Art. 139.(1) (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale) |
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1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1. |
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_______________________________ (1) Articolo sostituito dal D.L. n. 151/2003, convertito nella legge n. 214 del 1° agosto 2003. |
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