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Art. 204-bis(1)(2)

(Ricorso in sede giurisdizionale)

  1. Alternativamente alla proposizione  del  ricorso di  cui all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli altri  soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1° settembre 2011, n. 150.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 6, lett. a), D. L.vo 1 settembre 2011, n. 150 (G.U. n. 220 del 01.09.2011), in vigore dal 6 ottobre 2011.(3)

(2) Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150 ((G.U. n. 220 del 01.09.2011), che ridisegna la procedura per la proposizione del ricorso avanti al Giudice di pace:

 

Art. 7

Dell'opposizione al verbale di accertamento

di violazione del codice della strada

 

  1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice  della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non  diversamente  stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

  2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

  3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni  dalla  data  di contestazione   della violazione o di notificazione del verbale di  accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può  essere depositato anche a mezzo del servizio  postale.  Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

  5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari  e agenti  delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

  6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

  7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma,  del codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi  anche  di funzionari appositamente delegati.

  9. Alla prima udienza, il giudice:

   a) nei casi previsti dal comma 3  dichiara  inammissibile il ricorso con sentenza;

    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun  legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente,  ovvero  l'autorità che  ha   emesso   il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

  10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto.  Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica  l'articolo  113, secondo comma, del codice di procedura civile.

  11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

  12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti dalla patente di guida.

  13. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

(3) Sino alla data del 5 ottobre 2011 è ancora vigente il precedente testo, che così prevede:

 

Art. 204-bis.(1a)

(Ricorso al giudice di pace)

 

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.(2)

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.(2)

3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.(2)

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo.(3)

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.(4)

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace [che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.](5)

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.

9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore.(6)

 

   ____________________________

(1a) Articolo inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.

(2) L'originario comma 3: «All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.» è stato dichiarato dalla Corte costituzionale illegittimo con sentenza n. 114 dell'8 aprile 2004. L'attuale formulazione è stata introdotta dall'art. 30, comma 1, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010), che ha introdotto anche i commi 3-bis e 3-ter.

(3) Comma inserito dall'art. 39, comma 1, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(4) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(5) Parole soppresse dall'art. 39, comma 1, lett. d), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(6) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. e), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

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