Art. 166. (Trasporto di cose su veicoli a trazione animale) |
||
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. 2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. |
||
vai all'indice | vai all'art. precedente | vai all'art. successivo |