Gradirei avere informazioni dettagliate per quanto
attiene le normative, relativamente al trasporto di gasolio da autotrazione
(rifornimento veicoli operativi e/o da cantiere) da trasportare con veicoli di
proprietá impresa relativamente ai disposti del Codice della Strada nonché alla
normativa ADR in vigore. Colgo l’occasione per ringraziarVi delle
molteplici informazioni che pubblicate con grande
professionalitá. Mail-Ancona
***
(Asaps) Entrando nei contenuti del quesito, si
rappresenta che il capitolo 1.1.3.1 della normativa ADR disciplina
le esenzioni relative alla natura dell’operazione di
trasporto, ovvero le disposizioni dell’ADR non si applicano:
-punto c)
"ai trasporti effettuati dalle imprese come
complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di
cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione
o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e
nei limiti delle quantità massime specificate al 1.1.3.6. Devono
essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano
alla classe 7” .
Il capitolo
1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella
(1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale
limitazione al trasporto di merci pericolose.
Ai fini della presente
sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0,
1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della tabella A (lista delle merci
pericolose) del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno
contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto “0” sono ugualmente
assegnati alla categoria di trasporto “0”. Gli imballaggi vuoti non ripuliti
che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da
“0” sono assegnati alla categoria di trasporto “4”. Quando una quantità di
merci pericolose a bordo di una unità di trasporto non è superiore ai valori
indicati nella colonna (3) della predetta tabella 1.1.3.6.3 per una data
categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell’unità di
trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4
(quando le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto appartengono a più
categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di
trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni:
a) Capitolo 5.3
b) Sezione 5.4.3
c) Capitolo 7.2 salvo V5, V7 e V8 del
7.2.4
d) CV1 del 7.5.11
e) Parte 8 salvo 8.1.2.1
(a) e (c); da 8.1.4.2 a 8.1.4.5; 8.2.3; 8.3.4; capitolo 8.4; S1(3) e (6); S2(1);
S4; da S14 a S21 del capitolo 8.5
f) Parte 9
NOTA:- Per l’operatore è opportuno
procurarsi il Decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo
consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B
dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2003) al fine di verificare tutte le singole disposizioni per materia che
prescrivono determinati limiti e obbligatorietà.
PRECISAZIONE: Quando le merci pericolose
trasportate nell’unità di trasporto appartengono alla stessa categoria, la
quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3)
della seguente tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR.
Categoria di trasporto
(1) |
Materie od oggetti
Gruppi di imballaggio o
codice/gruppo di classificazione o
N° ONU
(2) |
Quantità massima totale per unità
di trasporto
(3) |
0
|
Classe 1: 1.1A, 1.1L,
1.2L, 1.3L, 1.4L e n° ONU 0190
Classe
3: N° ONU 3343
Classe 4.2: materie
appartenenti al gruppo di imballaggio I
Classe
4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988,
3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372
Classe 6.1: N° ONU
1051, 1613, 1614, 3294
Classe 6.2: N° ONU
2814, 2900 (gruppi di rischio 3 e 4)
Classe 7: N° ONU da
2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333
Classe 9: N° ONU
2315, 3151, 3152 come pure gli apparecchi
contenenti tali
materie o loro miscele
oltre che gli imballaggi vuoti non
ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di
trasporto |
0
in questo caso
non esiste un limite di esenzione
|
1 |
Materie e
oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria
di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe
1: da 1.1B a 1.2Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e
1.5Da
Classe
2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC
aerosol: gruppi C,
CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
Classe
4.1 N° ONU da 3221 a 3224 e
da 3231 a 3240
Classe
5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e
da 3111 a 3120 |
20
|
2 |
Materie e
oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria
di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe
1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N
Classe
2: gruppo F
aerosol:
gruppo F
Classe
4.1: N° ONU da 3225 a 3230
Classe
5.2: N° ONU da 3105 a 3110
Classe
6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio
III
Classe
6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppo di rischio 2)
Classe
9: N° ONU 3245 |
333
|
3 |
Materie e oggetti appartenenti al
gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0,2 o 4
come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe
2: gruppi A e O
aerosol: gruppi A e
O
Classe 8: N° ONU
2794, 2795, 2800, 3028
Classe 9: N° ONU
2990, 3072 |
1000
|
4 |
Classe 1: 1.4S
Classe 4.1: N° ONU
1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
Classe 4.2: N° ONU
1361, 1362 gruppo di imballaggio III
Classe 7: N° ONU da
2908 a 2911
Classe 9: N° ONU 3268
oltre che gli imballaggi vuoti non
ripuliti che hanno contenuto merci pericolose,
salvo quelle comprese nella
categoria di trasporto 0
|
illimitata |
Nella tabella di cui sopra, per
“quantità massima totale per unità di trasporto”, si intende:
per gli oggetti, la massa lorda in
kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia
esplosiva);
per le materie solide, i gas
liquefatti, i gas refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in
kg;
per le materie liquide e i gas
compressi, la capacità nominale del recipiente (vedere la definizione in 1.2.1)
in litri.
Nota “a”
: Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241,
0331, 0332, 0482, 1005 1 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto
è di 50 kg.
PRECISAZIONE: Quando merci pericolose
appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa
unità di trasporto, la somma:
della quantità di materie e
oggetti della categoria di trasporto 1 deve essere moltiplicata per
“50”,
della quantità di materie e
oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota “a” della tabella
riferita al 1.1.3.6.3 deve essere moltiplicata per “20”,
della quantità di materie e
oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e
della quantità di materie e
oggetti della categoria di trasporto 3,
non deve superare
1000 (è stato
fissato come numero virtuale di riferimento).
Un esempio pratico potrà chiarire
meglio il concetto.
Viene fermato per un
controllo della polizia Stradale un autocarro che trasporta le seguenti merci
pericolose e l’operatore deve valutare se è in presenza di una esenzione
parziale riguardante l’ADR.
Bario kg. 70 Acido
bromoacetico lt. 80 Cherosene lt.
300 Benzene lt. 50
Classificando i prodotti secondo
l’ADR e usando l’apposita tabella di comparazione otteniamo i seguenti dati
identificativi:
UN 1400 BARIO 4.3, W2,
II (il coefficiente moltiplicatore è
“3”)
UN 1938 ACIDO BROMOACETICO, 8, C3,
II
(il coefficiente moltiplicatore è “3”)
UN 1223 CHEROSENE, 3, F1,
III
(il coefficiente moltiplicatore è
“1”)
UN 1114 BENZENE, 3, F1,
II (il coefficiente moltiplicatore è
“3”)
VERIFICA DEL CALCOLO DI ESENZIONE ADR DI CUI 1.1.3.6
Materia |
Kg o lt trasportati |
Coefficiente da moltiplicare
ai kg o lt
|
Numero virtuale di
trasporto (kg o lt) |
Bario
|
70 |
3 |
210 |
Acido bromoacetico
|
80 |
3 |
240 |
Cherosene
|
300 |
1 |
300 |
Benzene
|
50 |
3 |
150 |
|
|
|
Totale 900
|
Il totale ottenuto (900) è
inferiore al limite massimo virtuale indicato in 1000, pertanto il trasporto è
in esenzione parziale dal regime ADR; mentre se il limite veniva superato
dovevano applicarsi tutte le disposizioni e le prescrizioni per chi effettua un
trasporto di merci pericolose non in esenzione di cui al 1.1.3.6 dell’ADR.
PRESCRIZIONI: il calcolo sopra riportato che
non supera il limite 1000 obbliga il conducente del veicolo che trasporta
il predetto carico in colli osservare le disposizioni relative a:
documento di trasporto
un estintore minimo di 2
kg
dispositivo di illuminazione
portatile non a fiamma (ADR 8.3.4)
etichettatura dei colli conforme
all’ADR
La violazione di una
delle predette prescrizioni è riconducibile all’articolo 168 del Codice della
Strada.
VIOLAZIONE |
NORMA |
SANZIONE |
AUTORITA’ COMPETENTE |
Trasporto
di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con documento di trasporto mancante
o non correttamente compilato
|
Art. 168/9° bis
Codice della Strada |
€ 343,00
Punti 2 |
Prefetto |
Trasporto
di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con veicolo non dotato
di un estintore di almeno
2 kg di
capacità
|
Art. 168/9°
Codice della Strada |
€ 343,00
Punti 10
Sospensione patente e carta di
circolazione da 2 a 6 mesi |
Venerdì, 24 Novembre 2006
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