Art. 46. (Nozione di veicolo) |
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1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.(1) |
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__________________________ (1) Secondo periodo così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010). |
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