DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
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TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (ART. 185 C.S.) Art. 378. Impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 C.s.). |
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1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig.II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.
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