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Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel dare attuazione alle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE ha modificato sostanzialmente

l’articolo 116 del Codice della Strada (con decorrenza 19 gennaio 2013) prescrivendo una determinata serie di categorie di patenti (totale

n. 15) che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati di cui:

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA

ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL 19.01.2014

CATEGORIA

VEICOLI

AM

• ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45

km/h, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza

nominale continua massima é inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

• veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45

km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione

comandata, oppure la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a

combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4kW

per i motori elettrici;

• quadricicli leggeri la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa

delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione é inferiore o uguale a 45

km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;

o la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione

interna; o la cui potenza nominale;

A1

• motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/

peso non superiore a 0,1 kW/kg;

• tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

A2

• motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/

kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

A

• motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria

L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una

velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

• tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando l’obbligo di avere anni ventuno (vedasi art. 115,

comma 1, lettera “e”, punto 1);

B1

• quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di categoria AM di cui al comma 3, lettera “a”,

numero 3, dell’art. 116 CdS), la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg

per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e

la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati

come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo

altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

B

• autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il

trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può esse-

re agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli

autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima auto-

rizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250

kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità

e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida

che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

CATEGORIA

VEICOLI

BE

• complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi

ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

C1

• autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’ superiore a

3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,

oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui

massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

C1E

• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un se-

mirimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata

del complesso non superi 12000 kg;

• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un

semirimorchio la cui massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del

complesso non superi 12000 kg.

C

• autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a

3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli

autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata

non superi 750 kg;

CE

• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un

semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

D1

• autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi

una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un

rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

D1E

• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui

massa massima autorizzata é superiore a 750 kg;

D

• autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveico-

li può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

DE

• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui

massa massima autorizzata supera 750 kg.

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1,

A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg

(le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici). Ai titolari di patente B speciale é vietata la guida di

autoambulanze.

Tutte le novità sulle 15 categorie e le relative tabelle

Le patenti di categoria C, CE, D e DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 19 gennaio

2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B.

Schede operative 2017