Art. 64. (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte) |
|||
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. |
|||
vai all'indice | vai all'art. precedente | vai all'art. successivo | vai al regolamento |