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Lunedì 19, voto finale per il decreto "Milleproroghe"
Le novità per mobilità e temi inerenti il codice della strada
a cura Ufficio Studi ASAPS

La Camera dei Deputati è convocata lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 13 con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Milleproroghe (C. 1633-A).
L’articolo 8, comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini previsti dall’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 in relazione ai termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici.
Nel dettaglio, la presente disposizione ha traslato rispettivamente a:
- 31 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
- 15 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 31 gennaio 2024 il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del decreto di esonero. delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.

Il comma 6-bis dell’articolo 8, introdotto in sede referente, proroga ulteriormente, al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.
In dettaglio, il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2024, il termine che era stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 10, comma 1 del decreto legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come novellato dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022. La previsione in commento si inserisce infatti all’interno di una catena normativa.

La proroga interessa in particolare la previsione di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia), il quale, al fine sia di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contrasto al Covid-19, sia di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione, ha introdotto la possibilità che a effettuare tali controlli siano anche gli ispettori, e non solo i soggetti già previsti, vale a dire le Motorizzazioni o i privati concessionari del servizio. Più nel dettaglio, sono abilitati alle predette attività gli ispettori di cui al decreto MIT 214 del 19 maggio 2017, e cioè (articolo 4):
• ispettori del MIT dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati di cui all’articolo 80 del Codice della strada, ovvero
• ispettori autorizzati.

Il comma 6-ter dell’articolo 8, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. La previsione in commento si inserisce all’interno di una catena normativa. Si tratta infatti del termine previsto dall’articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2023 dall’articolo 10, comma 6-ter, del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2024, n. 14.

Il comma 10-ter dell’articolo 8, introdotto in sede referente, prevede che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all’obbligo di assicurazione (RC), solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate.
In dettaglio, il comma 10-ter, prevedendo che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all’obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate deroga all’articolo 122 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Le deroghe all’obbligo di assicurazione sono espressamente previste dal nuovo art. 122-bis del codice, introdotto dal D. Lgs. n. 184/2023, solo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, ovvero quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione.
L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi comprende pertanto in generale le macchine agricole, come definite all’articolo 57 del Codice della strada, cioè le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali che possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni e possono, altresì, portare.  attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. (ASAPS)

 


 

 

 

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Lunedì, 19 Febbraio 2024
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