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Trasporto 17/02/2006

IL RIASSETTO NORMATIVO DELL’AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE


La legge 1 marzo 2005, n. 32 (GU n. 57 del 10 marzo 2005) ha delegato il Governo ad adottare (entro sei mesi dalla sua entrata in vigore) uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale; b) liberalizzazione regolata, secondo i principi ed i criteri direttivi dettati dalla legge delega, dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi; c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci.

In conseguenza della delega ricevuta, il Governo ha emanato tre decreti legislativi:

a) DLG 21 novembre 2005, n. 285, “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale” (SOGU n. 6 del 9.1.2006); b) DLG 21 novembre 2005, n. 286, “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasportatore” (GU n. 6 del 9.1.2006); c) DLG 21 novembre 2005, n. 284, “Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori” (SOGU n. 6 del 9.1.2006).

Tra le novità più rilevanti contenute nei predetti decreti legislativi segnaliamo:

a) con riguardo ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale: il superamento del previgente regime concessorio ed il passaggio a quello autorizzativo; b) con riguardo alla liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore ed al recepimento della direttiva 2003/59/CE:

- a.la soppressione del sistema obbligatorio delle tariffe a forcella e l’introduzione di un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi;

- b.l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio per i conducenti di alcune tipologie di veicoli;

- c.la sostituzione del certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD da parte della carta di qualificazione del conducente. c) con riguardo al riordino degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi: la soppressione dei Comitati provinciali. Di seguito illustriamo il contenuto del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativo al riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Nei prossimi due numeri del notiziario verranno illustrati gli altri due.

.1 RIORDINO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE 

Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285: 

a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell’ambito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti ed il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;

c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato. Nel decreto in esame si intende per:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale (indicati come servizi di linea): i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che interessa un territorio di almeno tre regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi aventi le predette caratteristiche;

b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera b) CDS;

c) impresa: l’impresa, in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di cui al DLG n. 395/2000 e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all’articolo 23, comma 2, del DLG n. 158/95;

e) impresa subaffidataria: l’impresa in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al DLG n. 395/2000 e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell’impresa titolare dell’autorizzazione;

f) relazione di traffico: il collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una possono scendere nell’altra;

g) autobus in disponibilità dell’impresa: gli autobus immatricolati nella cui carta di circolazione è indicata l’impresa;

h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall’impresa autorizzata a svolgere servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice civile. Entro il 24 maggio 2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
adotta, con decreto dirigenziale, le disposizioni attuative in merito a:
a) rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea;
b) svolgimento dei servizi da parte di imprese subaffidatarie;
c) funzioni ed organizzazione dell’Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) termine per la comunicazione all’utenza, da parte dell’impresa autorizzata, dell’intenzione di cessare l’esercizio del servizio di linea;
e) forma della dichiarazione (da tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio), resa dall’impresa autorizzata, attestante il regolare rapporto di lavoro del conducente;
f) modalità di rilascio, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’autorizzazione all’impiego di autobus di rinforzo non in disponibilità dell’impresa, al fine di far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali;
g) termini e modalità per la comunicazione all’utenza dell’itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio;
h) modalità di rilascio dell’autorizzazione alle singole aziende richiedenti facenti parti di riunioni di imprese sciolte.

Il decreto legislativo in esame entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto dirigenziale. A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 e nel DPR 22 aprile 1994, n. 369 (che attualmente disciplinano la materia) e qualsiasi altra norma in contrasto con quelle previste dal decreto legislativo di riforma. Per effetto dell’abrogazione delle predette norme, le disposizioni contenute nel decreto in esame costituiscono fonte del diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall’Italia con i Paesi non appartenenti all’Unione europea in materia.

Le concessioni di servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010. Entro tale data, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni, di seguito descritte, previste dal decreto di riforma, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione. Dal 1° gennaio 2011, sono decadute le concessioni rilasciate alle imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le predette condizioni o che non abbiano presentato apposita istanza.

Entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dal decreto dirigenziale sopra citato, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio delle autorizzazioni alle singole imprese. Entro la stessa data, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. Dal 1° gennaio 2011 il rilascio dell’autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento, da parte delle imprese richiedenti, delle condizioni previste dal decreto in esame.

Le domande per l’istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto di riforma, non sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle norme in esso contenute.

 

.1.1 Requisiti per l’accesso al mercato

I servizi di linea sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente un termine massimo di validità di cinque anni. Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare i servizi di linea, l’impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone;

b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente; 

c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d) rispettare le disposizioni di cui all’art. 1, c. 5, regolamento (CEE)
n. 1191 del 26 giugno 1969, così come sostituto dal regolamento (CEE) n. 1893 del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell’ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;

f) disporre di autobus classificati come classe “B” o classe “III” e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;

g) ottenere, dai competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;

h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda più di cinque infrazioni, considerate molto gravi ai sensi del decreto in esame e di seguito descritte:

a. non rispettare l’obbligo di adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale di attuazione;
b. non rispettare l’obbligo di attivazione dell’esercizio del servizio entro 90 giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione o esercitare un servizio di linea nel periodo di sospensione dell’autorizzazione;
c. non rispettare le prescrizioni essenziali contenute nell’autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati nonché le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate o ancora quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità;
d. non rispettare l’obbligo di rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell’impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
e. impedire, senza un giustificato motivo, agli organi preposti, lo svolgimento dell’attività di controllo e verifica periodica sulla sussistenza, in capo all’impresa, delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e degli obblighi previsti dal decreto in esame;
f. infrazioni sanzionate ai sensi degli articoli: 78, c. 3; 80, commi 14 e 17; 82, c. 9; 87, c. 6; 180, c. 8, CDS;

i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda più di cinque infrazioni, considerate gravi ai sensi del decreto in esame e di seguito descritte: 

a. non rispettare l’obbligo di corresponsione di un contributo, ai fini dell’accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, previsto dal decreto in esame ovvero, per le imprese titolari di concessioni di servizi di linea, non rispettare l’obbligo di corresponsione nei termini previsti del contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea;
b. reiterare le infrazioni oggetto del provvedimento di diffida disposto in coerenza con quanto previsto dal decreto in esame;
c. non rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d);
d. sospendere o interrompere in modo definitivo l’esercizio dell’attività senza aver informato nei termini e con le modalità previste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e.infrazioni sanzionate ai sensi degli articoli: 72, c. 13; 79, c. 4; 174, commi 8 e 9; 178, commi 5 e 6, CDS;

j) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus.

Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le predette condizioni, ad eccezione di quelle previste ai punti e), f) e g), che si intendono riferite alla riunione di aziende, vanno attribuite alle singole imprese. Le imprese o le riunioni d’imprese, titolari di autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, nei termini e con le modalità previste dal decreto dirigenziale attuativo della riforma. L’autorizzazione può essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento motivato, quando l’impresa o la riunione d’imprese richiedente non soddisfa le condizioni in precedenza elencate.

.1.2 Obblighi delle imprese

L’impresa per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione deve rispettare:

a) le condizioni descritte nel precedente paragrafo ai punti da a) ad f);

b) le prescrizioni contenute nell’autorizzazione;

c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità.

L’impresa è inoltre tenuta a:

a) produrre, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione nell’Elenco nazionale delle imprese esercenti servizi di linea, con cadenza annuale, entro il mese di maggio, un’apposita dichiarazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla quale risulti il rispetto delle condizioni elencate nel precedente paragrafo; 

b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’eventuale intenzione di cessare l’esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all’utenza nei termini stabiliti nel decreto dirigenziale attuativo della riforma; c) tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio la copia dell’autorizzazione, certificata conforme dall’autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto dirigenziale attuativo della riforma, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale attuativo della riforma; 

e) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, e rendere noto, nei termini e con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale più volte citato, l’itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio; f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell’impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;

g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di controllo prevista dal decreto in esame e descritta nel successivo paragrafo; 

h) attivare l’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione.

L’impresa è tenuta a corrispondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi necessari per far fronte alle spese derivanti dall’attività di controllo e monitoraggio svolta dalle Autorità competenti:

a) un contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese esercenti servizi di linea, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità della prima autorizzazione, nonché un contributo annuale da versare all’atto della dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’attività. Il contributo di iscrizione è determinato nella misura di euro 2.000 mentre il contributo annuale è fissato in euro 1.000;

b) un contributo, ai fini dell’accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validità dell’autorizzazione. Il contributo è determinato secondo il seguente schema:
CHILOMETRI FERMATE IMPORTO DOVUTO PER ANNO

FINO A 200 FINO A 10 euro 150,00
DA 200,01 A 400 DA 11 A 20 euro 300,00
DA 400,01 A 800 DA 21 A 25 euro 450,00
OLTRE 800,01 OLTRE 25 euro 600,00
 

Gli importi da corrispondere secondo il predetto schema sono dovuti nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra uno dei due parametri;

c) le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese esercenti l’attività in esame, entro sessanta giorni dalla data di entrata
Gli importi da corrispondere secondo il predetto schema sono dovuti nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra uno dei due parametri;

d) le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese esercenti l’attività in esame, entro sessanta giorni dalla data di entrata
singolo servizio di linea, a loro volta suddivise in:

a.Infrazioni molto gravi;

b.Infrazioni lievi (una).

Le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base alla categorie e alla gravità delle infrazioni così come individuate dall’articolo 7 del decreto in esame.

Nei due paragrafi successivi descriviamo nel dettaglio le infrazioni e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie.

 

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.1.5 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie 

Le infrazioni relative all’esercizio di un servizio di linea si verificano quando l’impresa:

a) non rispetta l’obbligo di adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale attuativo della riforma;

b) non rispetta l’obbligo di attivare l’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell’autorizzazione (v. oltre);

c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell’autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità;

d) non rispetta l’obbligo di rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell’impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;

e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l’attività di controllo;

f) non rispetta l’obbligo di versamento del contributo annuale (previsto all’articolo 5, comma 3, lettera b del decreto in esame) per la copertura dei costi derivanti dall’accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati;

g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo a non reiterare le infrazioni, disposto nei casi in cui l’azienda, nell’arco di tre anni, commetta tre infrazioni lievi nell’esercizio di un servizio di linea;

h) non rispetta le prescrizioni non essenziali contenute nell’autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d);

i) sospende o interrompe in modo definitivo l’esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell’autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto in esame (v. oltre), dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l) non rispetta l’obbligo relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l’impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;

m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo; 

n) utilizza, nell’esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.

Le infrazioni in precedenza individuate dalla lettera a) alla lettera e) sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.

Sono considerate, altresì, molto gravi le infrazioni compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi delle seguenti norme del Codice della strada: a) articolo 78, comma 3;

b) articolo 80, commi 14 e 17;

c) articolo 82, comma 9;

d) articolo 87, comma 6;

e) articolo 180, comma 8.

Sono invece considerate gravi le infrazioni in precedenza individuate
dalla lettera f) alla lettera i) nonché quelle compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi delle seguenti norme del Codice della strada: a) articolo 72, comma 13;

b) articolo 79, comma 4;

c) articolo 174, comma 9;

d) articolo 178, comma 6.

Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

Sono considerate lievi le infrazioni in precedenza individuate dalla lettera l) alla lettera n) nonché quelle compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi del dell’articolo 180, comma 7, del Codice della strada.

Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.

Le infrazioni che non riguardano specificatamente l’esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l’impresa: 

a) non possiede i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

b) non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente; 

c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d) non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell’ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e) non produce la dichiarazione annuale sul possesso delle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione;

f) non rispetta l’obbligo di versamento del contributo per l’iscrizione nell’Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o subaffidatarie;

g) non rispetta gli obblighi di adozione della Carta della mobilità e di fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo. 

Le infrazioni in precedenza individuate dalla lettera a) alla lettera f) sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.

L’infrazione in precedenza individuata alla lettera g) è considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.

L’autorità che procede all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente paragrafo, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione dati - per l’adozione delle sanzioni accessorie (descritte nel paragrafo successivo). La contestazione effettuata si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

 

.1.6 Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie viste nel paragrafo precedente. Le sanzioni amministrative accessorie sono: a) il richiamo;

b) la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea; c) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea. Tali sanzioni sono applicate indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.

L’impresa che compie le infrazioni non riguardanti specificatamente l’esercizio di un singolo servizio di linea in precedenza descritte come
molto gravi incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell’autorizzazione si interrompe alla data in cui l’impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all’infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l’avvenuta regolarizzazione da parte dell’impresa. Decorso il periodo di sospensione senza che l’impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

Quando le predette infrazioni sono commesse da un’impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall’esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni.

Il periodo di sospensione dell’esercizio per l’impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all’infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l’avvenuta regolarizzazione da parte dell’impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all’impresa subaffidataria e all’impresa titolare dell’autorizzazione. Decorso il periodo di sospensione senza che l’impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.

L’impresa che, nell’arco di tre anni, commette tre infrazioni relative
all’esercizio di un servizio di linea in precedenza definite molto gravi incorre nella sospensione dell’autorizzazione. La sospensione dell’autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. È disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi.

L’impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi entro il periodo dei tre anni successivo al predetto provvedimento di sospensione incorre nella revoca dell’autorizzazione. Tale revoca è altresì prevista ove l’azienda non rispetti l’obbligo di attivare l’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione o eserciti un servizio di linea nel periodo di sospensione dell’autorizzazione.

Incorre nella sospensione dell’autorizzazione anche l’impresa che, nell’arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, così come individuate nel paragrafo precedente, nell’esercizio di un servizio di linea.

La sospensione dell’autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. È disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.La sospensione o la revoca dell’autorizzazione è adottata anche nel caso previsto dall’articolo 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). 

L’impresa che, nell’arco di tre anni, commette tre infrazioni in precedenza individuate come lievi nell’esercizio di un servizio di linea, è richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo è intimato all’impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all’impresa titolare dell’autorizzazione.

* Funzionario Agenzia delle Entrate e autore Egaf

 


© asaps.it

di Giuseppe Marcoccia

da "Notiziario Il Centauro" n. 123 gennaio -febbraio 2006
Venerdì, 17 Febbraio 2006
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