DAI SOLDI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA SARÀ POSSIBILE PER GLI ENTI LOCALI PAGARE LE BOLLETTE DI LUCE E GAS
APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA NORMA TRANSITORIA SOLO PER L'ANNO 2022
Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 recante: « *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina* ». (22A04118) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)
*Art. 40 bis*
*Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle citta' metropolitane*
1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio1 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.
Sinceramente ASAPS però avrebbe preferito che quelle somme fossero tuttora spese per la sicurezza stradale e non dirottate per altri scopi.