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TUTTOADR 26/06/2007

Ministero del trasporti - Accordo ADR “Trasporto di merci pericolose”. Adozione dell’Accordo Multilaterale M185

(Circolare n. 57747 del 15 giugno 2007)

Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M185.

L’Accordo suddetto, di cui si allega copia, prevede una deroga per il trasporto su strada di merci pericolose.

La deroga introdotta dall’M185, che riguarda  il trasporto di materie della Classe 9, è finalizzata a rimuovere ostacoli nel trasporto intermodale causati dagli obblighi differenti previsti dai tre Accordi modali per il trasporto di merci pericolose: ADR per la strada, Codice IMDG per il mare e le Istruzione Tecniche ICAO per il trasporto aereo.

Ciò è consentito mediante l’estensione del campo di applicazione della sottosezione 1.1.4.2.1, ultimo comma, dell’ADR, anche alla Classe 9.

Tale clausola è volta proprio alla risoluzione di problemi generati dalla differente classificazione delle sostanze nei diversi Accordi modali utilizzati nei trasporti intermodale, nell’edizione attuale dell’ADR non si applica alla Classe 9.

E’ opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’Accordo Multilaterale M185, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente, come specificato dall’Accordo stesso, la specifica dizione:

“Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M 185”

La validità dell’Accordo Multilaterale M185 è prevista fino al 30.06.2009; ovviamente la validità è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Sergio DONDOLINI)


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Martedì, 26 Giugno 2007
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