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Calendario revisioni

Tipologia veicolo

ANNO DI PRIMA

ANNO DI AVVENUTA

CICLOMOTORI

IMMATRICOLAZIONE

(1)

REVISIONE

(1)

Ciclomotori a 2 e 3 ruote

2013

(2)

2015

(2)

Quadricicli leggeri

2013

(2)

2015

(2)

MOTOVEICOLI

IMMATRICOLAZIONE

REVISIONE

Motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto

promiscuo, motocarri, mototrattori motoveicoli per

trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

2013

(2)

2015

(2)

Motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con

conducente (NCC)

2016

(2)

2016

(2)

Motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con

conducente (NCC)

2013

(2)

2015

(2)

AUTOVEICOLI

IMMATRICOLAZIONE

REVISIONE

Autovetture ad uso proprio [veicoli destinati al

trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti,

compreso quello del conducente]

2013

(2)

2015

(2)

Autoveicoli per trasporto promiscuo [di persone e

cose]

Autocarri, autoveicoli per trasporti specifici ed auto-

veicoli per uso speciale di massa complessiva a pieno

carico non superiore a 3,5 tonnellate

Autocaravan di massa complessiva a pieno carico

non superiore a 3,5 tonnellate (7)

Autobus [veicoli destinati al trasporto di persone

equipaggiati con più di 9 posti, compreso quello del

conducente]

2016

(3)

2016

(3)

Filobus

Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico

superiore

Autoambulanze

Autovetture in servizio di piazza (taxi) o di noleggio

con conducente (NCC)

Autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio

di linea (8)

Autocaravan di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 tonnellate (7)

Veicoli atipici (9)

Veicoli di interesse storico e collezionistico

2015

(4)

2015

(4)

RIMORCHI e SEMIRIMORCHI

IMMATRICOLAZIONE

REVISIONE

Di massa complessiva a pieno carico non superiore

a 3,5 tonnellate (10)

1997

(5)

1998

(5)

Di massa complessiva a pieno carico superiore

a 3,5 tonnellate

2016

(2)

2016

(2)

Carrelli appendice

(6)

(6)

Schede operative 2017

Sono esclusi dall’obbligo i veicoli in questione che siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e

prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del CdS.

Per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione con la cadenza periodica indicata, non è consentita la circolazione oltre i termini

di scadenza prescritti, anche se la prenotazione risulti effettuata entro detti termini.

Per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell’art. 4/4° comma del D.M. 06/08/1998, n. 408, è consentita

la circolazione anche oltre i termini di scadenza indicati, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata

per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’art. 80/14° comma del CdS. Tale agevolazione

non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali

prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra indicati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque

saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le

limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

A norma dell’art. 9 del D.M. 17/12/2009 (G.U. n. 65 del 19/03/2010) ed, in particolare, secondo quanto specificato nell’allegato III

allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo

il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato

effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione,

a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS. (cfr. anche il paragrafo 1.5 della

circolare prot. n. 19277/23.25 del 03/03/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione

(Divisione 2).

La revisione di tali rimorchi viene disposta con apposito D.M. L’ultimo D.M. adottato è quello del 17 gennaio 2003 (G.U. n. 23 del

29/01/2003), con cui è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno

carico fino a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1°

gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75

o 80 del CdS. Ai sensi dell’art. 2 del citato D.M. 17/01/2003 per tali veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza

per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova,

senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’art. 80/14° comma del CdS. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di cir-

colazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza

dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso

alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della

circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

Con la circolare prot. n. 36101 del 23/04/2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazio-

ne - Divisione 6), in risposta alle richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere

sottoposte a revisione, ha evidenziato che alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 06/08/1998, n. 408, sono soggette a revisione:

annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a

pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 22/06/2000, n. 215 (Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di

utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle

aree urbane e suburbane, nell’ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale - G.U. n. 179 del 02/08/2000):

comma 1: i veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane,

come previsto al comma 5 dell’art. 14 del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture

o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all’art. 54, comma 1,

lettere a), c), ed f) del CdS, ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, dello stesso

Codice;

comma 2: i veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno 5 posti ed almeno 3 porte laterali;

comma 3: i medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 06/08/1998, n. 408.

Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche, ad esempio, i cosiddetti trenini turistici. Le verifiche

periodiche di tali trenini sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su

ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 80 del CdS (cfr. l’art. 6/1° comma del D.M. 15/03/2007,

n. 55). Rientrano nella revisione annuale anche le navette turistiche (vedi art. 5 DM 09/10/2015, n. 193) e le piattaforme semoventi (vedi

art. 5 DM 09/10/2015, n. 192). Gli autoveicoli ed i motoveicoli d’epoca, invece, ai fini della verifica periodica della sussistenza delle par-

ticolari condizioni prescritte per tali veicoli, vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente Ufficio della

Motorizzazione Civile (cfr. l’art. 5/1° comma del D.M. 29/07/1994, n. 546). A seguito di esito favorevole della revisione viene confermata

l’iscrizione del veicolo in questione nell’elenco nazionale istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,

gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. il comma 2 del citato art. 5).

In tale tipologia di rimorchi rientrano anche i caravan (art. 56, comma 2, lett. e, del CdS) ed i rimorchi per trasporto di attrezzature turisti-

che e sportive (cosiddetti TATS di cui all’art. 56, comma 2, lett. f, del CdS).

UFFICIO STUDI ASAPS

Note operative