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Art. 114.

(Circolazione su strada delle macchine operatrici)

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative  prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.(3)

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.(2)

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.(1)

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(1) Così modificato dall'art. 21, D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 3, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(3) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione, con modificazioni, del Dl. 23.12.2013, n. 145 (GU n. 43 del 21.02.2014).

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