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Art. 187.(1)(15)(*)

(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)

1. Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro  1.500,00  a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.(2)(14)

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.(3)(14)

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione  monocratica. Si  applicano  le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.(3)

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.(4)

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.(5)(14)

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.(6)(14)

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.](7)(14) Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non  sia  immediatamente disponibile  e  gli  accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere  che il conducente  si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli  organi  di  polizia stradale possono  disporre il ritiro della patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art.  216  in quanto  compatibili.  La patente ritirata  è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.(8)

6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero(9)(14) della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Abrogato.(10)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,(11)(14) il conducente è soggetto alle  sanzioni  di  cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale  è  disposta  la sospensione della patente, il prefetto ordina che  il  conducente  si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119.(12)

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.(13)(14)

_______________________________

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003 e ora ulteriormente così sostituito dall'art. 33, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(2) Periodo così sostituito dall'art. 33, comma 3, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(3) Periodo così sostituito dall'art. 33, comma 3, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(4) Comma introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. b), legge 15.07.2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009).

(5) Comma introdotto dall'art. 33, comma 3, lett. c). legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(6) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 3, lett. d), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(7) Periodo soppresso dall'art. 33, comma 3, lett. e), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(8) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge 2.10.2007. n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3.08.2007, n. 117.

(9) Parole così sostituite dall'art. 33, comma 3, lett. f), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(10)  Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. c), della legge 2.10.2007. n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3.08.2007, n. 117, che così prevedeva: «Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.»

(11) Parole così sostituite dall'art. 33, comma 3, lett. g), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(12) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. d), della legge 2.10.2007. n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3.08.2007, n. 117.

(13) Comma introdotto dall'art. 33, comma 3, lett. h), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(14) Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 33, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.»

(15) Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): « 1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dall’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall’articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.»

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