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Art. 218-bis(1)

(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A(2), qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

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(1) Articolo introdotto dall'art. 42,  comma 2, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(2) Parole così sostituite dall'art. 19, comma 1, del del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011),  in vigore dal  19 gennaio 2013.

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