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LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
E SISTEMA SANZIONATORIO

di Franco Medri*
Foto Coraggio - archivio Asaps

Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) sono state dettate le nuove prescrizioni da seguire per l’ottenimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), nonché gli obblighi specifici correlati alla stessa.
Premesso che l’attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE è subordinata all’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, si rappresenta che il predetto documento viene rilasciato:
• ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell’articolo 118-bis del Codice della Strada che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
• ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.

 

> Leggi l'articolo

 

da il Centauro n. 165

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 18 Aprile 2013
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