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di Fabio Dimita

ome è noto Il Legislatore ha emanato il 28 dicembre 2015 la legge di Stabilità n. 208 (Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ordinario n. 70, con entrata in vigore 1 gennaio

2016). Nel testo della legge sono state previste e confermate le modifiche al codice della strada

ma, con un intervento di integrazione della lettera g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201,

all’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento

debitamente approvate, si aggiungono le revisione obbligatoria dei veicoli, art. 80, le violazioni

dell’assicurazione obbligatoria, art. 193 e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e

rimorchi, art. 167 (comma 597).

Ai fini di una maggiore comprensione

Ergo, i dispositivi di cui all’art. 201,comma 1-bis, potranno essere utilizzati anche per controllare

gli obblighi assicurativi, vale a dire se si è in regola o meno con il pagamento della polizza di responsabilità

civile auto, la revisione del veicolo oltre a verificare il trasporto irregolare di materiale quando lo stesso

superi la massa indicata sulla carta di circolazione. La verifica del possesso del titolo assicurativo, ovvero

della avvenuta revisione dei veicoli circolanti, potranno essere accertate consultando il sistema telematico

della banca dati ministeriale, tutti i dati delle revisioni e delle polizze potranno essere direttamente consultati

senza dover ricorrere al controllo dell’esposizione del tagliando sul parabrezza, non più obbligatoria ovvero

la verifica diretta delle carte di circolazione affinché la misura possa ufficialmente entrare in vigore, tuttavia,

bisognerà attendere l’avvenuta approvazione ovvero omologazione dei dispositivi in questione, ed è proprio

da qui che iniziano i problemi.

Per una maggiore comprensione delle considerazioni di seguito esposte e delle conclusioni a cui si vuole

pervenire, si ritiene utile ed opportuno richiamare in via preliminare i testi delle normative in esame si riporta

il testo della normativa sopra citata.

Il testo vigente ante approvazione

definitiva della legge di stabilità dell’ art.

201, comma 1 lett, g-bis) del Codice

della strada, prevedeva :” accertamento

delle violazioni di cui agli articoli 141,

143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213

e 214, per mezzo di appositi dispositivi o

apparecchiature di rilevamento”

E’ opportuno che la lettura del testo in

esame avvenga in coordinamento con

quanto disposto dall’articolo 201, comma

1-quater: “In occasione della rilevazione

delle violazioni di cui al comma 1-bis,

lettera g-bis), non e' necessaria la

presenza degli organi di polizia stradale

qualora l'accertamento avvenga mediante

dispositivi o apparecchiature che sono

stati omologati ovvero approvati per il

funzionamento in modo completamente

automatico…… omissis….. “

Dalla lettura del combinato delle

disposizioni sopra richiamate appare

evidente come la legittimità dell’utilizzo

dei dispositivi automatici per le violazioni

elencate sia condizionato all’ esito positivo

della procedura di omologazione, ovvero

approvazione, da parte del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, in coerenza

con quanto previsto in via generale dall’art.

45, comma 6 del Codice che afferma: “Nel

regolamento sono precisati i segnali, i

dispositivi, le apparecchiature e gli altri

mezzi tecnici di controllo e regolazione del

traffico, nonché quelli atti all'accertamento

e al rilevamento automatico delle violazioni

alle norme di circolazione, ed i materiali che,

per la loro fabbricazione e diffusione, sono

soggetti all'approvazione od omologazione

da parte del Ministero dei Lavori Pubblici

(ora Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti), previo accertamento delle

caratteristiche geometriche, fotometriche,

funzionali, di idoneità e di quanto altro

necessario. Nello stesso regolamento

sono precisate altresì le modalità di

omologazione e di approvazione”.

L’art. 192 del Regolamento di esecuzione

e di attuazione del Codice della strada (

DPR 495/92 ) disciplina il procedimento di

omologazione o di approvazione chiarendo

anche la portata ed il significato dei termini

“ omologazione” e “ approvazione”.

L’aspetto critico riguarda il fatto che

per le procedure di omologazione o di

approvazione dei dispositivi automatici

per il rilevamento delle violazioni di cui

all’articolo 193 del Codice della strada

ci sarebbero due procedure diverse

applicabili entrambe, in quanto risulta

tuttora in vigore – e quindi non abrogata -

la disposizione normativa di cui all’articolo

31, comma 3, del decreto legge 1/2012

convertito in legge 27 /2012, che prevede:

“ La violazione dell'obbligo di assicurazione

della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli può essere rilevata,

dandone informazione agli automobilisti

interessati, anche attraverso i dispositivi,

le apparecchiature e i mezzi tecnici per il

controllo del traffico e per il rilevamento

a distanza delle violazioni delle norme di

circolazione, approvati o omologati ai sensi

dell'articolo 45, comma 6, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni,

attraverso i dispositivi e le apparecchiature

per il controllo a distanza dell'accesso

nelle zone a traffico limitato, nonché

attraverso altri sistemi per la registrazione

del transito dei veicoli sulle autostrade o

sulle strade sottoposte a pedaggio. La

violazione deve essere documentata

con sistemi fotografici, di ripresa video o

analoghi che, nel rispetto delle esigenze

correlate alla tutela della riservatezza

personale, consentano di accertare, anche

in momenti successivi, lo svolgimento

dei fatti costituenti illecito amministrativo,

nonché i dati di immatricolazione del veicolo

ovvero il responsabile della circolazione.

Qualora siano utilizzati i dispositivi, le

apparecchiature o i mezzi tecnici di cui

al presente comma, non vi è l'obbligo di

contestazione immediata. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da emanare di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i

profili di tutela della riservatezza, il Garante

per la protezione dei dati personali, sono

definite le caratteristiche dei predetti sistemi

di rilevamento a distanza, nell'ambito

di quelli di cui al primo periodo, e sono

stabilite le modalità di attuazione del

presente comma, prevedendo a tal fine

anche protocolli d'intesa con i comuni,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. “

Quindi, come detto, alla luce di quanto

sopra sembrano sussistere due diverse

procedure di omologazione o approvazione

dei dispositivi automatici in questione, la

prima prevista dal Codice della strada, la

seconda disciplinata dall’art. 31, comma

3, della legge 27/2012.

A parere dello scrivente dovrebbero

trovare applicazione le modifiche apportate

con la legge di stabilità al Codice della

strada, in quanto l’emanazione di quest’

ultima dovrebbe aver abrogato tacitamente

il comma 3 dell’art. 31 della legge 27/2012,

Criticità operative ai fini

dell’applicazione degli artt. 80 e 193

del Codice della strada

in modalità automatica

Speciale

scoperture assicurative