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Singoli Quesiti 08/09/2022

Operazione di cross-trade (come definita dalla guida fornita dalla Commissione Europea) effettuata da un vettore con sede in Paese membro che carica merce in IT per scaricarla in EST, l'autista è da considerare "in distacco"?

Foto di repertorio dalla rete

Autotrasporto internazionale di cose in c/terzi (Regol. CE 1072/2009) Alla luce della piena entrata in vigore (dal 2 Febbraio 2022) della Direttiva UE 1057/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su  strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda i requisiti di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49); siamo a richiedere vostro autorevole parere circa eventuali sanzioni alla stessa, derivanti dai controlli di P.S. che quotidianamente ci troviamo impegnati ad effettuare data la competenza territoriale del territorio, ad esempio, l'area dell'Interporto di Bentivoglio (BO) e molte altre zone industriali e commerciali. Nello specifico, in una operazione di cross-trade (come definita dalla guida fornita dalla Commissione Europea, che si allega) effettuata da un vettore con sede in Paese membro (ad esempio LV) che carica merce in IT per scaricarla in EST, l'autista è da considerare "in distacco". Conseguentemente, è obbligato a mostrare all'atto del controllo la c.d. comunicazione UNI_DIST di cui al DLG 136/2016? E, nel caso non esibisca tale documentazione, sarebbe da sanzionare ex Art. 10 e 12 c.1-bis DLG 136/2016 come già previsto dalla norma (caso D1-37 pag. 1173 edizione 2022-1)? Rimane, ovviamente, invariato l'obbligo di esibizione di tale documentazione (c.d. UNI_CAB) per i trasporti in regime di cabotaggio. Rimaniamo in attesa di Vs cortese riscontro. Distinti saluti

email-Bologna (Bo)

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Giovedì, 08 Settembre 2022
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