Art. 191.(*) (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) |
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1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.(1) 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.(2) 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 652,00.(3) |
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_______________________________ (*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis. (1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010). (2) Comma modificato dall'art. 3 del D.L. n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G.U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002. (3) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003. |
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