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Art. 213.(*)

(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa)

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.(1)

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.(2)

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.(3)

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.835,00 a euro 7.341,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.  La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.(4)

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al  custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria.(5)

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.(6)

 2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.(7)(11)

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura  cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.(6)

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006,00 a euro 8.025,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.(8)

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione].(9)

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri(10).

________________________________________

(1) Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 112, D. L.vo 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217).

(2) Comma così sostituito dall'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(5) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

       Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38.

(6) Comma inserito con D.L. 30.6.2005, n. 115 convertito, con modificazioni nella legge 17.8.2005, n. 168.

(7) Comma così modificato dal D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 24.11.2006, n. 286. Il comma era stato inserito con D.L. 30.6.2005, n. 115 convertito, con modificazioni, nella legge 17.8.2005, n. 168.

(8) Comma così modificato dall'art. 19, D. L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(9) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(10) Vedi anche l'art. 50, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(11) Comma cosi modificato dall'art. 2, comma 169 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U.  n. 230 del 3.10.2006), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006, n. 286.

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