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Schede operative 2017

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SOGGETTI ESCLUSI DAL DIVIETO (art. 3 D.M. 22.12.2015)

1. Il divieto di cui all’articolo 1 NON trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche

se circolano scarichi:

a)

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti

(Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali –gas, luce, acqua- con documentazione a bordo da

esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);

b)

militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c)

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d)

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle

amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’ammi-

nistrazione comunale;

e)

appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché con-

trassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione

rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo

22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuato durante i giorni di divieto, trasporti

legati esclusivamente ai servizi postali;

f)

del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g)

adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;

h)

adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od

effettuate nelle quarantotto ore;

i)

adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l)

adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea

documentazione;

m)

adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1)

giornali, quotidiani e periodici;

m 2)

prodotti per uso medico;

m 3)

latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino

latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni

di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile

su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n)

classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite

al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 461;

o)

costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per

animali da allevamento;

p)

adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q)

per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;

r )

per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi

freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova con specifica

attestazione all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero,

nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle

dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben

visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:

a)

per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito

del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle

operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b)

per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da docu-

mentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, purché tali veicoli

non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti

autostradali;

c)

per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori

impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.

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ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI A CIRCOLARE IN DEROGA AL DIVIETO (art. 4 D.M. 13.12.2016)

1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a)

i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori

climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di

produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimenta-

zione degli animali;

b)

i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese

nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c)

i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per

esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debita-

mente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2.

I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di

colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20

m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

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VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI ESCLUSI DAL DIVIETO (Art. 8 . D.M. 13.12.2016)

1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a)

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili

del fuoco, Protezione civile, etc.);

b)

militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c)

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d)

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle ammi-

nistrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione

comunale;

e)

appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché con-

trassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione

rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi del Decreto legislativo

22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo dipartimento se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti

legati esclusivamente ai servizi postali;

f)

del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g)

adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h)

macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifica-

zioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Veicoli pesanti - Limitazioni alla circolazione,

fuori dal centro abitato, nei giorni festivi

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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (Art. 9 D.M. 13.12.2016)

1.

Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’art. 168, comma 1, del C.d.S., è vietato co-

munque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni del calendario “indicati all’art. 1 (

punto

n. 1 del presente quadro, n.d.r.

)”, dal

27 maggio al 10 settembre

compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della

domenica successiva.

2.

Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rien-

tranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi

di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative

vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circola-

zione stradale.

3 .

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli

carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella

definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti

di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio

(biglietto) per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può

in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

DivietoCirc.