L’articolo
82 "Destinazione ed uso dei veicoli" del Codice della Strada
stabilisce che per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica
e sotto questo profilo prescrive che i veicoli possono essere adibiti
a uso proprio o a uso di terzi.
Il comma 4 specifica che "Si ha l’uso di terzi quando un veicolo
è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone
diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
Alla definizione sancita dall’articolo 82, si collega quella dettata
dal comma 1 dell’articolo 88 del Codice della Strada che recita:
"Agli effetti del presente articolo, un veicolo si intende adibito
al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore
si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente".
Ma, prima di tutto, bisogna menzionare la normativa di riferimento principale
riconducibile al trasporto di cose in conto terzi ed in conto proprio,
ovvero la Legge 06 giugno 1974 n. 298 "Istituzione dell’albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada" che disciplina anche
gli aspetti sanzionatori.
Lo stesso articolo 40 della L. 298/74 definisce il trasporto di cose
per conto di terzi come "l’attività imprenditoriale
per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo"
e stabilisce che la condizione necessaria per effettuare tale attività
è l’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi.
Premesso che l’articolo 1 comma 6 della Legge 23 dicembre 1997
n. 454 prescrive che "Tutte le persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi
mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’Albo
degli autotrasportatori" e tenuto conto che il campo di applicazione
riportato all’articolo 30 della L. 298/74 riguarda il trasporto
di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e semirimorchi, appare opportuno fare una sostanziale precisazione.
Infatti i motoveicoli, qualora siano adibiti al trasporto di cose in
conto terzi, sono esclusi dall’iscrizione al predetto Albo degli
autotrasportatori come si evince da apposita Delibera (n°1/98 del
30 gennaio 1998) emessa dallo stesso Comitato Centrale per l’Albo
autotrasportatori che ha elencato le tipologie di veicoli soggetti a
tale iscrizione.
Anche l’articolo 1 del decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n.
395 stabilisce che " costituisce esercizio della professione di
trasportatore su strada di cose per conto di terzi l’attività
dell’impresa che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento
di cose verso corrispettivo".
E
S E N Z I O N I
L’articolo 30 della Legge 298/74 stabilisce che non sono soggetti
alle norme riguardanti la disciplina degli autotrasporti di cose, i
seguenti veicoli:
a) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle
Forze Armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco,
alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle
particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello
Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei
comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al
trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze
interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche
e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie
all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità
di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è
richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica
europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici
stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto
di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti – Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto
di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi
agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie
e le tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi
agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per
trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose
per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose dotati
della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima,
ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il trasporto
di cose per uso esclusivo del proprietario, purchè siano muniti
del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto
dal Ministro per i trasporti e l’aviazione civile.
EVOLUZIONE
DEL TRASPORTO COSE IN CONTO DI TERZI
Il trasporto di cose in conto di terzi dal 1974 ad oggi ha subito una
serie di notevoli trasformazioni; infatti partendo dal dettato dell’articolo
41 della L. 298/74, si rileva che per l’effettuazione dei trasporti
di cose per conto di terzi è necessario che l’imprenditore
sia iscritto nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione che consente
di effettuare trasporti nell’ambito dell’intero territorio
nazionale.
Pertanto, per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6000 kg
veniva rilasciata una apposita autorizzazione che aveva una validità
temporale di 9 anni (rinnovabile) e la copia originale doveva trovarsi
a bordo del veicolo per essere presentata ad ogni richiesta degli operatori
di polizia stradale (la mancanza comportava la violazione di cui all’articolo
180/3° del Codice della Strada).
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 marzo 1998 n.
85, le singole autorizzazioni rilasciate per ogni veicolo devono essere
convertite in "AUTORIZZAZIONI ALL’IMPRESA"; così
sulla carta di circolazione compare la scritta "La carta di circolazione
del presente veicolo è stata rilasciata sulla base dell’autorizzazione
all’impresa per il trasporto di cose per conto di terzi esempio:
N° GA8K3F/RA _ _ _ _ _ _".
Con questa nuova disposizione normativa non vige più l’obbligo
di portare al seguito l’autorizzazione (non si deve più
applicare l’articolo 180/3° del Codice della Strada e non si
applica più neanche l’articolo 46 della Legge 298/74).
Successivamente il D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 ha introdotto peculiari
novità per quanto riguarda l’autotrasporto, infatti in particolare
ha regolamentato i criteri e le modalità per la dimostrazione
del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al
trasporto merci per conto di terzi, in autorizzazioni all’impresa
di autotrasporto.
Il predetto decreto attribuisce all’impresa il carico della capacità
di calcolo per la trasformazione secondo le seguenti regole:
ð qualora l’impresa richiedente abbia nella propria disponibilità
esclusivamente veicoli sui quali insiste un’autorizzazione senza
vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all’impresa
è data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna
autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai
veicoli in disponibilità all’impresa.
Tali imprese hanno facoltà di ottenere anche le autorizzazioni
speciali, di cui al punto successivo, senza la possibilità di
convertirle nell’autorizzazione globale.
ð qualora l’impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni
speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino
di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva a pieno
carico non superiore alle 11,5 tonnellate, ovvero di autorizzazioni
per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria
speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto
di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con
cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi
di spurgo di pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature,
nonché di autorizzazioni per autobetoniere (art. 1/3° D.M.T.1913/85),
può mantenere le autorizzazioni speciali, ovvero trasformarle
in una autorizzazione per una massa globale, sempre che l’iscrizione
all’albo degli autotrasportatori consenta alla stessa impresa l’attività
di autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli e limiti di
esercizio (si rammenta che l’attuale normativa dispone che, per
autoveicoli fino a 3,5 tonnellate di portata ed un peso complessivo
a pieno carico fino a 11,5 tonnellate, l’iscrizione è libera,
ovvero non necessità dell’esame di idoneità professionale;
mentre per autoveicoli con portata maggiore a 3,5 tonnellate e/o un
peso complessivo superiore a 115 quintali, l’iscrizione è
subordinata all’esame di idoneità professionale).
Nel caso di scelta del regime di autorizzazioni speciali, l’impresa
può acquisire ulteriori autorizzazioni dello stesso tipo; mentre
qualora l’impresa richieda l’inclusione delle autorizzazioni
speciali possedute nell’autorizzazione per una massa globale, non
può ottenere ulteriori autorizzazioni speciali, acquisendo in
ogni caso la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo
2 comma 4° D. Lgs. 85/98 (raddoppio) per la massa globale attribuita
all’impresa.
ð qualora l’impresa abbia in disponibilità veicoli muniti
di autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio e veicoli muniti
delle autorizzazioni speciali di cui al precedente punto, questa potrà
chiedere la conversione delle sole autorizzazioni senza vincoli o limiti
di esercizio, ovvero di tutte quelle possedute, conservando, nel primo
caso, la possibilità di ottenere ulteriori autorizzazioni speciali
e acquisendo, in ogni caso, la facoltà di avvalersi delle disposizioni
di cui all’articolo 2 comma 4° D. Lgs. 85/98 (raddoppio) esclusivamente
per la massa globale attribuita all’impresa sulla scorta delle
autorizzazioni convertite.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000
n. 395, dal 1° luglio 2001 per l’esercizio dell’attività
di trasporto di cose per conto di terzi è richiesta la sola iscrizione
all’Albo autotrasportatori e non serve più nessun tipo di
autorizzazione; infatti sulla carta di circolazione sarà riportato
solo la dicitura "USO DI TERZI" senza riferimenti ad autorizzazioni
o altro.
La mancanza della predetta iscrizione comporta la violazione di cui
all’articolo 26 della Legge 298/74 "Esercizio abusivo dell’autotrasporto",
dove il comma 1 sanziona "chiunque esercita l’autotrasporto
di cose per conto di terzi senza essere iscritto nell’albo, ovvero
continua ad esercitare l’attività durante il periodo di
sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 2.065 a € 12.394".
Si precisa che alla predetta violazione consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 (tre) mesi
ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo (vedi sequestro amministrativo).
NOTA: per quanto la carta di circolazione possa indicare "USO DI
TERZI" non deve considerarsi assodato il fatto che l’iscrizione
all’Albo degli autotrasportatori sia regolare; infatti potrebbe
verificarsi che il titolare sia sottoposto a sospensione o radiazione
dall’Albo, o che non abbia provveduto ancora ad effettuare il versamento
annuale nonostante sia stato ufficialmente diffidato a provvedervi,
inoltre il titolare del veicolo potrebbe non essere ancora iscritto
per omessa comunicazione all’Albo nei prescritti 30 giorni dall’acquisto
(vedi articoli 18 e 27 Legge 298/74).
PRESCRIZIONI
E DOCUMENTI
Il titolo terzo della Legge 298/74 istituisce l’assoggettamento,
per gli autotrasporti di merci effettuati in conto di terzi, ad un sistema
di tariffe obbligatorie a forcella.
Il comma 2 dell’articolo 50 della predetta legge, definisce come
sistema di tariffe obbligatorie un sistema di tariffe approvate dalle
autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate
ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto.
Infatti il sistema delle tariffe a forcella consiste in tariffe definite
ciascuna da un limite minimo, dove lo scarto tra detti limiti costituisce
l’apertura della forcella che è fissata al 23 % del limite
massimo della tariffa.
I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati
tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente
(è vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi
di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle
forcelle).
Con il D.M. 22 dicembre 1982 modificato in parte dal D.M. 7 dicembre
1983 sono stati determinati i "Modelli uniformi e relative modalità
di impiego della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi
per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime
tariffario obbligatorio".
Pertanto, per ogni spedizione soggetta a regime tariffario previsto
dalla legge 298/74, è obbligatoria la compilazione di un apposito
documento denominato "lettera di vettura" che dovrà
essere redatta in quattro esemplari originali, firmati dal vettore,
utilizzando anche modulari a ricalco.
Inoltre le imprese di autotrasporto devono adottare un giornale di bordo
dove dovranno essere numerati e registrati, cronologicamente e senza
soluzione di continuità, tutti i viaggi eseguiti in corrispondenza
di una spedizione per la quale è stata redatta la lettera di
vettura.
La mancanza di uno dei predetti documenti durante la circolazione di
un veicolo (si precisa che deve essere carico e non rientrare nei casi
di esenzione dalla compilazione di predetti documenti) che trasporta
merci in conto terzi è sanzionata dall’articolo 58 della
Legge 298/74 tanto per il conducente, quanto per il vettore se risulta
diverso dal conducente.
TRASPORTI
ESENTI DALL’OBBLIGO DELLE TARIFFE A FORCELLA
Una serie di tipologia di trasporti sono esentati dalla redazione della
lettera di vettura e del giornale di bordo di cui:
1. i trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario,
purchè il peso non superi le 5 tonnellate;
2. i trasporti di merci effettuati nell’ambito dei centri abitati;
3. i trasporti che richiedono necessariamente l’impiego di veicoli
eccezionali;
4. i trasporti sottoelencati:
• trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti
in caso di deviazione dei servizi;
• trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli
adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo
di qualsiasi veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
• trasporti postali;
• trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;
• trasporti di rifiuti e immondizie;
• trasporti di animali morti, per lo squartamento;
• trasporti di api e avannotti;
• trasporti funebri;
• trasporti di oggetti e d’opere d’arte per esposizioni
o ai fini commerciali;
• trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente
alla pubblicità o all’informazione;
• traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per
quanto riguarda sia il personale che il materiale;
• trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati
o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche,
sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni
radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;
• trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo
a pieno carico, compreso quello del rimorchio o semirimorchio, non superi
le 6 tonnellate.
PRECISAZIONE: Tutti i veicoli soggetti alla legge 298/74 per il conto
terzi e che necessitano di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori
devono portare nella parte anteriore, disposta diagonalmente da destra
a sinistra e dall’alto verso il basso, una striscia di colore bianco
dell’altezza di 20 centimetri
Tale striscia deve essere riprodotta nella parte posteriore del veicolo,
compreso il rimorchio o semirimorchio se trainati.
La mancanza comporta la violazione di cui all’articolo 47/2°
della L. 298/74.