Giovedì 16 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
TUTTOADR 18/03/2002

Trasporti in ADR: il pericolo corre su strada

Dalla rivista “TRASPORTARE OGGI IN EUROPA” Gennaio/Febbraio 2002

Trasporti in ADR: il pericolo corre su strada

Ci dedichiamo, in questo, numero, al trasporto di merci pericolose ed ai problemi ad esso connessi. Nuove normative, l’istituzione del consulente per la sicurezza e i veicoli sempre pi˜ cari sono solo alcuni dei problemi con cui quotidianamente gli autotrasportatori specializzati in questo settore devono confrontarsi.

 di Luigi Verga

 

Cercheremo di fare chiarezza. Questo Ë l’obbiettivo che Trasportare Oggi in Europa si pone affrontando il complesso problema dei trasporti di merci pericolose, comunemente conosciute tra gli autotrasportatori come trasporti ADR. Si tratta di una tipologia di trasporto strategico per un Paese come l’Italia e in continua evoluzione, tanto che, come ben sapranno quanti lavorano in questo settore, Ë necessario mantenersi costantemente aggiornati, perchÈ la UE e di conseguenza il Governo Italiano tendono ad emanare sempre nuove direttive per disciplinare al meglio il trasporto di una tipologia di merci come i carburanti o i gas destinati all’industria o al riscaldamento della casa di ognuno di noi.

Del resto, per convincere i nostri legislatori che era tempo di dare agli autotrasportatori delle normative che li tutelassero maggiormente quando trasportano merci pericolose, ci sono voluti la tragedia del Bianco, in parte quella del Gottardo, pi˜ una serie di d’incidenti di varia gravità sulle nostre autostrade. Alla fine, però, hanno tirato fuori dal cilindro la figura del consigliere della sicurezza, figura che ha richiesto pi˜ di un anno di lavoro per essere definita e i primi consiglieri, operativi nelle aziende di autotrasporto, si iniziano a vedere proprio adesso.

Le novità che bollono in pentola sono molte e nelle prossime righe Trasportare cercherà di fornirvi una mappa, il pi˜ chiara possibile, di quale sia la realtà del trasporto di merce pericolosa nel nostro Paese dal punto di vista normativo, produttivo e tecnico.

 

Le classi dell’ADR

L’ADR classifica le merci pericolose tenendo presente il tipo di rischi che può comportare la loro manipolazione e il loro trasporto. Le merci che comportano lo stesso tipo di rischi (esplosione, incendi, esalazioni tossiche) anche se d’intensità diverse vengono incluse nello stesso gruppo omogeneo. Le merci pericolose vengono divise in classi che a loro volta si suddividono in limitative e no limitative: la prima, salvo specifiche eccezioni, non possono circolare su strada le seconde si. Vediamo le classi ADR in dettaglio:

 

- Classe 1a – Materie e oggetti suscettibili di esplosione

- Classe 1b - Oggetti caricati con materie esplosive

- Classe 1c – Merci di accensione, artefizi e merci analoghe

- Classe 2 – Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione

- Classe 3 – Materie liquide infiammabili

- Classe 4.1 – Materie solide infiammabili

- Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea

- Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabile

- Classe 5.1 – Materie comburenti

- Classe 5.2 – Perossidi organici

- Classe 6.1 – Materie tossiche

- Classe 6.2 – Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni

- Classe 7 – Materie radioattive

- Classe 8 – Materie corrosive

- Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi

 

Prima di tutto, cos’Ë l’ADR

La sigla Ë di quelle ricorrenti nel mondo del trasporto, ma non tutti, e non sempre, si Ë in grado di dire precisamente cosa significhi e da cosa abbia preso origine. Ecco quindi la definizione di ufficiale di ADR così come Ë definita all’interno delle normative italiane atte a regolare questa tipologia di trasporto. L’ADR Ë un accordo elaborato per la UE dalla Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra mediante il quale la maggior parte degli Stati europei hanno convenuto alcune regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all’attraversamento delle frontiere.

La sigla ADR trova la sua giustificazione nelle parole chiave del titolo francese del testo: “Accord euroopÈen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route”.

Attualmente, oltre i Paesi facenti parte della UE, aderiscono anche altre nazioni, quali, ad esempio, Svizzera, Bielorussia e Macedonia.

L’accordo in se stesso Ë breve e semplice; l’articolo chiave Ë l’articolo due secondo il quale si dispone che, ad eccezione di talune merci eccessivamente pericolose, le merci pericolose possono formare oggetto di un trasporto internazionale di veicoli stradali a condizione che:

l’imballaggio e l’etichettatura siano conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato A dell’accordo e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli siano conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato B.

 

L’allegato A enumera le merci pericolose che possono essere oggetto del trasporto internazionale. Esso fissa anche le regole concernenti l’imballaggio, l’etichettatura, nonchÈ la descrizione delle merci nel documento di trasporto; dell’applicazione delle regole dell’allegato A Ë responsabile il mittente.

L’allegato B fissa le regole applicabili ai veicoli ed alle operazioni di trasporto; dell’applicazione delle norme dell’allegato B Ë responsabile il vettore.

L’ADR Ë un accordo tra Stati, nessun’altra autorità centrale Ë incaricata della sua applicazione. In pratica, i controlli stradali sono effettuati dalle Parti Contraenti; se sono violate alcune norme le autorità nazionali possono perseguire i responsabili in funzione della legislazione interna.

L’ADR non prescrive alcuna sanzione. Nel nostro Paese il regime sanzionatorio Ë stabilito dall’art. 168 del Codice della Strada

 

La documentazione per il trasporto di merci pericolose

Il mancato coordinamento tra leggi che regolano settori diversi, come il trasporto delle merci pericolose ed il trasporto dei rifiuti, induce gli autotrasportatori che devono applicarle a rispettarle a difficili ed incerte interpretazioni.

Inoltre, a causa della complessità e vastità dei regolamenti legislativi, trovare la risposta ai propri quesiti non sempre risulta semplice. Alcune domande ricorrenti che assillano gli operatori del settore sono: quali documenti di trasporto devono essere assegnati ad un trasporto di merci o rifiuti pericolosi e quali sono le modalità per una loro corretta compilazione.

In relazione a quanto disposto dalla normativa ADR, in aggiunta ai documenti eventualmente richiesti da altre norme, il carico di merci pericolose deve essere accompagnato dai seguenti documenti:

- la descrizione della merce

- la classe, l’ordine e l’eventuale lettera

- numero di identificazione della materia

- le iniziali ADR o RID

- il numero e la descrizione dei colli o dei grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR): la descrizione dei colli o dei GIR consiste nell’indicare anche il loro codice di marcatura

- la quantità totale di merci pericolose espressa in volume o in massa lorda o netta

- il nome e l’indirizzo del mittente e dei destinatari

- una dichiarazione conforme alle disposizioni di ogni accordo particolare.

E’ importante sottolineare che la norma ADR non ha individuato un modello specifico unificato di documento di trasporto, tale documento può essere allora quello individuato da altre disposizioni di legge purchÈ contenga tutte le indicazioni sopra riportate.

Dichiarazione del mittente redatta ai sensi del marginale 2002 e contenuta nel documento di trasporto o in una dichiarazione separata che deve certificare: la materia trasportata Ë ammessa al trasporto stradale secondo le norme ADR.

Il suo stato, condizionamento ed eventuale imballaggio inteso come grande imballaggio, recipiente per trasporto alla rinfusa o il contenitore cisterna, come pure l’etichettatura, sono conformi alle prescrizioni ADR.

Inoltre se pi˜ merci pericolose sono imballate nello stesso imballaggio collettore o nello stesso contenitore, chi spedisce Ë tenuto a dichiarare che tale imballaggio in comune non Ë proibito.

Oltre ai documenti citati, l’accordo ADR prevede che nelle unità di trasporto siano presenti i seguenti documenti:

Certificato di approvazione del veicolo, denominato come barrato rosso. Tale documento Ë obbligatorio per i veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1, veicoli cisterna, veicoli che trasportano cisterne smontabili, veicoli che trasportano batterie di cisterne  con capacità superiore ai 1000 litri e container con capacità superiore ai 3000 litri.

 

- Certificato di formazione professionale del conducente del veicolo

- Eventuale accordo di deroga alle disposizioni ADR

 

Cosa prevede il Codice della Strada

L’articolo del nuovo Codice della Strada che regola per l’Italia il trasporto di merci pericolose in ADR su strada Ë il n.168 che contiene una serie di prescrizioni a cui Ë necessario attenersi per non incorrere in sanzioni estremamente severe che possono arrivare al ritiro della patente e alla confisca del mezzo.

L’articolo del codice Ë suddiviso in dieci punti fondamentali:

Le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all’accordo di cui al comma 1 sono stabilite con Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione. Lo stesso Ministro può altresi prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada Ë ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonchÈ i criteri e le modalità da eseguire.

- Per il trasporto delle materie fissibili o radioattive si applicano ne norme dell’art. 5 della legge n. 1860/1962 e successive modifiche.

- Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

- Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, Ë soggetto alle sanzioni amministrative.

- Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione Ë punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 a 1” milioni.

-  Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

 

Il problema dei costi per gli autotrasportatori

Arriviamo alla nota pi˜ dolente, quella che, quanti tra voi rischiano ogni giorno sulle strade la propria pelle trasportando liquidi infiammabili o pulvirulenti chimici, conoscono molto bene, i costi di questo tipo di trasporto.

Partiamo da un dato di base che può dare un’idea molto chiara e precisa dell’ordine di grandezza di cui stiamo parlando. L’accoppiata trattore pi˜ semirimorchio per il trasporto dei carburanti standard ha un costo che attualmente si aggira intorno ai 400 milioni di lire, mentre una cisterna per il trasporto del GPL da sola costa pi˜ o meno 150 milioni e una cisterna per le polveri si aggira sui 130 milioni. Costi che non tutti, o per meglio dire la maggior parte delle aziende italiane che operano in questo settore, non sono in grado di sostenere.

Anche in questo settore, infatti, così come accade per quelli pi˜ tradizionali del nostro mercato, era la figura del padroncino a dominare.

Ma, attualmente, come può un piccolo autotrasportatore proprietario di due o tre veicoli al massimo con un età media intorno ai 20 anni, ad essere competitivo rispetto alle grandi flotte straniere? Quest’ultime non solo utilizzano veicoli con al massimi 8 anni di vita, come sempre pi˜ spesso, per ovvie ragioni di sicurezza, tendono a richiedere le aziende petrolifere o chimiche, ma praticano anche tariffe estremamente pi˜ convenienti per il committente. Così come il panda o il rinoceronte bianco, il padroncino italiano che lavora in ADR sta diventando una razza in via d’estinzione…senza nemmeno uno straccio di Wwf che faccia campagne di sensibilizzazione per evitarne la scomparsa.

 
Il nuovo ADR

Siamo già da qualche mese, per la precisione dal luglio scorso, in regime di transazione dal vecchio ADR al nuovo regolamento che diventerà, effettivamente ed esclusivamente, esecutivo dal Novembre del 2002, al termine dei 18 mesi di transizione previsti dalla legge.

Vediamo i cambiamenti apportati nella versione 2001 alle norme che regolano il trasporto di merci pericolose:

 

Suddiviso in 9 parti a loro volta costituite da paragrafi e sotto paragrafi per una pi˜ chiara ed immediata comprensione.

1.  Il rid sarà contenuto nelle prime sette parti, cioË nell’allegato A mentre le ultime 2, la 8 e la 9 costituiranno l’allegato B specifico sull’ADR.

2.  Le disposizioni saranno raggruppate in modo da intuitivo per applicazione o argomento: tutto quello che riguarda le materie tossiche si troverà nell’apposita sezione, per fare un esempio.

3. Le classi rimangono invariate, ma la classificazione Ë stata profondamente modificata. Gli ordinali vengono sostituiti da lettere maiuscole indicanti il pericolo mentre le lettere maiuscole che prima indicavano il grado di pericolosità vengono sostituite da quelle proprie del gruppo d’imballaggio. Viene abolita la distinzione tra classi limitative e non.

4.  Si distinguono le responsabilità di tutti gli operatori che partecipano al trasporto, separando i responsabili principali (mittente, autotrasportatore, destinatario) da quelli accessori (caricatore, imballatore, operatore cisterna) e ne vengono ben definiti gli obblighi.

5.  Si introduce l’obbligo generale d’informare le autorità tempestivamente in caso d’incidente o d’irregolarità riscontrate in una qualsiasi delle fasi della catena di trasporto.

6. Sono stati elaborati i rombi di pericolo e le etichette che identificano il pericolo principale che dovranno sempre riportare la cifra della materia

 

 

 




Lunedì, 18 Marzo 2002
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK