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di Ugo Terracciano*

è chi denuncia un falso incidente, chi simula il furto della propria auto, c'è chi gira con

il tagliando assicurativo falsificato e chi finge il patito danno cogliendo l'occasione per

fare un bel restyling del veicolo a spese dell'assicurazione. Per carità di Patria non

prendiamo nemmeno in considerazione il fenomeno della “lievitazione” delle prognosi di

malattia dopo l'incidente, le cui statistiche descrivono il fenotipo italico come quello di un

popolo dal rachide cervicale fragile. Certo, individuare una speculazione ai danni della

compagnia assicurativa non è facile, perchè il fenomeno è episodico seppur diffuso, non

riconducibile a schemi precisi, quindi di difficile individuazione e successiva denuncia.

Le cosiddette “frodi sommerse” rappresentano, secondo gli assicuratori, il 5-10% del

totale dei sinistri. Ben il 70% delle frodi interessa il ramo “responsabilità civile auto”, il

13% i danni elementari, il 12% i danni speciali e il 5% i danni alla salute.

Cosa dicono i criminologi?

La causa del fenomeno fraudolento viene addebitata per lo più al contesto sociale per il 60%,

alla collusione degli attori coinvolti per il 15%, alla mancata percezione delle conseguenze sociali

per il 10% e alla criminalità “solo” per il 15%. In sintesi, a livello collettivivo, la frode assicurativa è

considerata un reato minore, in qualche modo giustificabile in considerazione della sempre maggiore

onerosità dei premi assicurativi. In questo senso è un circolo vizioso: da un lato si froda perché il

costo dell’assicurazione è alto, dall’altro la compagnia assicurativa si trova costretta ad aumentare i

premi assicurativi. Fatto sta che il “furbetto” risparmia a danno di chi viaggia in regola, ma la massa

dei virtuosi non lo stigmatizza come si dovrebbe dato che il danno (aumento delle polizze) è diffuso.

Bonus-malus e occultamento della reale classe di rischio

Per non perdere i vantaggi della polizza o accumulare lo sconto, molti assicurati tendono a non

segnalare i piccoli danni, occultando così la reale classe di rischio. Questo altera il quadro statistico: in

realtà i casi sono più numerosi di quanto sia noto al (futuro) assicuratore. In letteratura, il comportamento

che porta all’accumulo e al mantenimento dello sconto per via delle mancate richieste di risarcimento

viene definito “azzardo morale ex-post”. Gli assicurati tendono a celare informazioni in maniera

inconsapevole, mentre operano decisioni razionali sulla base dei costi (un premio assicurativo più

alto) e dei benefici (indennizzi).

Frodi assicurative,

aspetti criminologici, penali

e investigativi

Quando si configura questo reato?

L'art. 642 del codice penale è un reato di pericolo. Lo

ha affermato di recente, in linea con una giurisprudenza

consolodata sul punto, la Cassazione penale, nella

sentenza n. 15686 del 9 aprile 2018 in relazione ad un

caso di falsa denuncia di furto di un'auto a Catania. Il che

significa, in termini pratici, che non è necessario che il

“truffatore” consegua il suo fine gabbando l'assicurazione

e intascando i soldi, poichè per la configurazione del reato

basta denunciare il falso sinistro o un danno inesistente o

una malattia fittizia o un furto mai avvenuto. Mutuando le

parole dell'Alto Collegio: “.

.. il reato previsto dall'art. 642

cod. pen. è a consumazione anticipata e per questo non

richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio (che

peraltro non si identifica necessariamente nell'indennizzo,

potendo consistere in un qualsiasi beneficio connesso al

contratto di assicurazione), ma richiede soltanto che la

condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a

raggiungere lo scopo”

. In questo caso si era trattato di un

automobilista che aveva denunciato falsamente il furto del

veicolo da lui detenuto in leasing. Vero è che, a seguito

della falsa denuncia, il controvalore posto ingiustamente

a carico dell'assicurazione non era stato da lui incassato

ma alla società proprietaria del veicolo, tuttavia, secondo i

giudici, anche lui ne aveva tratto vantaggio risparmiandosi

il pagamento delle rate del leasing e per questo è stato

condannato (Cass. Sez. II, n. 8105 del 21 genaio 2016). La

decisione appena citata riveste una notevole importanza

nel segno di un mutato orientamento, dal momento che

la stessa Corte, con la datata sentenza n. 23810 del 24

maggio 2004 aveva al contrario affermato che

“L'oggetto

materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642

cod. pen. può consistere unicamente in cosa di proprietà

dell'agente, di talché il reato non sussiste quando la

condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente

in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di

immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla

rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto

assicurativo”.

Nel caso di specie un automobilista aveva

falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata

e posseduta in "leasing", che in realtà aveva ceduto a

trafficanti. La Corte, rilevando l'insussistenza del reato

di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene,

ha osservato in motivazione che il fatto, avrebbe potuto

essere qualificato come truffa od appropriazione indebita.

Il soggetto passivo del reato è la Compagnia che

gestisce il sinistro o quella debitrice?

La domanda potrebbe essere presentata in termini più

semplici chiedendo: chi è la vittima? Il reato di frode

assicurativa, previsto e punito dall'articolo 642 cod pen.,

è un delitto “plurioffensivo” a consumazione anticipata. La

norma tutela, tra le altre cose, il patrimonio delle compagnie

di assicurazione e comporta che la sua consumazione

prescinda dall'effettiva riscossione dell'indennizzo

assicurativo, essendo invece sufficiente la sola denuncia del

falso sinistro (Cass. 15 maggio 2017, n. 24075). Nell'ipotesi

di indennizzo diretto, il soggetto passivo del reato non è

solo la Compagnia che gestisce il sinistro, ma anche quella

debitrice. Sia l'una che l'altra, infatti, sono direttamente

coinvolte nella richiesta di liquidazione dell'incidente e

hanno di conseguenza interesse ad una gestione corretta

tale da evitare un ingiusto depauperamento in conseguenza

di false denunce.

Chi ha diritto di presentare querela?

L'art. 120 cod. pen. Stabilisce che

“Ogni persona offesa

da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro

richiesta o istanza ha diritto di querela”

. Per persona

offesa da un reato s'intende il detentore del bene giuridico

direttamente protetto dalla norma penale. In caso di frode

assicurativa rientrano in questa definizione entrambe le

Compagnie le quali, pertanto, sono titolari del diritto di

querela.

Frode o Truffa?

L'ipotesi di frode assicurativa è per certi versi assimiliabile,

quanto a condotta criminosa, a quella della truffa. I due

reati, tuttavia, differiscono tanto sotto il profilo soggettivo,

quanto quello oggettivo: sotto il primo profilo deve essere

considerato il contenuto specifico del fine dell'ingiusto

profitto che la connota:

"fine di conseguire... il prezzo

di un'assicurazione contro infortuni"

; sotto il secondo

profilo rileva il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione

del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione,

deterioramento od occultamento di cose proprie (Cass.

Pen. Sez. I, sent. Del 10-05-1988, n. 5785).

Lotta alle frodi e la trattazione

del “sinistro anomalo”

Con l’entrata in vigore del citato regolamento n. 44/2012, le

Compagnie assicurative si sono dotate di strutture e risorse,

dedicate al monitoraggio ed al contrasto delle frodi. Si tratta

di “Unità Antifrode”, vale a dire gruppi di professionisti con

specifiche competenze in materia, che – nell’ambito di ogni

singola impresa di assicurazione – si occupano di prevenire,

contrastare e predisporre iniziative per la repressione

delle frodi . Un’attività di contrasto efficace delle condotte

criminose in ambito assicurativo dovrebbe interessare sia

la fase di assunzione del rischio sia quella di liquidazione

del sinistro. I protagonisti dell’antifrode assicurativa

sono: il

liquidatore assicurativo, il liquidatore specialista

antifrode, l’avvocato antifrode, l’esperto di intelligence, il

medico-legale ed infine il perito

. L’intero processo inizia

con l’individuazione del “sinistro anomalo”, attività che

generalmente compete al liquidatore, il quale si avvale

delle segnalazioni di anomalia evidenziate e trasmesse

dal perito o dal medico legale o della consultazione

di banche dati elettroniche. In questi casi il sinistro è

avocato dal “liquidatore antifrode”, il quale, attraverso

approfondimenti investigativi (eventualmente delegati

ad esperti di intelligence, quali investigatori e/o avvocati

che svolgono attività di indagini difensive), provvederà

all'acquisizione di elementi dimostrativi, indizi e/prove

della condotta fraudolenta, indispensabili per fondare la

futura istanza di punizione.

*Presidente della Fondazione ASAPS S.S.U.

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Speciale

scoperture assicurative

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