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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti” – istruzioni operative – richiesta di precisazioni e chiarimenti – integrazione

(Prot. 2461, 29 gennaio 2013)

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 5

 

Prot. 2461

Roma, 29 gennaio 2013

 

Oggetto: disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti” – istruzioni operative – richiesta di precisazioni e chiarimenti – integrazione.


   
    Si fa seguito alla circolare 2190 del 24 gennaio 2013, recante istruzioni operative relative al DM di cui all’oggetto, per fornire – a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute – alcune integrazioni e/o precisazioni.
    Per facilità di lettura, in calce alla presente circolare, si ripropone il testo della predetta circolare 2190, del 24 gennaio 2013, coordinato con integrazioni e/o precisazioni evidenziate in grassetto.

A) IN “PREMESSA”, L’ULTIMO CAPOVERSO È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
    “Da tutto quanto su esposto, deriva, in applicazione del disposto di cui all’allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (“il candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l’esame relativo alle disposizioni comuni … (omissis) … se ha superato la prova teorica per una categoria diversa), il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra patente delle predette categorie.”



> Leggi il testo integrale della circolare

 

 

Nota
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione è gratuita.
Fonte: http://www.mit.gov.it

 

 


Mercoledì, 06 Febbraio 2013
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