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TUTTOADR 24/11/2006

Tutto quello che c’è da sapere sulla normativa connessa al trasporto di gasolio, relativamente a quanto disposto dal CdS e alla normativa ADR



Gradirei avere informazioni dettagliate per quanto attiene le normative, relativamente al trasporto di gasolio da autotrazione (rifornimento veicoli operativi e/o da cantiere) da trasportare con veicoli di proprietá impresa relativamente ai disposti del Codice della Strada nonché alla normativa ADR in vigore.
Colgo l’occasione per ringraziarVi delle molteplici informazioni che pubblicate con grande professionalitá.
Mail-Ancona

 ***

(Asaps) Entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che il capitolo 1.1.3.1 della normativa ADR disciplina le esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto, ovvero le disposizioni dell’ADR non si applicano:

-punto c)

"ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7” .

 
Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella (1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione al trasporto di merci pericolose
.

Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della tabella A (lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2.
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto “0” sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto “0”.
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da “0” sono assegnati alla categoria di trasporto “4”.
Quando una quantità di merci pericolose a bordo di una unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della predetta tabella 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni:

 a) Capitolo 5.3

b) Sezione 5.4.3

c) Capitolo 7.2 salvo V5, V7 e V8 del 7.2.4

d) CV1 del 7.5.11

e) Parte 8 salvo 8.1.2.1 (a) e (c); da 8.1.4.2 a 8.1.4.5; 8.2.3; 8.3.4; capitolo 8.4; S1(3) e (6); S2(1); S4; da S14 a S21 del capitolo 8.5

f) Parte 9

 
NOTA
:- Per l’operatore è opportuno procurarsi il Decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003) al fine di verificare tutte le singole disposizioni per materia che prescrivono determinati limiti e obbligatorietà.

 
PRECISAZIONE: Quando le merci pericolose trasportate nell’unità di trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3) della seguente tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR.

 

Categoria di trasporto

 

(1)

Materie od oggetti

Gruppi di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o

 ONU

 

(2)

Quantità massima totale per unità di trasporto

(3)

0

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e n° ONU 0190

Classe 3:  ONU 3343

Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I

Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,

 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372 

Classe 6.1: N° ONU 1051, 1613, 1614, 3294

Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppi di rischio 3 e 4)

Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333

Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 come pure gli apparecchi

 contenenti tali materie o loro miscele

oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto

0

 

 

in questo caso non esiste un limite di esenzione

 

 

1

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:

Classe 1: da 1.1B a 1.2Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da

Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC

 aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC

Classe 4.1 N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240

Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120

 

20

 

moltiplicare per “50”

2

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:

Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N

Classe 2: gruppo F

 aerosol: gruppo F

Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230

Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110

Classe 6.1:  materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III

Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppo di rischio 2)

Classe 9: N° ONU 3245

 

333

 

 

moltiplicare per “3”

3

Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0,2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:

Classe 2: gruppi A e O

 aerosol: gruppi A e O

Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028

Classe 9: N° ONU 2990, 3072

 

1000

Moltiplicare

 per “1”

 

4

Classe 1: 1.4S

Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623

Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III

Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911

Classe 9: N° ONU 3268

oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose,

salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0

 

 

 

 

illimitata

Nella tabella di cui sopra, per “quantità massima totale per unità di trasporto”, si intende:

per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva); 

per le materie solide, i gas liquefatti, i gas refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; 

per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedere la definizione in 1.2.1) in litri. 

 

 
Nota “a”
: Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 1 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

PRECISAZIONE: Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 deve essere moltiplicata per “50”,

della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota “a” della tabella riferita al 1.1.3.6.3 deve essere moltiplicata per “20”,

della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e

della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

 non deve superare 1000 (è stato fissato come numero virtuale di riferimento).

Un esempio pratico potrà chiarire meglio il concetto.

Viene fermato per un controllo della polizia Stradale un autocarro che trasporta le seguenti merci pericolose e l’operatore deve valutare se è in presenza di una esenzione parziale riguardante l’ADR.

 
Bario kg. 70

Acido bromoacetico lt. 80

Cherosene lt. 300

Benzene  lt. 50

 
Classificando i prodotti secondo l’ADR e usando l’apposita tabella di comparazione otteniamo i seguenti dati identificativi:

 
UN 1400 BARIO 4.3, W2, II   
(il coefficiente moltiplicatore è “3”)

UN 1938 ACIDO BROMOACETICO, 8, C3, II  (il coefficiente moltiplicatore è “3”)

UN 1223 CHEROSENE, 3, F1, III    (il coefficiente moltiplicatore è “1”)

UN 1114 BENZENE, 3, F1, II    (il coefficiente moltiplicatore è “3”)

 
VERIFICA DEL CALCOLO DI ESENZIONE ADR DI CUI 1.1.3.6

 

Materia

 

Kg o lt trasportati

Coefficiente da moltiplicare

ai kg o lt

 

 

Numero virtuale di trasporto (kg o lt)

Bario

 

70

3

 210

Acido bromoacetico

 

80

3

 240

Cherosene

 

 300

1

 300

Benzene

 

50

3

 150

 


 


 


 Totale 900

 

Il totale ottenuto (900) è inferiore al limite massimo virtuale indicato in 1000, pertanto il trasporto è in esenzione parziale dal regime ADR; mentre se il limite veniva superato dovevano applicarsi tutte le disposizioni e le prescrizioni per chi effettua un trasporto di merci pericolose non in esenzione di cui al 1.1.3.6 dell’ADR.

PRESCRIZIONI: il calcolo sopra riportato che non supera il limite 1000 obbliga il conducente del veicolo che trasporta il predetto carico in colli osservare le disposizioni relative a:

documento di trasporto 

un estintore minimo di 2 kg 

dispositivo di illuminazione portatile non a fiamma (ADR 8.3.4) 

etichettatura dei colli conforme all’ADR 

  

 La violazione di una delle predette prescrizioni è riconducibile all’articolo 168 del Codice della Strada.

 

 

VIOLAZIONE

 

NORMA

 

SANZIONE

AUTORITA’ COMPETENTE

 

Trasporto di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con documento di trasporto mancante o non correttamente compilato

 

 

 

 

Art. 168/9° bis

Codice della Strada

 

 

 

 343,00

Punti 2

 

 

 

Prefetto

 

Trasporto di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con veicolo non dotato di un estintore di almeno

2 kg di capacità

 

 

 

 

Art. 168/9°

Codice della Strada

 

 

 343,00

Punti 10

 

Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi

 

 

 

Venerdì, 24 Novembre 2006
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