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Art. 219.(7)

(Revoca della patente di guida)

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.(1)

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.(2)

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.(2)

(3)3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni(4)(8) dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. [Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli].(5)

3-ter.(6) Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, (9)fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.

3-quater. La revoca della patente di giuda ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.(6)(8)

________________________________________

(1) Così sostituito dall'art. 13, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e successivamente modificato dal D.L. n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003.

(2) Così sostituito dal DL  n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003.

(3) Comma inserito dal DL  n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003.

(4) Parole così  sostituite dall'art. 34, comma 1, lett. a) legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(5) Secondo periodo dapprima aggiunto dall'art. 43, comma 1, lette b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010), ora SOPPRESSO dall'art. 20, comma 1, del del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011),  in vigore dal  19 gennaio 2013.

(6) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(7) Si riporta il testo de comma 1-bis introdotto dall'articolo 5 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168:

«1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente  alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

(8) Si riporta il testo del comma 6, art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): « 6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.» (Dal 30 luglio 2010, ndr).

(9) Parole inserite dall'art. 1, comma 6, lett. c), dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 (GU n. 70 del 24.03.2016).

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