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Art. 168.(*)

(Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle  norme vigenti.(5)

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente  notificati  alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli  stessi.  Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto  su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle  quali le singole  merci  elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci  assimilabili  può altresì essere imposto l'obbligo della  autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e  le modalità da seguire.(6)

4-bis. A  condizione che  non  sia  pregiudicata  la   sicurezza,  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  i Ministeri dell'interno,  della  salute  e  dell'ambiente  e  della tutela  del territorio  e  del  mare,  rilascia autorizzazioni  individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio  nazionale che sono proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse  da  quelle stabilite dalle disposizioni di cui al  comma  2.  Le  autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono  essere concesse  solo quando ricorrono particolari esigenze di  ordine  tecnico  ovvero  di tutela della sicurezza pubblica.(7)

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione  che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini  dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  i  Ministeri dell'interno, della  salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico,  può  derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

    a) il  trasporto  nazionale  di  piccole  quantità  di  merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

    b) merci pericolose destinate  al  trasporto  locale  su  brevi distanze.(8)

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006,00 a euro 8.025,00.(1)

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(2)

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2(9), ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.632,00. (10)A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del  veicolo  con il  quale  è  stata  commessa  la violazione per un periodo da due a sei mesi,  a  norma  del capo  I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa  pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.(3)

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2(9), ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.632,00.(4)

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le prescrizioni fissate dal comma 2(9), ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 652,00.(4)

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.

_______________________________

(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.

(**) Ora "delle attività produttive", a seguito del D. L.vo n. 300/1997.

  (1) Così modificato dall'art. 20, D. L.vo30 dicembre 1999 n. 507.

  (2) Comma inserito dall'art. 20, D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507.

  (3) Comma originariamente modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003, così ulteriormente modificato dall'art. 6. comma 1, lett. e) ed f), del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

  (4) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del D.L. n. 151/2003.

  (5) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

  (6) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

  (7) Comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

  (8) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

  (9) Parole così sostituite dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

(10) Ultimo periodo così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. f) del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 (G.U. n. 58 dell'11.03.2010).

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