MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). (G.U. n. 123 25/09/2003)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aì decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi; Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1. 1. Il presente decreto: a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche; b) non si applica ai veicoli sottoindicati; 1) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h; 2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni; 3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici; 4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada; 5) veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE; 6) trattori, macchine agricole o similari; 7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; 8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne' ai loro componenti o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto; c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli singoli le omologazioni di componenti e di entità tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni nazionali, dei singoli Stati membri della Comunità europea, in materia. 2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 1.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: 2.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 2.2) la cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. 3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti): 1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'art. 1); 2) costruiti dallo stesso costruttore; 3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti; 4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.); 5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni; b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche: 1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base); 2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e' superiore al 20% del valore minimo; 3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e' superiore al 20% del valore minimo; 4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea); 5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non e' superiore al 30% del valore minimo; 6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri; 7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non e' superiore al 30% del valore minimo; 8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); 9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.); c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che può includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente decreto a condizione che ci siano unicamente: 1) un valore per: 1.1) la massa in ordine di marcia; 1.2) la massa massima ammissibile; 1.3) la potenza del motore; 1.4) la cilindrata del motore; e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformità dell'allegato VII al presente decreto; d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari; e) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunità europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entità tecniche e dei componenti, e che e' stato recepito nell'ordinamento interno; h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorità competente dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore; i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica; l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico; m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformità della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggetta al procedimento di approvazione; n) «autorità competente», l'autorità dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre; o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorità competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture edei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici: 1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma; 2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma; 3) Centro prove autoveicoli - Torino; 4) Centro prove autoveicoli - Milano; 5) Centro prove autoveicoli - Brescia; 6) Centro prove autoveicoli - Verona; 7) Centro prove autoveicoli - Bolzano; 8) Centro prove autoveicoli - Bologna; 9) Centro prove autoveicoli - Pescara; 10) Centro prove autoveicoli - Napoli; 11) Centro prove autoveicoli - Bari; 12) Centro prove autoveicoli - Palermo; 13) Centro prove autoveicoli - Catania.
Art. 3. 1. Ogni domanda di omologazione e' presentata dal costruttore all'autorità competente. Essa e' accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II al presente decreto, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro della Comunità europea.
Art. 4. 1. L'autorità competente omologa ogni tipo di veicolo, nonché i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni: a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto; b) il sistema, l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto. 2. L'autorità competente, prima di procedere all'omologazione, verifica, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea nei quali il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunità europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto affinché i nuovi veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato. 3. L'autorità competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunità europea, verifica che le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione. 4. L'autorità competente, nell'ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i certificati di omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati membri della Comunità europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati. 5. La responsabilità dell'omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente e' dell'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione stessa. L'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformità di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti 6. Se l'autorità competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entità tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto.
Art. 5. 1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorità competente compila il certificato di omologazione riportato nell'allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione. 2. Per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente da essa omologato, l'autorità competente compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione. 3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.
Art. 6. 1. L'autorità competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare. 2. L'autorità competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entità tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese. Essa, inoltre, su richiesta delle autorità suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entità tecniche o componente.
Art. 7. 1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. L'autorità competente può prescrivere, dopo averne informato le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione, che sul certificato di conformità siano riportate indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte A, purché le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana. 2. Per ciascuna entità tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entità tecniche o i componenti d'origine. 3. Nel caso in cui l'entità tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo. 4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non e' tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2. 5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entità tecnica o di un componente che, a norma del comma 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio. 6. Il titolare dell'omologazione di entità tecniche di equipaggiamento non d'origine, rilasciata in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.
Art. 8. 1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A, al presente decreto. 2. Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva CE particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2., e' composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A. Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.
Art. 9. 1. Il costruttore e' responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione nonché qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, deve essere comunicato dal titolare dell'omologazione all'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione stessa. 2. Se l'autorità competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui al comma 1, non comporta la modifica del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne informa il costruttore. 3. Se l'autorità competente constata che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifica nuove verifiche o nuove prove ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del certificato di omologazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, l'autorità competente ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea a norma dell'art. 6. 4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine modificate di questo documento all'autorità competente che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente le modifiche apportate nonché la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate implicano la modifica di uno o più dei punti del certificato di conformità di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso) al presente decreto. 5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validità a causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entita tecnica o del componente omologato, l'autorità competente, che ha rilasciato l'omologazione, lo comunica entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea.
Art. 10. 1. Se l'autorità competente constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da essa omologato, prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione al tipo omologato e comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione. 2. Se l'autorità competente constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato chiede all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea che ha proceduto all'omologazione di verificare le diversità riscontrate. La predetta autorità competente che ha proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta e se accerta un difetto di conformità adotta le misure di cui al comma 1. 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento. 4. Nei casi in cui l'autorità competente di uno degli Stati membri della Comunità europea che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui e stato informato, le autorità competenti degli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 11. 1. L'applicazione di eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabilite nel presente decreto di recepimento della direttiva 2002/24/CE e nelle direttive CE particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità ed i paesi terzi sono adottate a seguito del riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 12. 1. Se l'autorità competente accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.
Art. 13. 1. Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entità, tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere proposti.
Art. 14. 1. I nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici designati, dall'autorità competente in materia di omologazione, successivamente all'adozione del presente decreto e le procedure di prova per le quali ciascuno di essi e' stato designato sono comunicati alla Commissione ed alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea. 2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni: a) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari; b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non e' considerato eccezionale purché abbia il consenso dell'autorità competente in materia di omologazione. 3. I servizi di un paese non facente parte della Comunità europea possono essere notificati dall'autorità competente in quanto servizio tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità europea con il paese stesso.
Art. 15. 1. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi conformi al presente decreto. E' consentito presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto. 2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto. E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro utilizzazione, soltanto le entità tecniche ed i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a) l'autorità competente, su richiesta degli interessati, esenta dal rispetto di una o più prescrizione delle direttive CE particolari i veicoli, i sistemi, le entità tecniche o i componenti destinati: 1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unità all'anno per tipo di veicolo, sistema componente o entità tecnica; oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea. Entro tre mesi le autorità degli altri Stati membri decidono se accettare l'omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione «certificato di omologazione CE»; b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano valide fino al 17 giugno 2003. I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo ed il loro uso non e' limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi, delle entità tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non e' limitata nel tempo.
Art. 16. 1. In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente decreto, immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non e' più valida. Questa possibilità e' limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul territorio della Comunità europea e che erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validità. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda all'autorità competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano. Entro tre mesi l'autorità competente decide se autorizzare o meno l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, il numero delle unità ed accerta che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorità competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate. 3. Per i veicoli, i componenti o le entità tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o più requisiti di una o più direttiva CE particolare, si applica l'art. 8, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.
Art. 17. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, è abrogato con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva 2002/24/CE che l'abroga e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto.
Art. 18. 1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Art. 19. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di conformità può essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data. 2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non è consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto.
Art. 20. 1. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e non impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive CE, a norma del quale sono state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformità emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente decreto.
Art. 21. 1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli contemplati nel presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002 in materia di codici nazionali di immatricolazione.
Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi
ELENCO DEGLI ALLEGATI (omessi)
Allegato I: Elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del veicolo
Allegato II: Scheda informativa Allegato III: Certificato di omologazione CE Allegato IV: Certificati di conformità Allegato V: Numerazione e marcatura Allegato VI: Disposizioni per il controllo della conformità della produzione Allegato VII: Risultati delle prove Allegato VIII: Veicoli di fine serie Allegato IX: Tabella di corrispondenza |
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