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Art. 97.(1)(2)

(Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori)

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.(3)(9)

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.063,00 a euro 4.254,00. Alla sanzione da euro 829,00 a euro 3.316,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52.(6)(10)(12)

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.658,00.(7)(10)(11)(12)

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato, quando previsto(4),, di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 622,00(6).

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.835,00 a euro 7.341,00(6).

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00.(8)(10)(12)

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 1.835,00 a euro 7.341,00.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 388,00 a euro 1.553,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.(5)

__________________________

(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(2) Per la disciplina di dettaglio vedi il DM Infrastrutture e Trasporti 15 maggio 2006.

(3) Vedasi artt. 248, 249, 250, 251, 252 e 253 Reg. C.d.S.

(4) Parole inserite dal comma 166, lett. a), della legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del D.L. 3 ottobre 2006. n. 262.

(5) Comma così modificato dal comma 166, lett. b), della legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(6) Periodo, dalla parole da euro 1000 sino alla fine del comma, così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(7) Sanzioni edittali così sostituite dall'art. 14, comma 1, lett. b), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(8) Sanzioni edittali così sostituita dell'art. 14, comma 1, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(9) Si riporta il testo dei commi 2 e 3 introdotti dall'art. 14, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010):

«2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»

«3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.» (Nota: La sanzione indicata al comma 3 dell'art. 14 L. 120/2010, può trovare applicazione a far data dal 14 febbraio 2012 nei confronti dei conducenti che continuano a circolare senza aver provveduto a richiedere il certificato di circolazione e la targa che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. Il pagamento con modello F23. Si applicano le disposizioni dalla Legge 689/81).

(10) Si riposta il testo del comma 4, introdotto dall'art. 14, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «4. Le disposizioni dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.»

(11) Si riporta il testo del comma 2, art. 43, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010): «2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.»

(12) Sanzioni edittali sottratte dall'adeguamento biennale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 22.12.2010 (G.U. n. 305 del 31.12.2010), ora adeguata ai sensi del DM. 19.12.2012 (GU. n. 303 del  31.12.2012).

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