Art. 163. (Convogli militari, cortei e simili) |
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1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. |
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