Si
informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M185.
L’Accordo
suddetto, di cui si allega copia, prevede una deroga per il trasporto su strada
di merci pericolose.
La deroga introdotta dall’M185, che riguarda il trasporto di materie della Classe 9, è
finalizzata a rimuovere ostacoli nel trasporto intermodale causati dagli
obblighi differenti previsti dai tre Accordi modali per il trasporto di merci
pericolose: ADR per la strada, Codice IMDG per il mare e le Istruzione Tecniche
ICAO per il trasporto aereo.
Ciò è consentito mediante l’estensione del campo di
applicazione della sottosezione 1.1.4.2.1, ultimo comma, dell’ADR, anche alla
Classe 9.
Tale clausola è volta proprio alla risoluzione di
problemi generati dalla differente classificazione delle sostanze nei diversi
Accordi modali utilizzati nei trasporti intermodale, nell’edizione attuale
dell’ADR non si applica alla Classe 9.
E’ opportuno segnalare
a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’Accordo
Multilaterale M185, dovranno essere corredati del documento di trasporto
contenente, come specificato dall’Accordo stesso, la specifica dizione:
“Carriage agreed under the terms
of multilateral agreement M 185”
La validità dell’Accordo Multilaterale M185 è prevista fino al 30.06.2009;
ovviamente la validità è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto
l’Accordo stesso.
IL DIRETTORE GENERALE (dr. ing. Sergio DONDOLINI)
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