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Schede operative 2017

www.asaps.it

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Veicoli pesanti

Limitazione alla circolazione,

fuori del centro abitato, nei giorni festivi

1

CALENDARIO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, FUORI CENTRO ABITATO, NEI GIORNI FESTIVI 2017

Per l’anno 2017 è stato fissato il seguente calendario dei divieti di circolazione, per veicoli o complessi di veicoli, di peso complessivo

superiore a 7,5 t.

Annualmente, il Ministero dei Trasporti, con proprio decreto, (per l’anno 2017 vedasi DM

13.12.2016 - GU n. 304 del 30.12.2016

) stabilisce

il calendario dei giorni, per l’anno successivo, nei quali è vietata la circolazione, fuori dei centri abitati, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto

di merci e di merci pericolose. Con il medesimo calendario, si definiscono anche gli orari di inizio e fine del divieto, nonché le deroghe

ammesse. I prefetti, poi, con proprio decreto, conformandosi alle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, sospendono la circolazione

dei veicoli presenti nel territorio della loro provincia.

NOTE:

1.

Per icomplessidiveicolicostituitidaun trattoreedunsemirimorchio,nelcaso incuicircolisustrada ilsolo trattore, il limitedimassadeveessere riferitounicamenteal trattoremedesimo; lamassadel trattore,nelcaso incuiquest’ultimo

nonsiaattoalcarico,coincidecon la taradellostesso,come risultantedallacartadicircolazione.Tale limitazionenonsiapplicase il trattorecircola isolatoesiastatoprecedentementesganciatodalsemirimorchio insededi riconsegnaper

la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

2.

Per i veicoliadibiti al

Trasportodi MERCIPERICOLOSE

compresenella classe 1 della classificadi cuiall’art. 168, c.1,C.d.S., ildivieto èoperante oltrechènelle giornate sopra indicate anche dalleore 8,00 di ogni sabato alleore

24 della domenica successiva a decorrere dal

27 maggio

al

10 settembre

compresi.

1a

VEICOLI PER I QUALI TROVA APPLICAZIONE IL DIVIETO

Il divieto di circolazione trova applicazione nei confronti dei seguenti veicoli quando circolano fuori dei centri abitati:

- autoveicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t, anche se scarichi, purché non adibiti al trasporto di persone o se immatricolati per

uso speciale non atti al carico;

- veicoli di qualunque peso complessivo, adibiti al trasporto di merci pericolose;

- macchine agricole ed operatrici, quando circolano su strade di interesse nazionale.

2

ANTICIPI E POSTICIPI DELL’INIZIO O DEL TERMINE DEL DIVIETO (art. 2 del D.M. 13.12.2016)

Per alcune categorie di trasporti, soggetti al divieto, al fine di soddisfare esigenze specifiche, sono previste dero-

ghe rispetto all’inizio e/o al termine del divieto stesso, secondo i criteri indicati di seguito:

1.

Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di

destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un

solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero – come previsto dalle norme del regolamento

CE n.165/2014

e

successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire con decorrenza dal termine del periodo

di riposo- di un posticipo di ore quattro.

2

. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto

è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario

di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3

. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in

posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino- Orbassano, Rivalta

Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smi-

stamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa

anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate

tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli

interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine

di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea docu-

mentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da

un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest’ultimo

non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga è

accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si

avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,

purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

5.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del

territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di tra-

ghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati

in trasporti combinati-strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti

31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti

e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viag-

gio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova applicazione.

6.

Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vatica-

no, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale..

7.

Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di ec-

cezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

1 D dalle 09 alle 22

1 M

1 M

1 S

1 L dalle 09 alle 22

1 G

dalle 16 alle 22

2 L

2 G

2 G

2 D dalle 09 alle 22

2 M

2 V dalle 08 alle 22

3 M

3 V

3 V

3 L

3 M

3 S

4

M

4 S

4 S

4 M

4 G

4 D dalle 07 alle 22

5 G

5 D dalle 09 alle 22 5 D dalle 09 alle 22

5 M

5 V

5 L

6 V dalle 09 alle 22

6 L

6 L

6 G

6 S

6 M

7 S

7 M

7 M

7 V

7 D dalle 09 alle 22

7 M

8 D dalle 09 alle 22

8 M

8 M

8 S

8 L

8 G

9 L

9 G

9 G

9 D dalle 09 alle 22

9 M

9 V

10 M

10 V

10 V

10 L

10 M

10 S

11 M

11 S

11 S

11 M

11 G

11 D dalle 07 alle 22

12 G

12 D dalle 09 alle 22 12 D dalle 09 alle 22

12 M

12 V

12 L

13 V

13 L

13 L

13 G

13 S

13 M

14 S

14 M

14 M

14 V

dalle 14 alle 22 14 D dalle 09 alle 22

14 M

15 D dalle 09 alle 22

15 M

15 M

15 S

dalle 09 alle 16

15 L

15 G

16 L

16 G

16 G

16 D dalle 09 alle 22

16 M

16 V

17 M

17 V

17 V

17 L

dalle 09 alle 22

17 M

17 S

18 M

18 S

18 S

18 M

18 G

18 D dalle 07 alle 22

19 G

19 D dalle 09 alle 22 19 D dalle 09 alle 22

19 M

19 V

19 L

20 V

20 L

20 L

20 G

20 S

20 M

21 S

21 M

21 M

21 V

21 D dalle 09 alle 22

21 M

22 D dalle 09 alle 22

22 M

22 M

22 S

22 L

22 G

23 L

23 G

23 G

23 D dalle 09 alle 22

23 M

23 V

24 M

24 V

24 V

24 L

24 M

24 S

25 M

25 S

25 S

25 M dalle 09 alle 22

25 G

25 D dalle 07 alle 22

26 G

26 D dalle 09 alle 22 26 D dalle 09 alle 22

26 M

26 V

26 L

27 V

27 L

27 L

27 G

27 S

27 M

28 S

28 M

28 M

28 V

28 D dalle 09 alle 22

28 M

29 D dalle 09 alle 22

29 M

29 S

29 L

29 G

30 L

30 G

30 D dalle 09 alle 22

30 M

30 V

31 M

31 V

 31 M

31 S

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

1 S

dalle 08 alle 16

1 M

1 V

1 D dalle 09 alle 22 1 M dalle 09 alle 22

1 V

2 D dalle 07 alle 22

2 M

2 S

2 L

2 G

2 S

3 L

3 G

3 D dalle 07 alle 22

3 M

3 V

3 D dalle 09 alle 22

4 M

4 V

dalle 14 alle 22

4 L

4 M

4 S

4 L

5 M

5 S

dalle 08 alle 22

5 M

5 G

5 D dalle 09 alle 22

5 M

6 G

6 D dalle 07 alle 22

6 M

6 V

6 L

6 M

7 V

7 L

7 G

7 S

7 M

7 G

8 S

dalle 08 alle 16

8 M

8 V

8 D dalle 09 alle 22

8 M

8 V dalle 09 alle 22

9 D dalle 07 alle 22

9 M

9 S

9 L

9 G

9 S

10 L

10 G

10 D dalle 07 alle 22

10 M

10 V

10 D dalle 09 alle 22

11 M

11 V

11 L

11 M

11 S

11 L

12 M

12 S

dalle 08 alle 22

12 M

12 G

12 D dalle 09 alle 22

12 M

13 G

13 D dalle 07 alle 22

13 M

13 V

13 L

13 M

14 V

14 L

14 G

14 S

14 M

14 G

15 S

dalle 08 alle 16

15 M

dalle 08 alle 22

15 V

15 D dalle 09 alle 22

15 M

15 V

16 D dalle 07 alle 22

16 M

16 S

16 L

16 G

16 S

17 L

17 G

17 D dalle 07 alle 22

17 M

17 V

17 D dalle 09 alle 22

18 M

18 V

18 L

18 M

18 S

18 L

19 M

19 S

dalle 08 alle 16

19 M

19 G

19

D dalle 09 alle 22

19 M

20 G

20 D dalle 07 alle 22

20 M

20 V

20 L

20 M

21 V

21 L

21 G

21 S

21 M

21 G

22 S

dalle 08 alle 16

22 M

22 V

22 D dalle 09 alle 22

22 M

22 V

23 D dalle 07 alle 22

23 M

23 S

23 L

23 G

23 S

dalle 08 alle 14

24 L

24 G

24 D dalle 07 alle 22

24 M

24 V

24 D dalle 09 alle 22

25 M

25 V

25 L

25 M

25 S

25 L dalle 09 alle 22

26 M

26 S

dalle 08 alle 16

26 M

26 G

26

D dalle 09 alle 22 26 M dalle 09 alle 22

27 G

27 D dalle 07 alle 22

27 M

27 V

27 L

27 M

28 V

dalle 16 alle 22 

28 L

28 G

28 S

28 M

28 G

29 S

dalle 08 alle 22

29 M

29 V

29 D dalle 09 alle 22

29 M

29 V

30 D dalle 07 alle 22

30 M

30 S

30 L

30 G

30 S

31 L

31 M

31 M

31 D dalle 09 alle 22

DivietoCirc.