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Ispezione per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti

di Roberto Russo*
Foto Coraggio© - Archivio Asaps

 

 

L’art. 103 del DPR 9 ottobre 1990, n.309, prevede al comma 2 che: “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. […]

 

>LEGGI L'ARTICOLO

 

da il Centauro n. 182

 

Mercoledì, 18 Marzo 2015
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