Art. 86. (Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) |
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1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.777,00 a euro 7.108,00(3). Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.(1) 3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00.(1)(2) |
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__________________________ (1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003. (2) I taxi, al di fuori dell'orario di servizio, possono essere utilizzati per "uso proprio": art. 14, comma 6, D. L.vo 19 novembre 1997, n. 422. (3) Pagamento in misura ridotta non ammesso. Vedasi art. 210, comma 3. |
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