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ART. 186 CDS: L’ACCERTAMENTO SINTOMATICO PUO’ DETERMINARE ANCHE SANZIONI PENALI
Indicazioni operative e analisi della normativa e della giurisprudenza

di Marco Massavelli*
Foto Coraggio - Archivio Asaps

L’articolo 186, comma 2, codice della strada, come modificato dalla legge 160/2007, e, da ultimo, dalla legge 120/2010, prevede tre fattispecie sanzionatorie, differenziate in base al valore del tasso alcolemico accertato sul conducente soggetto al controllo, le quali, per giurisprudenza ormai consolidata, integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra di loro:
a) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l): sanzione principale amministrativa
b) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): sanzione principale penale
c) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): sanzione principale penale.
Il successivo comma 7 punisce il rifiuto del conducente a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma, al fine di verificare lo stato di ebbrezza alcolica: “7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)”.

 

> Leggi l'articolo

 

da il Centauro n. 164

 

Mercoledì, 10 Aprile 2013
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