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In caso di identificazione del cittadino che gode del diritto

di doppia cittadinanza entrambi i documenti eventualmente

esibiti -

delitti contro la fede pubblica a parte

- sono da ritenere

validi e corretti purché si tratti di documenti identificativi e

giuridicamente idonei, ad esempio la carta d’identità sarà

idonea ad identificare il cittadino romeno (

poiché unionale

)

ma non avrà alcun valore se si tratta di un cittadino moldavo

(

ossia straniero

). Tuttavia, fatto salvo quanto appena detto,

meglio sarebbe se gli organi di controllo si abituassero ad

indicare negli eventuali atti prodotti il particolare status

di doppia cittadinanza indicando gli estremi di entrambi i

documenti esibiti.

Per quanto riguarda la patente di guida, questione che suscita

le maggiori perplessità da parte del personale operante,

perplessità per altro assolutamente ingiustificata se si considera

che il soggetto in possesso della doppia cittadinanza può

esibire una autorizzazione alla guida rilasciata da uno dei

due Paesi di cui possiede la cittadinanza, ovviamente nel

caso in esame Moldova/Romania si applicherà un regime

diverso rispetto al fatto di mostrare una patente unionale

(Romania) piuttosto che una patente straniera (Moldova).

Va però specificato che mentre la questione del possesso

di due o più patenti da parte dello stesso soggetto è ben

normata a livello unionale, dove si prescrive che tra gli Stati

membri dell’Unione europea e dello Spazio economico

europeo non è ammesso possedere due o più patenti di

guida, nemmeno nel caso di iscrizione all'AIRE (

Anagrafe

Italiani Residenti all’Estero

), principio da sempre contenuto

nelle direttive comunitarie e nei decreti di recepimento

concernenti le patenti di guida succedutisi nel tempo -

per

ultima la direttiva 2006/126/CE

-, per quanto riguarda invece

le patenti straniere non esistono norme in tal senso.

Da considerare, in fine, che la patente straniera (

ossia

extra UE

), dopo un anno dall’acquisita residenza in Italia del

titolare perde ogni efficacia ed è quindi di fatto inutilizzabile

sul territorio nazionale, condizione quest’ultima che almeno

in astratto renderebbe ininfluente il suo ritiro; ciò anche

in considerazione della circostanza legata al fatto che il

documento potrebbe essere invece utilizzato, qualora ancora

valido, nel Paese d’origine del titolare.

Scelto quale patente esibire, sicuramente quella romena, non

fosse altro per il fatto derivante dalla possibilità di condurre

liberamente veicoli in tutta la macro area U.E. / S.E.E. senza

particolari vincoli, il titolare sarà soggetto al regime al quale

soggiacciono TUTTI i cittadini unionali, ciò a prescindere

dalla sua doppia cittadinanza.

Diversa è la questione della residenza, che deve essere

sempre una sola, ossia quella del luogo di dimora abituale.

Inoltre va tenuto presente che i cittadini rumeni con doppia

cittadinanza non sono tenuti a stabilire la loro residenza in

Romania, quindi nel caso del nostro Moldavo/Romeno, può

tranquillamente continuare a mantenere la propria residenza

in Moldova o in altro paese UE, compresa ovviamente l’Italia

o straniero, senza che questo comporti nessuna violazione

di norme.

*Esperto internazionale e consulente in materia

già Ispettore della Polizia di Stato

Consigliere Nazionale ASAPS

**Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato

Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia

Consigliere Nazionale ASAPS

Esempio di persona con doppia cittadinanza in possesso di due passaporti

Riferimenti normativi

Bibliografia

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Convenzione di Strasburgo del 1963

R. Chianca – G. Fazzolari “L’identificazione dei cittadini comunitari

e stranieri” Maggioli Modulgrafica

R. Chianca – G. Fazzolari “Prontuario per il controllo di stranieri e

comunitari” Maggioli editore

Approfondimenti tratti dal portale

www.vehicle-documents.it