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La cooperazione internazionale

(art.

13 LA) rappresenta uno dei caposaldi

della materia, consentendo lo scambio di

informazioni diretto, da parte delle autorità

nazionali con le corrispondenti autorità

estere, salvaguardando le condizioni di

reciprocità tipiche della collaborazione

tra stati, in deroga al segreto d’ufficio

(art. 13 c° 1 LA). La riservatezza delle

informazioni viene peraltro salvaguardata

attraverso la stipula di protocolli di intesa,

mentre finalmente viene reso esplicito il

concetto (art. 13 c° 2 LA) che le differenti

definizioni di reato fiscale previste dagli

ordinamenti dei diversi stati, non possono

ostacolare la collaborazione tra la

l’Unità

di Informazione Finanziaria

(UIF) e le

omologhe.Analogamentepossonooperare,

sulla base di protocolli di intesa, la DIA e

la G.d.F. che non sono parimenti vincolate

dal segreto d’ufficio e che si giovano dei

previsti canali per la collaborazione di

polizia.

L’elevato rischio di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo

rendono

necessario ricorrere a misure di adeguata

verifica rafforzata della clientela (art. 24

LA), allorquando un’operazione risultasse

correlabile con paesi comunque terzi

rispetto all’U.E., come pure nel caso questi

risultassero segnalati per un elevato livello

di corruzione o di permeabilità alle attività

criminose, ovvero per il fatto che di essere

sottoposti ad embargo.

Black List

(fiscale) viene detto l’elenco

dei paesi, intesi a fiscalità privilegiata,

in relazione ai quali vigono obblighi di

monitoraggio da parte dell’

Agenzia delle

Entrate

, riguardo le operazioni intercorse tra

imprese residenti in Italia e altre fiscalmente

domiciliate in quei territori. Per questo

motivo le partite IVA, che abbiano effettuato

scambi commerciali di beni e servizi con

soggetti ivi residenti, devono rendere

dichiarazione annuale all’Agenzia. Non vi

è una correlazione diretta col riciclaggio

o col finanziamento del terrorismo, ma in

ogni caso bisogna considerarne la relativa

affidabilità, perchè sono tutti Stati e territori

non appartenenti all’U.E. che vengono

ritenuti paradisi fiscali, ovvero per i quali

deve considerarsi forte il rischio di frodi

fiscali, principalmente operate attraverso

l’utilizzo di cartiere, ovvero con la tecnica

dei c. d.

caroselli

. Il loro elenco viene

compilato ed aggiornato annualmente

dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate (L.

n. 448/98 mod. D.L. n. 40/2010, convertito

con mod. dalla L. n. 73/2010). Ad esempio

bisognaconsiderareche

Maldive

e

Bahamas

sono ancora nella black list, mentre la

Svizzera e Aruba ne risultano escluse

dallo scorso anno.

Stati canaglia

, in materia di terrorismo

internazionale, possono essere definiti

quelli che lo appoggiano, fornendo basi,

logistica e armi e che lo finanziano. Tali si

intendono quelli che il diritto internazionale,

principalmente la Carta delle Nazioni Unite

del 1945, consente di fronteggiare anche

militarmente. Episodi di illegittimità riferibili

ad es. all’aggressione dell’IRAQ, ad opera

di una coalizione, a causa dell’ipotizzata

detenzione di armi di distruzione di massa

rivelatesi poi inesistenti, non possono

essere interpretati come un’alterazione dei

principi di diritto, quanto piuttosto come

effetti di una mistificazione, ovvero di una

deliberata condotta di taluni organismi

d’informazione, voltaad ingannare l’opinione

pubblicamondiale per giustificare un’azione

militare altrimenti priva di consensi. In

ogni caso l'art. 51 della citata Carta ONU,

legittimerebbe la reazione da parte di

uno Stato attaccato, anche contro dei

soggetti privati cheavesserocondottoattività

terroristica, prescindendo dal requisito

dell'imputabilità di particolari condotte di

favoreggiamento allo Stato che li ospita.

Addirittura, secondo la harbouring doctrine

(harbouring=dare ospitalità, sottinteso

terrorist), per l'imputabilità di attività

terroristiche allo Stato ospite sarebbe

sufficiente l’inabilità dei suoi apparati

preventivi e repressivi nell’affrontare il

terrorismo internazionale. La prevalente

dottrina ritiene tuttavia che l’attacco ad

un altro Stato possa ritenersi effettuato

in condizioni di legittima difesa, solo

allorquando questi sia sotto attacco armato

o che tale attacco si possa fondatamente

ritenere imminente. Non esiste peraltro una

prassi internazionale nel senso della citata

harbouring doctrine

, mentre il riferimento

all’Afghanistan pare inappropriato, perché

il ruolo di

Al Qaeda,

all’interno del Governo

di quello Stato, era tale che gli attacchi

terroristici ben potevano ad esso essere

ricondotti. Emerge comunquea tale riguardo

l’inadeguatezza della Carta U.N., prevista

allorquando principalmente il pericolo per

la Pace era concepito come uso della forza

tra entità sovrane e territoriali, mentre ci si

trova oggi ad affrontare una sfida portata da

organizzazioni terroristiche di varia natura,

ma dalle caratteristiche marcatamente

transnazionali, per la cui comprensione

e riconducibilità agli schemi del diritto si

è dovuto far ricorso ad un’interpretazione

particolarmente estensiva col rischio di

renderla eccessivamente soggettiva.

Le restrizioni U.E

. devono essere

considerate, rispetto ad alcuni stati e

prevalgono rispetto a quelle eventualmente

adottate da unoStatoMembro. Il necessario

fondamentogiuridicova ricercatonell’Art. 215

del Trattato di

Funzionamento dell’Unione

Europea

(TFUE) che prevede l’interruzione

o la riduzione, parziale o completa, delle

relazioni economiche e finanziarie da parte

dell’UE con uno o più paesi terzi, laddove

tali misure restrittive siano necessarie

per raggiungere gli obiettivi della

Politica

Estera

e di

Sicurezza Comune

(PESC).

La redazione di tale lista avviene in lingua

inglese ed è compito del Servizio Europeo

per l’Azione Esterna, includendo: lemisure

legislative basate sul citato art. 215 del

TFUE e quelle riferibili ai provvedimenti

del Trattato istitutivo dell’UE.

*Colonnello Guardia di Finanza

Col poetico nome yanagi

(salice) la Marina Imperiale

Giapponesedefiniva lemissioni

con cui venivano effettuati

scambi di uomini e materiali

strategici con la Germania

nazista durante la II G.M. (nel

riquadro - foto ricordo di un

equipaggio al termine della

rischiosa missione). Il tragico epilogo (23/06/44) di quella che avrebbe dovuto compiere il

sottomarino I-52, affondato ad ovest delle isole di Capo Verde da aerei americani, ha dato

un’indesiderata pubblicità al fatto che trasportasse 2,2 tonnellate di oro in lingotti, in parte

destinati in Svizzera per restarvi a disposizione della famiglia imperiale, invano attesi sulla

banchina di Lorient dall’ambasciatore del Sol levante nella repubblica Elvetica Fujimura,

che avrebbe dovuto scortare il prezioso carico.

Nel 1946 Luciano ebbe la concessione

della libertà sulla parola e il rimpatrio

in Italia. Viene considerato il padre del

moderno crimine organizzato, tanto che

la rivista Time Magazine lo ha inserito tra

i 20 uomini più influenti del XX secolo.

-

Terrorismo di matrice religiosa

, il

cui aspetto saliente è da considerarsi il

fanatismo degli adepti di basso livello, e

che non esclude il sacrificio, pianificato

o meno, della stessa vita dell’attentatore,

facilmenteottenibile, invistadi attesi vantaggi

in un’altra vita da parte dell’illuso fedele:

pascoli sempre verdi, fiumi in cui scorrono

liquidi di varia composizione, disponibilità

di vergini etc; può dirsi caratterizzato da

marcata irrazionalità da parte degli esecutori

materiali e per questo deve ritenersi il meno

prevedibile quanto a modalità attuative,

mentre le cospicue disponibilità economiche

restano in genere appannaggio personale

dei capi religiosi certo più razionali e, ça

va sans dire, meno vocati al sacrificio

personale e generalmente più attenti

ai vantaggi terreni; il trasferimento di

disponibilità può giovarsi dell’ḥawāla (o

hundi) un sistema informale basato sulle

prestazioni e sull'onore, i cui mediatori

si trovano generalmente in paesi a forte

presenza islamica, questo perché, fuori

dall’ipotesi illecita che ci occupa, viene

soprattutto impiegata per garantire le

rimesse degli immigrati verso le famiglie

d'origine; l’istituto ha comunque origini

assai risalenti, pur essendo vietato nel

diritto Romano, avendo influenzato il

contratto di agenzia nel

common law

e

lo stesso avallo nel diritto nostrano. La

Russia è il paese non islamico che ha

patito il maggior numero di vittime a causa

del terrorismo religioso (di matrice cecena

ma fondamentalista). L'attacco suicida

all'Aeroporto di Mosca-Domodedovo (2011)

attuato con l'uso di esplosivi, ha da solo

provocato 37 morti.

Il finanziamento del terrorismo

, che

condivide con il riciclaggio la sua natura

spesso transnazionale, anche a causa

del non infrequente intrecciarsi dei due

fenomeni (es. il contrabbando del petrolio

iracheno da parte di IS), ed un’ovvia

determinazione nel prevenirlo intervenendo

anche in tale aspetto, hanno condotto ad

un raccordo con lo strumento normativo

dell’antiriciclaggio, per la segnalazione di

operazioni sospette, finalizzata all’innesco di

attività investigativa,maancheconsiderando

i profili della tracciabilità delle operazioni

e dell’identificazione dei soggetti. Per lo

stessomotivo sono stati estesi, anche a tale

ambito, i compiti dell'ufficiodi coordinamento

delle Procure Distrettuali, ora

Direzione

nazionaleantimafiaeantiterrorismo

(DNAA),

che già aveva il compito di coordinare, in

ambito nazionale, le indagini relative alla

criminalità mafiosa e ad altri peculiari reati.

Il contrasto al finanziamento del

terrorismo

èstatomessoapunto ratificando

e dando esecuzione, con L. 28 luglio 2016,

n. 153, alle seguenti convenzioni: del

Consiglio d’Europa per la prevenzione del

terrorismo, fatta a Varsavia il 16mag. 2005;

internazionale per la soppressione di atti di

terrorismo nucleare, fatta a New York il 14

sett. 2005; Protocollo di Emendamento alla

Convenzione europea per la repressione

del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15mag.

2003; del Consiglio d’Europa sul riciclaggio,

la ricerca, il sequestro e la confisca dei

proventi di reato e sul finanziamento del

terrorismo, fatta a Varsavia il 16mag. 2005;

del Protocollo addizionale allaConvenzione

del Consiglio d’Europa per la prevenzione

del terrorismo, fatto a Riga il 22 ott. 2015.

Sono stati conseguentemente introdotti

nell’ordinamento italiano i seguenti reati:

Art. 270-quinquies 1 cp

Finanziamento di

condotte con finalitàdi terrorismo.

Chiunque,

al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis

e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a

disposizione beni o denaro, in qualunque

modo realizzati, destinati a essere in tutto

o in parte utilizzati per il compimento

delle condotte con finalità di terrorismo

di cui all’articolo 270-sexies è punito con

la reclusione da sette a quindici anni,

indipendentemente dall’effettivo utilizzo

dei fondi per la commissione delle citate

condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o

il denaro indicati al primo comma è punito

con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies 2 cp

. Sottrazione

di beni o denaro sottoposti a sequestro.

Chiunque sottrae, distrugge, disperde,

sopprime o deteriora beni o denaro,

sottoposti a sequestro per prevenire il

finanziamento delle condotte con finalità

di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies,

è punito con la reclusione da due a sei

anni e con la multa da euro 3.000 a euro

15.000.

Gli ARO

(Asset Recovery office)

sono

punti di contatto centrali nazionali di

cui la UE ha imposto agli stati membri

(decisione 2007/845/GAI del Consiglio)

l’istituzione o la designazione. Loro compito

è una cooperazione rafforzata, volta

all’individuazione efficiente e tempestiva di

beni e proventi di origine illecita, sul territorio

dell'Unione. Gli ARO possano scambiarsi

informazioni emigliori pratiche, siaa richiesta

che spontaneamente, anche se nei diversi

ordinamenti possono essere inquadrati

tra autorità di genere diverso (giudiziaria,

amministrativa, o semplicemente autorità

incaricata dell’applicazione della legge).

Gli scambi devono avvenire in accordo alle

condizioni stabilite dalla decisione quadro

2006/960/GAI e nel rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di privacy. Tale

ultimo aspetto può tuttavia costituire un

intralcio di non poco conto, da considerare

tuttavia con attenzione.

Il Congelamentodi risorse economiche

deve intendersi riferibile al divieto, operato a

seguito dell’applicazione di norme nazionali

o U.E, di trasferimento o disposizione

operati su fondi, beni e servizi, utilizzo

di risorse economiche, compresi, a titolo

semplificativo, la loro vendita, la locazione,

l’affitto o la costituzione su di essi di diritti

reali di garanzia.

GAFI-FATF

(Gruppo d’Azione Finanziaria

internazionale - Financial Action Task

Force) è un organismo intergovernativo

che promuove, soprattutto attraverso

indirizzi normativi e principi guida, la lotta al

riciclaggio dei capitali di illecita provenienza

e la prevenzione del finanziamento al

terrorismo (dal 2001), da ultimo Ha un

mandato esteso anche al contrasto del

finanziamento della proliferazione di armi

di distruzione di massa. Nell’ambito delle

otto raccomandazioni speciali, volte a

rendere operative le risoluzioni O.N.U.,

Il GAFI ha da ultimo segnalato alcuni

settori come particolarmente esposti al

finanziamentodel terrorismo: organizzazioni

non profit, servizi di money transfer, bonifici

transfrontalieri e trasferimenti di contante

al seguito.

I

presìdi

sono in continua evoluzione,

considerando la necessità di adeguarli

agli standard e alle raccomandazioni del

GAFI-FATF (vds oltre) in primis, ma anche

dell’OCSEe di altri organismi internazionali.

Le recenti vicende dei

Panama Papers e

dei Malta-files

, quest’ultima da ritenersi

un filone della prima, hanno svelato uno

scenario inquietante, considerando il ruolo

di alcune società d’intermediazione operanti

nei paradisi fiscali, che hanno gestito fittizie

intestazioni di conti da parte di 214.000

società e 14.000 clienti. Tra i beneficiari

si registrano almeno 143 uomini politici

di varia nazionalità, tra cui un capo di

governo e 11 capi di stato. Infine 33 di tali

personalità utilizzatrici risultano “listate” per

essere “politicamente esposte” non solo a

ragione delle importanti cariche pubbliche

ricoperte (art. 1 LA) ma anche per la loro

riferibilità a stati a rischio, come la Corea

del Nord, la Russia, la Siria e l’Iran.

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