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Art. 92.

(Estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.(1)(2)(3)

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00. Alla contestazione di tre violazioni nel- l'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.(1)

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

__________________________

(1) Comma precedentemente modificato dall'art. 3, legge 4 gennaio 1994, n. 11, ora così modificato dall'art. 10, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120, (G.U. n. 175 del 29.07.2010)

(2) Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010), che così dispone: « 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.»

(3) Vedasi ora il DM 11.11.2011, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  , avente ad oggetto: individuazione delle caratteristiche e delle  regole  tecniche  di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di  circolazione  e dei documenti  di  abilitazione  alla  guida  dei  veicoli  a  motore prevista  dall'articolo 7 della  legge  8  agosto  1991,  n.   264, (G.U. n. 270 del 19 novembre 2011)

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