Una notificata di un verbale alla vecchia residenza

Mi è capitata fra le mani la rivista Il Centauro, mese di gennaio 2001 e, stranamente, nella rubrica "I Vostri Quesiti, ho potuto rilevare un esempio simile a quello che interessa la mia persona e cioè: mi trovo nella condizione di avere un indirizzo differente sul libretto di circolazione della mia moto rispetto a quello riportato sulla patente di guida e su quello dell'auto. Ciò è dovuto al fatto che la motorizzazione, a seguito di un cambio di residenza, mi ha inviato solo i talloncini (adesivi con la nuova residenza) relativi alla patente e all'auto. Naturalmente ho dichiarato il possesso di entrambi i mezzi (auto e moto) all'anagrafe al momento del cambio di residenza. Ho telefonato al numero 800-232323 e mi hanno assicurato l'arrivo del talloncino entro 10 gg. La domanda è però un'altra: al mio vecchio indirizzo ho ricevuto una multa per la moto che il portiere ha "accettato" firmando la notifica. E' opportuno mandarla indietro in una busta con la dicitura "trasferitosi a nuovo indirizzo". Mi sembra assurdo che io debba pagare una multa arrivata ad un indirizzo che non è il mio, per un errore che certo non è mio (ho provveduto a segnalare all'anagrafe il possesso di un'automobile e di un motociclo).

Giovanni Rosso, Palermo

Non si esprimono considerazioni sui ritardi di invio del talloncino, in considerazione del fatto che chi ha posto il quesito ha già provveduto a contattare il numero verde. Per quanto concerne la notifica, il lettore potrà far valere ogni sua ragione mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Resta però il fatto che la notifica si è perfezionata con la firma di ricevuta apposta dal portiere che - ai sensi delle normative vigenti (lex 890/92 sulle notifiche postali ed articoli 139 e seguenti cpc) - è valida a tutti gli effetti. Si sottolinea comunque la necessità di segnalare il cambio di indirizzo anche all'organo di polizia che ha redatto il verbale. (mm)


Il controllo dei limiti con autovelox

Sono stato multato due volte per superamento del limite di 50 km/h posto con segnaletica verticale su strade extraurbane secondarie dove il limite è di 90 km/h (art. 142 c1 C.d.S.). La prima volta viaggiavo a 84 km/h e la seconda a 74 Km/h. Desideravo chiedervi come mai la Polizia Stradale posiziona l'autovelox sempre su tratti di strada preceduti da segnali che ne limitano la velocità massima di quasi la metà, considerando che non sarei stato multato senza l'apposizione dei due segnali che tra l'altro, sono in contrasto con l'art 141 c 6 che prevede un pericolo al normale flusso della circolazione viaggiare a velocità molto ridotta, quale è 50 km/h nei tratti di strada in oggetto.

Ivan Anzellotti, Roma

Posto che non è possibile esprimere valutazioni sul caso concreto in quanto il lettore non ha indicato la località dove si sarebbero concretizzate le infrazioni (ed in considerazione poi dell'impossibilità da parte di questa redazione di conoscere tutte le strade italiane), si precisa che le limitazioni di velocità sono apposte laddove le caratteristiche della strada non consentono di procedere in sicurezza ad una velocità maggiore.Peraltro, l'organo di polizia stradale procede alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e non ha il potere di sindacare l'apposizione della segnaletica, compito che è demandato all'ente proprietario della strada. L'utente della strada, invece, ha l'obbligo e il dovere di osservare tutte le norme che discendono dalla segnaletica stradale, prescindendo dalle proprie valutazioni. (mm)

Multa per eccesso di velocità

Mi è stato notificato un verbale per eccesso di velocità in quanto procedevo in autostrada con la mia autovettura ad una velocità di 105 km/h con al seguito il carrello tenda. Un carrello tenda è considerato parte integrante dell'autovettura? In caso contrario, e quindi che venga considerato un rimorchio, è giusto che vengano considerati come limiti di velocità quelli di un rimorchio con pieno carico 12t o anche solo quelli con 3t?

Gaetana Cilli, Torino

Occorre intanto distinguere tra carrello appendice e rimorchio.Il carrello appendice è parte integrante della motrice e lo si riconosce con facilità in quanto non è munito di targa propria (ma solo di quella ripetitrice della motrice) ed ha una portata max complessiva autorizzata non superiore a 400 kg. Inoltre è annotato sulla carta di circolazione della motrice. I rimorchi invece sono veicoli muniti di propria targa e carta di circolazione indipendentemente dalla portata max complessiva autorizzata. Secondo il vigente codice della strada, quando qualsiasi rimorchio è attaccato ad un autoveicolo, il nuovo veicolo formato prende il nome di "autotreno", con tutto quanto ne consegue anche per le limitazioni inerenti la velocità.Ai sensi dell'art.142, i limiti di velocità per gli autotreni sono:- 50 in centro abitato- 70 fuori centro abitato- 80 in autostrada. (mm)

Quando si può parlare di circolazione contromano?

Vorrei sapere se rientra nella violazione prevista dall'art. 143/12° (Circolazione contromano - con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida) il superamento della doppia striscia longitudinale continua presente in un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, con quattro corsie, due per ogni senso di marcia. La doppia striscia continua in questo caso non potrebbe presupporre la divisione in due carreggiate separate? Il regolamento di esecuzione non mi sembra che dica nulla in merito. (Vedasi anche legenda presente in tutti i modelli 360 per il rilievo dei sinistri stradali in uso alla Polstrada  ove compare come ipotesi nella dicitura "Descrizione della sede stradale": due carreggiate separate da:
- doppia striscia longitudinale continua
- spartitraffico rilevato centrale

Ag. Giovanni Pivato
Polstrada Faenza (RA)

Affinché ricorra l'ipotesi di due carreggiate, occorre che le stesse siano separate da "ostacoli" fisici, quali spartitraffico, aiuole, barriere, ecc. La presenza di segnaletica longitudinale bianca doppia continua, non divide la strada in carreggiata, bensì in varie corsie destinate a diversi sensi di marcia. (mm)


E' obbligatoria la ruota di scorta?

Vorrei sapere se è obbligatorio o meno che un'auto sia dotata di ruota di scorta o quantomeno del ruotino di scorta. Ho da pochissimo acquistato la nuova Peugeot coupè cabriolet e ho scoperto nel momento del bisogno che non è dotata di nulla se non di due bombolette inutili che non servono a nulla!!

Cristina Boni
Castelnovo Sotto (RE)

Come precisato dalla MCTC - a seguito di quesito - con circolare 2263/4208 del 12 novembre 1996, non esiste una disposizione nell'ordinamento italiano ed in quello comunitario, che faccia obbligo della presenza di ruota di scorta al momento della omologazione di veicolo. Alla luce di quanto sopra non è pertanto obbligatoria la dotazione a bordo. (mm)


La regolarità dell'estratto del documento di circolazione

Il documento provvisorio di circolazione "modello unificato", che sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione, dev'essere compilato in tutte le sue parti? anche quella riservata all'ufficio con particolare riferimento all'indicazione della tara e del peso complessivo?Nel caso di incompleta compilazione può essere contestata all'agenzia la violazione prevista dall'articolo 92, comma 3, del Codice?

Andrea Arena
Distaccamento Polstrada
Siderno (RC)

Dal tenore del quesito, il lettore sembra riferirsi alla ricevuta che le imprese o le società di consulenza debbono rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il cui modello è stato approvato con D.M. 8 febbraio 1992. Sembra pacifico che tale modello è stato predisposto affinché siano disponibili tutti gli elementi necessari per una esatta identificazione del veicolo, se conosciuti. La conseguente omissione di dati rilevabili dal documento lasciato all'impresa o alla società di consulenza per gli adempimenti di competenza, può ravvisare "una irregolarità" nel rilascio della ricevuta e, quindi, sanzionabile ai sensi del 3° comma, ultimo periodo, dell'articolo 92 del C.d.S.


Sigla distintiva di Stati esteri

Sono un vostro affezionato socio da molti anni, operatori di Polizia Stradale io e mia moglie.Vorremmo sapere se tutti i veicoli circolanti in Italia dall'1 gennaio 1999, immatricolati con targhe estere, riportanti sul lato sinistro la striscia blu indicante lo Stato d'immatricolazione, sono esenti dal dover esporre nella parte posteriore del veicolo la sigla dello Stato di appartenenza, come prevede l'art. 133 del Codice della strada e l'art. 339 del relativo Regolamento.Sarei grato di avere delucidazioni in merito.

Tommaso Dilauro
Distaccamento Polstrada - Fasano (BR)

Il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 2411/98 del 3.11.98 prevede che per circolare negli Stati dell'Unione Europea che impongono l'obbligatorietà della sigla distintiva dello Stato, sia sufficiente quella contenuta nelle targhe come in quelle Italiane (vd. DPR 4.9.98 n. 355). Pertanto s'intende che dal 1 gennaio 1999 sono esenti dal dover esporre nella parte posteriore del veicolo la sigla dello Stato di appartenenza solamente i veicoli dei Paesi appartenenti alla Unione Europea, purché le targhe stesse siano conformi alle nuove direttive comunitarie in materia, e cioè abbiano il segno distintivo dello Stato membro d'immatricolazione collocato nell'estremità sinistra della targa in questione. (gp)


Il trasporto di bambini sui motocicli

Si possono trasportare minori di anni 14 su motociclo? In caso affermativo con quale accorgimenti?

Pietro D'Antuono
S.Antonio Abate (NA)

Non si riscontrano disposizioni che vietino il trasporto di persone minori di una determinata età sui motocicli.Le regole da rispettare sono quelle di cui agli articoli: - 171: uso del casco protettivo- 169: i passeggeri sui veicoli devono prendere posto in modo da non limitare la visibilità. Altri accorgimenti sono quelli "del buon padre di famiglia": cioè quanto necessario per evitare che possano essere provocate lesioni colpose al trasportato. (mm)

Bollo auto e cartelle di pagamento

Nel mese di giugno 2002, ho ricevuto una cartella di pagamento relativo al bollo della mia macchina per l'anno 1995. Poiché, dopo circa sette anni non riesco a trovare la relativa ricevuta, vorrei sapere se esiste un termine di prescrizione oppure sono tenuto al pagamento della sopra citata cartella di pagamento.

Francesco Sesto - Lamezia T. (CZ)

La possibilità di richiedere il pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria si estingue per prescrizione decorsi tre anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. Questo purché non sia intervenuta interruzione o sospensione per motivi quali - ad esempio - opposizioni, ricorsi, ecc. (mm)

L'imposizione dell'esibizione del
contrassegno della tassa di circolazione
Nel caso in cui si applicasse l'art. 181, commi 2 e 3, del C.d.S. ad un conducente di un ciclomotore, in quanto sprovvisto del contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione, è possibile applicare allo stesso conducente l'art. 180, comma 8, in relazione all'esibizione di detta tassa? Questo dubbio mi è sorto poiché il fine di tale norma, riferita all'art. 180, comma 8, è di: "...fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice". Dato che la successiva esibizione del menzionato contrassegno serve solo per accertare il pagamento della tassa e per l'eventuale segnalazione al competente ufficio regionale dell'Entrate, non vedo la legittima applicabilità del comma 8, seppur prevista dal comma 3 dell'art. 181, in quanto essa, come già riportato, serve per accertare solamente violazioni espressamente previste dal Codice della Strada.

Roberto Bortoletto - Verona

La documentazione attestante il pagamento della tassa di circolazione per i ciclomotori rientra fra quella per la quale è lecito imporne l'esibizione a norma del comma 8 dell'art. 180. Riteniamo, pertanto, che nessuno scrupolo debba ingenerarsi nel lettore giacché è lo stesso legislatore che ha inteso renderne obbligatoria l'esibizione, tant'è che nella parte finale del terzo comma dell'articolo 181 vi è l'espresso riferimento: "Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 180".

Le modalità di esecuzione del fermo amministrativo dei veicoli

Gentile redazione sono, mio malgrado, costretto ancora una volta ad infastidirvi per chiedervi dei chiarimenti in merito al codice della strada, che pur essendo alquanto chiaro, a volte viene interpretato differentemente da quanto intende emanare. Volevo sapere in merito all'art 176/18 comma in caso di fermo amministrativo del veicolo, questo deve essere accompagnato dall'organo procedente presso il custode stradale più vicino al luogo dell'accertamento, oppure si può concedere al conducente di portare il veicolo presso un custode giudiziario da lui scelto e senza la vigilanza  degli operatori? Ora l'art 394 del regolamento di esecuzione prende in considerazione entrambe le ipotesi, seppure come secondaria quella del ricovero senza vigilanza, come comportarsi per non incorrere in errori??

Ass. c. Coppola Alfonso
Sottosezione Eboli (SA)

Mentre è possibile accompagnare sotto scorta il veicolo fino al luogo di custodia con alla guida il trasgressore, non lo è invece senza la vigilanza degli operatori. (mm)