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da Altalex - Codice della strada: omissione comunicazione delle generalità e competenza

Giudice di Pace , Taranto, sentenza 16 marzo 2006

 di Luca Bardaro 


*E’ possibile derogare alla competenza territoriale del Giudice di Pace nel caso di ricorso al verbale di contestazione per violazione ex art. 180, comma 8, C.d.S.?

*La stessa competenza può anche essere del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente?

*Il proprietario del veicolo è obbligato o meno a comunicare le generalità del trasgressore?

Questi e altri sono i quesiti in cui il Giudice di Pace di Taranto si è imbattuto, affrontando la relativa questione e chiarendo con invidiabile semplicità lessicale e giuridica la relativa questione, sciogliendo i nodi al pettine.

La competenza territoriale del ricorso al verbale di contestazione della violazione ex art. 180, comma 8, C.d.S., può anche essere del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente, che come persona fisica, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, non ha alcun obbligo di comunicare le generalità del conducente l’autoveicolo con il quale veniva commessa l’infrazione, essendo detto obbligo imposto solo a carico delle persone giuridiche. Non si può certamente reprimere il difetto di memoria di una persona fisica, illecito che, come il Giudice adito ha precisato “è inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione contraria sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”.

1. Competenza territoriale del Giudice di Pace.

La novità della statuizione del giudice adito sta nell’aver accolto la domanda del ricorrente che, invece di essere proposta innanzi al Giudice del luogo ove si è verificata l’infrazione (ex art. 204 bis C.d.S.), veniva rivolta al Giudice del luogo di residenza dell’opponente. Secondo l’orientamento del giudicante, la violazione per l’illecito omissivo in cui è incorso il ricorrente è autonoma rispetto al verbale principale; pertanto, mentre il ricorso avverso il verbale di contravvenzione deve essere proposto al Giudice del luogo in cui si è verificata l’infrazione ex art. 204 bis C.d.S., il ricorso avverso la violazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S., essendo autonomo dal principale, può anche essere proposto innanzi al Giudice del luogo di residenza del ricorrente. Quanto detto perché, nelle more della pendenza del termine per ottemperare all’invito dell’autorità (trenta giorni ex art. 126 bis, comma 2, C.d.S.), la condotta omissiva del ricorrente si perfeziona nel luogo di sua residenza e/o dimora (essendo evidente con tutta probabilità che il soggetto interessato abbia dimorato lì, perfezionando quindi in quel luogo la condotta omissiva).

2. Contenuto comunicazione ex art. 126 bis C.d.S.

L’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. recita che "Nel caso di mancata identificazione di questi (conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8…”

Alla luce di quanto sopra, appare ictu oculi che, in caso di inottemperanza a quanto sancito dall’art. 126 bis, comma 2, C.d.S., il proprietario del veicolo incorrerebbe nelle sanzioni di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S.

La domanda sorge spontanea: se il proprietario del veicolo, decorsi come nel caso di specie circa tre mesi dalla violazione, dichiari in buona fede di non ricordare chi conduceva il suo mezzo, probabilmente perchè l’autoveicolo era utilizzato promiscuamente anche dai familiari con lui conviventi, il proprietario incorrerà, in ogni caso, nella sanzione di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S.?

Il Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di commento, afferma che, in ipotesi del genere, l’applicazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S. “andrebbe a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione del genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”.

Il Giudice di merito precisa che non bisogna dimenticare il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni amministrative sancito dall’art. 3 della Legge n. 689/81 e cioè: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”[1]. Sedes materiae si può richiamare in via analogica, il principio che presiede l’imputabilità penale nullum crimen sine lege; pertanto, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge vigente.

Il Giudice di Pace, a buon ragione, afferma che “se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede (che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi fosse alla guida dell’autovettura al tempo della commessa infrazione al C.d.S., (in forza al suddetto principio), non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis”. Il punctum crucis sta nel comprendere se sia sufficiente una semplice dichiarazione di scienza per ritenere adempiuto l’onere rinveniente dall’art. 180, comma 8, C.d.S., o sia necessario indicare obbligatoriamente il conducente dell’autovettura al momento della trasgressione contestata e accertata (in quest’ultimo caso il proprietario si dovrebbe autodenunciare (nell’ipotesi in cui non conosca il conducente) per qualcosa che non ha o non sa di aver commesso, in violazione del principio nemo tenetur se detegere, dichiarando, pertanto, la propria responsabilità, pur di evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria accessoria (prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S.). A tal proposito, secondo il Giudice adito, sarebbe sufficiente una mera dichiarazione, con la quale si dichiari che, decorso un notevole lasso di tempo dall’evento in questione, il proprietario del veicolo in buona fede non rammenti chi potesse condurre il mezzo, nelle stesse condizioni di luogo e di tempo verbalizzate. Infine il Giudice de quo rileva che, in tale alveo giuridico “il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere”.

3. Riferibilità dell’art. 180 alle sole persone giuridiche.

Come ha acutamente rilevato lo stesso Giudice di Pace di Taranto in una precedente sentenza[2], gli ultimi due periodi dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S., si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a persone giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto inserire, nella seconda parte della norma, l’inciso “in ogni caso” ed avrebbe prodotto così una norma incostituzionale, soprattutto in riferimento all’art. 3 Cost. (previsione della doppia sanzione della decurtazione di punti e sanzione accessoria ex art. 180, comma 8, C.d.S. a carico del proprietario persona fisica e solo sanzione pecuniaria a carico del proprietario persona giuridica)”[3].

4. Invalidità dei verbali redatti sulla base del D. L. n. 184 del 2005.

Ulteriore spunto di notevole importanza rilevato da parte del Giudice di Pace di Taranto è che, essendo stato redatto il verbale impugnato a seguito del D.L. 21 settembre 2005, n. 184, entrato in vigore il 22 settembre 2005, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2005, n. 27, esso risulta inefficace. In effetti, detto decreto-legge aveva introdotto delle modifiche al comma 2 del citato articolo 126 bis, precisando che la comunicazione, ai fini della decurtazione dei punti della patente, doveva essere effettuata a carico del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nell’ipotesi di non identificazione del responsabile, il proprietario od altro obbligato in solido, ai sensi dell’art. 196 C.d.S., aveva l’obbligo di fornire all’organo di polizia accertatore, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Aggiungeva il suddetto decreto legge che il proprietario o l’obbligato in solido, siano esso persona fisica o giuridica, che non avesse fornito i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione, era soggetto alla sanzione pecuniaria da 250 a 1000 euro, introdotta come disposizione sanzionatoria autonoma.

Non essendo esso mai stato convertito, diventano inefficaci tutti i verbali redatti a seguito di detto decreto-legge, tra i quali anche il verbale, sulla base del quale Tizio ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Taranto, redatto proprio a seguito del D.L. sopra citato e non convertito. E’ chiaro che il decreto legge non convertito in legge perde efficacia sin dall’inizio (id est retroattivamente) ed è da considerare come mai esistito quale fonte a livello legislativo[4].

5. Il rilievo della Corte costituzionale nella fattispecie esaminata.

La famigerata sentenza della Consulta n. 27/2005 ha rivestito notevole importanza, andando ad incidere sulla seconda parte dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S., determinandone l’illegittimità costituzionale. Secondo la Corte delle Leggi, la disposizione de qua è incostituzionale nella parte in cui dispone(va) che “nel caso di mancata identificazione di questi (conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, anziché “nel caso di mancata identificazione di questi (conducente), il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Alla luce di tale dettato, non è più possibile la decurtazione dei punti dalla patente di guida del proprietario dell’autoveicolo, con il quale è stata commessa l’infrazione, quando la violazione alle norme del C.d.S., non sia stata immediatamente contestata ed il trasgressore non sia stato identificato; ne consegue, come correttamente affermato, l’inapplicabilità di alcuna sanzione accessoria (quindi anche ex art. 180, comma 8, C.d.S.) in capo al proprietario- persona fisica. Infatti “una contestazione posteriore al momento della infrazione ha valenza giuridica, se giustificata solo per quanto riguarda la sanzione pecuniaria e non anche per quanto concerne la sanzione accessoria” (ex multis Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, sentenza 29 giungo 2006).

6. Conclusioni.

Volendo illustrare schematicamente il decisum del Giudice di Pace e il dictum della Consulta, si perviene a tali rilievi:

Proprietario del veicolo che presenta all’autorità procedente (nel caso de quo Comando della Polizia Municipale, comunque a quella autorità che gli ha inflitto la sanzione e può essere una di quelle indicate nell’art. 12 C.d.S.) nel termine prescritto, la comunicazione richiesta nei termini stabiliti dalla legge, attestando la propria responsabilità.

In capo a tale soggetto verranno decurtati i punti, solo quando la sanzione diverrà definitiva: 1) quando non è proposta opposizione nei 60 gg.; 2) quando è proposta opposizione e il ricorso viene rigettato (occorrerà attendere il passaggio in giudicato della sentenza); 3) quando viene pagata la sanzione. In tali casi non verrà inflitta la sanzione accessoria prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S.

Proprietario del veicolo che si presenta all’autorità procedente nel termine prescritto, dichiarando l’identità personale del conducente del veicolo e allegando la fotocopia (trenta giorni ex art. 126 bis, comma 2, C.d.S.) della patente di guida dell’effettivo conducente.

In casi come questo i punti verranno decurtati, previa notifica del verbale, in capo al conducente del veicolo e nessuna sanzione (principale e/o accessoria) verrà inflitta al proprietario del veicolo.

Proprietario del veicolo che si presenta all’autorità procedente nel termine prescritto, dichiarando sic et simpliciter di non ricordare chi quel giorno conduceva il veicolo.

In casi come questo non potranno essere decurtati i punti dalla patente di guida né potrà essere irrogata la sanzione accessoria dell’art. 180, comma 8, C.d.S. Qualora fosse irrogata la sanzione, come nel caso di specie (oggetto di pronuncia del Giudice di Pace di Taranto), il proprietario del veicolo potrà proporre ricorso ex art. 22 l. 689/82 per tutti i motivi esposti in commento.

Proprietario del veicolo che non presenta all’autorità procedente nel termine dei 30 gg. alcuna comunicazione, disattendendo, quindi, l’invito rivoltogli dalla stessa autorità.

Scatta la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. Spetterà al proprietario in sede di ricorso in opposizione sollevare i “giustificati motivi” che hanno comportato tale omissione. Infatti l’art. 180, comma 8, C.d.S.,“Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, …è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma…”. La valutazione dell’esistenza o meno del giustificato motivo sarà oggetto di vaglio da parte dell’autorità giudicante (Giudice di Pace o Prefetto).

7. Casus decisus.

La Polizia Municipale del comune di X, rilevando infrazione per eccesso di velocità e non potendola contestare immediatamente, elevava verbale il quale veniva notificato a Tizio proprietario del veicolo. Tizio trasmetteva lettera all’autorità procedente, dichiarando di non ricordare chi fosse alla guida dell’autoveicolo in quella occasione, in quanto il mezzo veniva usato promiscuamente da tutti i componenti il suo nucleo familiare. Nonostante ciò, veniva elevata a carico del proprietario la sanzione pecuniaria accessoria prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S. Il ricorrente assumeva di aver adito il G. di Pace di Y e non quello di Z, perché la presunta condotta omissiva sarebbe stata posta in essere non in territorio di X ma in quello di Y, comune di residenza del ricorrente. Inoltre lo stesso ricorrente precisava che l’onere di identificazione del conducente, che incombeva agli agenti accertatori della violazione, non poteva assurgere, decorso un notevole lasso di tempo dall’evento, in un obbligo, talvolta impossibile, da parte del proprietario del veicolo di sopperire a quanto richiesto con una sorta di singolare inversione dell’onere di accertamento del soggetto autore dell’infrazione. Parte ricorrente eccepiva, altresì, la nullità ed inefficacia del verbale opposto, in quanto emesso in forza del D.l. n. 184/2005, non convertito. Il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso per i motivi sopra esposti.

(Altalex, 10 agosto 2006. Nota di Luca Bardaro. Si ringrazia per lasegnalazione dott. Martino Giacovelli, giudice di Pace di Taranto)

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[1] Cfr. Bellagamba cariti, Art. 126 bis, in Il nuovo codice della strada, Milano, 2006, p. 264.
[2] Giudice di Pace di Taranto sentenza, 30 settembre 2005.
[3] Cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 27/2005.
[4] Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 307 1983; Martines, Diritto costituzionale, Milano, 2000, p. 367; Bellagamba - cariti, Art. 126 bis, in Il nuovo codice della strada, cit., p. 265.


 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

 

nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 10897/05 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune di V. C., promossa da:

L.M. A. nato a Grottaglie il 16.11.1979 e residente in Taranto alla Via C. G. n. 39 Opponente-ricorrente

CONTRO

COMUNE DI V. C., in persona del Sindaco pro-tempore, opposto- resistente

Conclusioni per l’opponente:

“Voglia il Giudice di Pace di Taranto così provvedere:

accogliere l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 330/VI del 3.12.2005 da parte della Polizia Municipale di V. C. e notificato in data 7.12.2005 per i motivi tutti innanzi detti e, per l’effetto, dichiarare lo stesso verbale nullo e, comunque, privo di ogni effetto giuridico.”

Conclusioni per il Comune opposto:

“..Voglia l’ill.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis, respingere l’opposizione, dichiarare il difetto di competenza territoriale, indicando come autorità territorialmente competente, il Giudice di Pace di Francavilla Fontana.

In denegata ipotesi, respingere l’opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs n.285/92 e dell’art. 23, terzultimo comma, della L. 689/81.”


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 28.12.2005 il sig. L. M. A. impugnava il verbale n. 330/VI del 3.12.2005 redatto dalla Polizia Municipale di V. C. e notificato in data 7.12.2005, per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della Strada, commessa dal proprietario del veicolo targato CJ…AR per non aver ottemperato all’invito di fornire informazioni, di cui all’art. 126 bis. In particolare il ricorrente, invitato a fornire i dati del conducente a seguito del verbale di contestazione n. 1043/ATX notificato in data 28.07.2005 per violazione dell’art. 142/8 CDS, accertata in data 16.05.2005 sulla SS. 7 “Appia”, ai fini dell’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, aveva dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida in tale occasione, incorrendo, appunto, nella violazione dell’art. 180 comma 8°.

Assumeva l’opponente in via preliminare di aver adito il giudice di pace di Taranto e non quello di Francavilla Fontana, poiché la condotta costitutiva dell’illecito contestato, prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, ove sussistente, sarebbe stata posta in essere non in territorio di V. C., bensì in quello di Taranto, ove residente.

Nel merito il ricorrente impugnava l’accertamento della contestata violazione di legge, atteso che a distanza di circa tre mesi dalla data della presunta violazione di eccesso di velocità non poteva ricordare, come aveva ampiamente motivato nelle lettera trasmessa a suo tempo al Comando P.M. interessato, chi fosse alla guida dell’autoveicolo sopra richiamato nelle circostanze di luogo e di tempo riportati in verbale.

Alla stregua di ciò il verbale di accertamento che si impugnava appariva palesemente illegittimo in quanto posto in essere in violazione di elementari principi normativi regolanti la materia, quale l’art. 3 della legge 24.11.1981 n. 689, per cui ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8° poteva essere irrogata al proprietario del veicolo che aveva omesso di fornire i dati personali e della patente del conducente soltanto qualora questi avesse avuto conoscenza e coscienza dei dati richiesti ed avesse voluto, non comunicandoli, celarli all’autorità di polizia accertatrice.

In definitiva, aggiungeva il ricorrente, l’onere di identificazione del conducente, che incombeva agli agenti accertatori della violazione, non poteva assurgere, decorso un notevole tempo dall’avvenimento del fatto, in un obbligo, talvolta impossibile, del proprietario del veicolo di sopperire a quanto richiesto con una sorta di singolare inversione dell’onere di accertamento di chi avesse commesso l’infrazione.

Il Comune di V.C., ricevuta la notifica del decreto ex art. 23 della legge n 689/81, si costituiva in giudizio tramite il servizio postale, inviando comparsa di risposta in data 07.03.2006, prot. 315 con allegata copia della relazione a firma dell’agente operante contenente le controdeduzioni, nonché copia conforme all’originale del verbale di accertata violazione e della documentazione ad esso allegata.

In via preliminare il prefato Comune eccepiva l’incompetenza territoriale di questo giudice ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., degli articoli 22-22 bis della legge nr. 689/81 e dell’articolo 204 bis Nuovo Codice della Strada, indicando competente per il territorio di V.C. il Giudice di Pace del Comune di Francavilla Fontana, poiché la violazione dell’art. 180/8° del CdS di cui al verbale di accertamento n° 330/N1 del 03.12.2005, era stata accertata negli Uffici del Comando di Polizia Municipale di V. C., dall’agente di P.M. S. Agnese.

Nel merito la nota suddetta esplicava una serie di considerazioni atte a confutare quanto sostenuto dal ricorrente con richiamo espresso alla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che con nota n° 300/A/1/41236/109/16I1, in riferimento alle novità apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 27/05, aveva statuito che "l’obbligato in solido é sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall’art. 180, comma 8 CdS se non vi provvede nei termini stabiliti". In altri termini, la Corte, nel definire l’ambito di applicazione del citato comma 2 dell’art. 126 bis, aveva, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui era stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo. Alla lettera c) del punto 2 della suddetta. circolare il Ministero puntualizzava che, "…come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art. 180 CdS si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione ".

L’opponente, preso atto delle suddette note, si faceva assistere alla fissata udienza del 16.03.2006 per la difesa tecnica dall’avv. Fabio A. Il suddetto difensore si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto sostenuto dal Comune, insistendo per la competenza territoriale del giudice di Pace adito, atteso che il ventilato inadempimento, comunque si sarebbe prodotto in Taranto, trattandosi di condotta omissiva istantanea, avendo ritenuto l’Ufficio accertatore l’insufficienza di quanto espresso nella comunicazione inviatagli dal ricorrente. Precisava, inoltre che detta comunicazione non era dovuta dalla persona fisica, ma soltanto dalla persona giuridica, depositando in tal senso copia della sentenza del giudice di Pace di Taranto in data 30.09.2005. Nessuno compariva per il Comune di V. C..

Discussa la causa, vista la documentazione depositata, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.

Il Comune di V. C. ha puntualmente controdedotto tutto quanto sostenuto dall’opponente nel proprio ricorso.

Per decidere il ricorso, é necessario procedere anzitutto ed in via preliminare all’esame della incompetenza territoriale eccepita dall’Ente opposto.

L’art. 204-bis del Codice della Strada, per come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214, individua quale Giudice competente per l’opposizione al verbale di accertamento, stante la acclarata facoltatività del preventivo ricorso al prefetto ( dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale in data 5.04.2004 n. 114), quello “... del luogo in cui è stata commessa la violazione”.

Orbene, è fuori di dubbio che il presunto illecito dell’omissione di comunicazione delle generalità sancita dall’art. 126 bis del CDS, avendo effetto permanente dal momento del ricevimento della richiesta delle generalità da parte dell’Organo accertatore fino alla scadenza dei 30 giorni previsti dall’art. 126 bis CDS, non può essersi realizzato nel momento dell’accertamento della violazione del verbale principale nr.1043/ATX relativo alla violazione dell’art. 142/8 CdS, presunta commessa il 16.05.2005, perché dovrebbe presupporsi che il presunto trasgressore nei suddetti 30 gg. di omissione ed inadempienza abbia dimorato in territorio di V. C., o comunque in quello ricadente nella competenza del Giudice di Pace di Francavilla Fontana. Invero è più probabile che il ricorrente abbia dimorato nel Comune di Taranto, laddove risiede. Lo stesso Comune di V. C. nelle proprie note ha sottolineato la natura ”… autonoma e non…accessoria della violazione di cui all’art. 180/8° CdS.”, per cui ininfluente diventa il luogo di accertamento della violazione ( Ufficio della polizia municipale di V. C.), prevalendo la competenza del giudice del luogo della commessa violazione come espressamente previsto dal tenore letterale dell’art. 204 bis CDS e che è quello di Taranto. In altre parole, questo giudice non deve assolutamente esaminare la violazione del verbale principale nr. 1043/ATX del 16.05.2005, che imponeva la competenza privilegiata del territorio dell’organo accertatore ivi operante ai sensi dell’art. 204 bis CDS ( Giudice di Pace di Francavilla Fontana) ma quella della violazione autonoma ex art. 180/8 ( nel caso di specie luogo presunto della commessa violazione, cioè Taranto).

In questo caso, avendo sostenuto il ricorrente di aver commesso la presunta violazione omissiva in Taranto, il ricorso può essere presentato a Taranto, poiché luogo di residenza del sig. L.M. A..

Per quanto sopra, questo giudice, rigettando l’eccezione di competenza territoriale sollevata dal Comune opposto di V. C., atteso che può esaminare il ricorso, non essendo necessaria nessuna attività di accertamento, trattiene la causa in decisione.

Nel merito si osserva che il verbale impugnato è stato redatto a seguito del decreto legge n. 184 del. 21.09.05 entrato in vigore il 22.09.05 in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005. Detto decreto-legge aveva introdotto delle modifiche al comma 2, del citato articolo 126-bis precisando che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti della patente doveva essere effettuata a carico del conducente identificato quale responsabile della violazione. Nell’ipotesi di non identificazione del responsabile, il proprietario, od altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Nuovo Codice della Strada, aveva l’obbligo di fornire all’organo di polizia accertatore entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Aggiungeva il suddetto decreto legge, che il proprietario o l’obbligato in solido, siano esso persona fisica o giuridica, che non avesse fornito i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione era soggetto alla sanzione pecuniaria da 250 a 1000 euro, introdotta come disposizione sanzionatoria autonoma.

Essendo decaduto detto D.L. n. 184/2005 a seguito della mancata conversione in legge, di conseguenza diventano inefficaci tutti i verbali redatti a seguito di detto decreto-legge, tra i quali anche il verbale nr. 330/VI notificato al ricorrente in data 7.12.2005, redatto proprio a seguito del d.l. sopra riportato e decaduto.

Inoltre, si osserva che la 2^ parte dell’art. 126 bis, prima della dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza nr. 27 del 2005 della Corte Costituzionale, imponeva che: “...nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.”

Orbene, recita l’ottavo comma dell’art. 180 testualmente: ” Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”

Per esaminare l’operatività e l’applicazione del suddetto comma alla persona fisica é necessario partire da quanto precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 27 del 24.01.2005, nella quale si legge: “...In conclusione, l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.”

Ha aggiunto la Corte: “L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada...”

Esaminando quanto sancito dalla Corte Costituzionale con il dettato dell’art. 180 comma 8° “...Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi...” si desume che la Corte Costituzionale nel caso di specie non poteva modificare la portata della previsione legislativa, in quanto non attinente l’oggetto della censura d’incostituzionalità ( applicazione della decurtazione dei punti a carico del proprietario, persona fisica inadempiente), per cui da tutto quanto sopra riportato si desume che la 2^ parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale ( non riprodotta nel dispositivo della sentenza) é da riferirsi sempre ed esclusivamente alle persone giuridiche e non alle persone fisiche. In altre parole, prima della dichiarazione d’incostituzionalità la sanzione della decurtazione dei punti ineriva quale sanzione accessoria alle persone fisiche, mentre, non potendosi applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di punti, alle stesse era applicabile la sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.365,55 euro.

Se così non fosse si sarebbe venuta a creare una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione tra la persona fisica, assoggettata sia alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, sia alla sanzione pecuniaria per l’inadempimento ex art. 180 comma 8, e la persona giuridica, assoggettata soltanto alla sanzione pecuniaria ex art. 180 del C.d.S.

Da tutto quanto sopra si deduce che l’obbligo della comunicazione delle generalità spetta esclusivamente alla persona giuridica e non alla persona fisica.

Si aggiunge, inoltre, che l’applicazione nei suddetti termini dell’art. 180 comma 8° andrebbe a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione del genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale.

Non va dimenticato il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni amministrative stabilito dall’art. 3 della legge nr. 689/81 dal titolo ” Elemento soggettivo” e cioé:

“ Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.”

Quindi, se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede ( che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria ) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al CDS, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis.

Si osserva, inoltre, che il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere.

Né tanto meno é applicabile la invocata dal Comune circolare ministeriale prot. n. 300/1/41236/109/16/1, emanata a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale,. Detta circolare, modificativa della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12. 08. 2003, riporta: ” nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126 bis C.d.S. impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’art. 180, comma 8° C.d.S.( notificando il verbale entro 150 gg. dalla scadenza del termine dei 30 gg.), poiché detta circolare è stata emanata a seguito della più volte richiamata sentenza della suprema Corte Cost.le nr. 27/05, che non poteva, né può avere la portata sopra dedotta ( cfr. Sentenza di questo Giudice in data 30.09.2005).

Per tutti i motivi di nullità ed inefficacia su esposti sommariamente, il verbale di cui all’impugnazione, non può che essere annullato.

Per motivi di economia processuale, restano assorbiti gli altri motivi di annullamento del verbale impugnato dedotti dal ricorrente e contestati dal Comune.

Nulla si decide per le spese processuali, poiché non dedotte dalle parti,


P.Q.M.

il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettata o ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. M. A., e depositato il 28.12.2005, avverso il verbale di contestazione n. 330/VI/2005 redatto in data 03.12.2005 dal Comando Polizia Municipale di V. C., per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8°, così decide:

1) rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale del Comune opposto;

2) dichiara la propria competenza territoriale;

3) accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 330/VI/2005 redatto in data 03.12.2005, per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della Strada;

4) annulla il verbale impugnato ed ogni atto dallo stesso dipendente;

5) nulla decide per le spese processuali.

Così deciso a Taranto il 16.03.2006

Il Giudice di Pace
(dott. Martino Giacovelli

 


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Venerdì, 11 Agosto 2006
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