Mercoledì 24 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Art. 115(1)

(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)

(2)1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

(13) b) anni sedici per guidare:

                1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

                2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

                3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;

c) anni diciotto per guidare:

[1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;](14)

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1(12) è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.(3)(7)

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.(3)(7)

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA“. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122 (da euro 83,00 a euro 331,00, n.d.r.).(3)(7)

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo (da euro 157,00 a euro 632,00, n.d.r.)(7). L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.(3)(7)

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.(3)(7)

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo (da euro 413,00 a euro 1.658,00 e fermo amministrativo per mesi 3, n.d.r.)(7). Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.(3)(7)

2.(9) Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.(4)(7)

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto(5) anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente,(5) secondo le modalità stabilite nel regolamento.

[2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.](6)(7)(8)

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque(10) guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 625,00 euro.(10)

[4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38,00 euro a 155,00 euro.](11)(15)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

_____________________________

(1) Sulla materia, v. anche D.M. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE).

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011) in vigore dal  19 gennaio 2013.

(3) Comma introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(4) Periodo aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(5) Parole rispettivamente così modificate e introdotte dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(6) Comma introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(7) Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 16, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):

« 2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l’autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.»

«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici prescritti nell’ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell’articolo 23 della presente legge.»

(8) Comma abrogato, con decorrenza 19 gennaio 2013, dall'art. 2 del D. Lgs. 18 aprile  2011,  n.  59 (G.U. n. 39 del 30.04.2011) e abrogazione anticipata, con decorrenza 7 aprile 2012, dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Dl 09.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 06.04.2012).

(9) Si riporta il testo del comma 3, art. 11, del Dl 09.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 06.04.2012), in vigore dal 7 aprile 2012:

«3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.»

(10) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013. Trattandosi di nuova sanzione amministrativa, in vigore dal 19 gennaio 2013, è stata sottratta dall'aggiornamento biennale di cui al DM 16.12.2014 (GU. n. 302 del 31.12.2014).

(11) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011), in vigore dal  19 gennaio 2013. Trattandosi di nuova sanzione amministrativa, in vigore dal 19 gennaio 2013, è stata sottratta dall'aggiornamento biennale di cui al DM 16.12.2014 (GU. n. 302 del 31.12.2014).

(12) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1,  D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(13) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (GU n. 178 del 03.08.2015), in vigore dal 18.08.2015.

(14) Numero abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (GU n. 178 del 03.08.2015), in vigore dal 18.08.2015.

(15) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. a), n. 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (GU n. 178 del 03.08.2015), in vigore dal 18.08.2015.

vai all'indice vai all'art. precedente vai all'art. successivo vai al regolamento



Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK