Art. 181. (Esposizione dei contrassegni per la circolazione) |
||
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello](1) relativo all'assicurazione obbligatoria. 2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.(1) 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. |
||
_______________________________ (1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione per autoveicoli e motocicli è stato abrogato dall'art. 17, comma 24, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, Permane, invece, per i ciclomotoristi, l'obbligo di avere con sé anche il contrassegno di assicurazione, essendo essi però esentati dall'esposizione. |
||
vai all'indice | vai all'art. precedente | vai all'art. successivo |