Giovedì 18 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Art. 126.(1)

(Durata e conferma della validità della patente di guida)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno(3) di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati(4) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B(5) sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D(5) si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. [, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis](2).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 625,00 euro(1) Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad  un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato(6) secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida  italiana  che,  nell'esercizio   dell'attività professionale  di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida  con  tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.(7)

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis(8). Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

_____________________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013. Trattandosi di nuova sanzione amministrativa, in vigore dal 19 gennaio 2013, è stata sottratta dall'aggiornamento biennale di cui al DM 16.12.2014 (GU n. 302 del 31.12.2014).

Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 21, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.»

«3. Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.»

Si riporta il testo dell'art. 59, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.»

(2) Periodo soppresso dall'art. 11, comma 1, lett. c) del DL. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (GU n. 82 del 6 aprile 2012)

(3) Parola originaria “anni”, così sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(4) Parola originaria “veicoli”, così sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(5) Parole originarie “B1, B e BE” e “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE”, così sostituite dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(6) Parole inserite dall’art. 5, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(7) Periodo aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(8) Le originarie parole “commi 15 E 17”, sono state così modificate dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

vai all'indice vai all'art. precedente vai all'art. successivo

 

 



Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK