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Seppure eccessiva ed irregolare, la velocità va commisurata alla possibilità di evitare l’ostacolo
Secondo la Cassazione ha il 70% di colpa il motociclista che ai 205 Km/h urta l’auto che fa una manovra pericolosa

di Ugo Terracciano*
Foto Blaco - archivio Asaps

Non basta dire “velocità eccessiva” perché il grado della colpa dipende dal rapporto col tempo ottimale di avvistamento dell’ostacolo.
Tradotto in linguaggio povero è quanto ha affermato la Terza Sezione della Cassazione Civile nella sentenza 9 marzo 2012, n. 3719.
Il motociclista percorreva più di 56 metri al secondo, cioè, inforcando la sua Yamaha, andava a 205 Km/h nonostante piovigginasse. Una Fiat Croma era ripartita da ferma e stava effettuando una manovra di conversione a sinistra da punto contrassegnato da “Stop”. In un attimo l’impatto era stato tremendo: la moto aveva attinto la vettura all’altezza della ruota posteriore destra dopo una frenata di 33,75 metri, ne aveva provocato il testa coda completo, aveva proseguito per 66 metri dopo l’impatto, aveva urtato altra autovettura ed aveva proseguito per ulteriori 42 metri dopo la seconda collisione.

 

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da Il Centauro n. 168

 

 

 

Lunedì, 26 Agosto 2013
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