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Art. 230.

(Educazione stradale)

(1)1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone(2)(6) appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con  particolare  riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione  di  sostanze  psicotrope,  stupefacenti  e di bevande alcoliche(3).

2. Il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.(4)

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.(5)

________________________________________

(1) Così modificato dall'art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale stabilisce, inoltre, che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge.

(2) Periodo così sostituito dall'art. 45, comma 1,, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(3) Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, della legge 2.10.2007, n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3.8.2007, n. 117.

(4) Così sostituito con le disposizioni di cui all'art. 330, D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, in base all'art. 676 dello stesso.

(5) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.

(6) Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 45, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):

«2. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

«3. I programmi di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.»

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