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Articoli 19/07/2006

CICLOMOTORI: COSA CAMBIA DAL 14 LUGLIO?

Un sintetico prontuario della nuova normativa sul trasporto del secondo passeggero.



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(Asaps) Sono tante le cose che cambieranno per i cinquantini dal prossimo 14 luglio 2006 (salvo proroghe dell’ultima ora).
Vengono infatti finalmente rese operative le disposizioni che, secondo l’articolo 97 del vigente codice della strada, dovevano entrare in vigore dal primo luglio 2004 (sì! è proprio dal 2004 che sono in “frigo”), lasciando per due anni gli operatori del settore e gli utenti della strada nell’incertezza operativa e normativa. Attraverso la scheda di sintesi di Maurizio Marchi dell’ufficio studi Asaps, l’associazione vuole dare il proprio contributo interpretativo per rendere più agevole il lavoro dei soci Asaps che operano su strada e a tutti i ciclomotoristi interessati.

Vediamo di capire meglio cosa cambia:

Fino al prossimo 13 luglio 2006

  • tutti i ciclomotori possono circolare col contrassegno per ciclomotori, vale a dire il “vecchio targhino”

  • nessun ciclomotore può trasportare passeggeri (neanche se omologato)

  • in pratica fino al 13 luglio possono esserci ciclomotori omologati per il trasporto di passeggero, ma nessuno è autorizzato

 

Dal prossimo 14 luglio 2006

I ciclomotori già in circolazione da data precedente

 

  • possono continuare a circolare col vecchio contrassegno (targhino)

 

  • in questo caso però non possono MAI trasportare passeggero (neanche se il tipo di ciclomotore è omologato per il trasporto)

  • possono richiedere la nuova immatricolazione con la targa per ciclomotore ed il certificato di circolazione dei ciclomotori sul quale sarà indicato il numero di persone che possono prendere posto sul veicolo

  • in questo caso, se il tipo di veicolo lo consente, è ammesso il trasporto di passeggero

 

 

In pratica

Mentre fino al 13 luglio 2006 vi sono ciclomotori omologati per il trasporto passeggero ed altri non omologati, ma NESSUNO E’ AUTORIZZATO AL TRASPORTO, dal 14 luglio 2006, invece avremo in circolazione TRE tipi di ciclomotore:

  • quelli muniti di "vecchio contrassegno" che, indipendentemente dall’omologazione al trasporto passeggero, NON SONO AUTORIZZATI AL TRASPORTO

  • quelli muniti di targa non autorizzati al trasporto in quanto non omologati in tal senso

  • quelli muniti di targa autorizzati al trasporto in quanto omologati in tal senso

 

Ma vediamo le caratteristiche principali del nuovo sistema di targatura del ciclomotore e cosa deve fare il cittadino

Targa


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Diversamente dal contrassegno non può essere utilizzata per più ciclomotori

È personale e pertanto costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell’intestatario del certificato di circolazione; tuttavia, la targa non segue mai le sorti del ciclomotore (es.: in caso di trasferimento di proprietà, il venditore trattiene la propria targa che potrà essere abbinata ad un nuovo ciclomotore; lo stesso dicasi nell’ipotesi di cessazione del ciclomotore) e non può essere ceduta ad altro soggetto.

Ne consegue, quindi, l’obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione.

Appare evidente, perciò, che la nuova targa non può essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno di identificazione.

Quest’ultimo infatti, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato, in qualsiasi momento, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell’intestatario del contrassegno stesso.

Pertanto la nuova targa, può essere utilizzata, di volta in volta, per la circolazione di più ciclomotori solo a condizione che:

· i veicoli stessi siano in disponibilità (a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.) di un medesimo soggetto;

· venga previamente sciolto il legame sussistente tra la targa e il ciclomotore al quale era precedentemente abbinata;

· l’abbinamento ad un diverso ciclomotore avvenga mediante l’emissione di un corrispondente certificato di circolazione; peraltro, laddove l’interessato abbia la disponibilità di più targhe (in quanto al momento non utilizzate per la circolazione di altri ciclomotori), è tenuto ad indicare quale targa intenda associare al ciclomotore per il quale è richiesto il rilascio del certificato di circolazione.

Per chi è obbligatoria

L’obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste, però, solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006.

Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma deve recarsi prima presso gli uffici ex motorizzazione civile per espletare una formalità

 

trasferimento della proprietà, vendita con patto di riservato dominio, costituzione di usufrutto o locazione finanziaria di un ciclomotore, munito di solo certificato di idoneità tecnica, a favore di un soggetto che non sia già in possesso di un proprio contrassegno di identificazione

 

l’acquirente (ovvero l’usufruttuario o il locatario), per poter circolare su strada, sarà di fatto tenuto a “immatricolare” il ciclomotore non potendo ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione

 

sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del contrassegno di identificazione o del certificato di idoneità tecnica

 

anche in tal caso, non potendo l’interessato ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione né il duplicato del certificato di idoneità tecnica, sarà di fatto tenuto a munirsi di targa e di certificato di circolazione

 

 

ciclomotori muniti di solo certificato di idoneità tecnica ed omologati per il trasporto di un passeggero (oltre al conducente):

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l’art. 170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero; pertanto, laddove ci si voglia avvalere di tale possibilità, risulta imprescindibile che il ciclomotore sia munito di certificato di circolazione e, quindi, di targa; peraltro, in caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell’art. 213, comma 2 sexies, c.d.s. (introdotto dall’art. 5-bis del decreto legge n. 115/2005, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 168/2005).

 

Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa

 

Non essendo possibile procedere al duplicato della targa, in caso di furto, smarrimento o distruzione della stessa ne deve necessariamente essere richiesto li rilascio di una nuova; e poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di circolazione, ne consegue anche la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione.

Se al momento la targa non è associata ad altro ciclomotore, potrà utilizzarla in sostituzione di quella smarrita, sottratta o distrutta, solo dopo aver ottenuto il rilascio di un nuovo certificato di circolazione nel quale sia stato annotato il numero della targa stessa.

Deterioramento della targa

Come per il punto precedente

Trasferimento della proprietà

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Il trasferimento della proprietà del ciclomotore non dà luogo ad emissione di un tagliando di aggiornamento (così come avviene per gli autoveicoli ed i motoveicoli), bensì al rilascio di un nuovo certificato di circolazione, dovendo essere annotato il numero di targa personale assegnato all’acquirente.

Non si procede al rilascio di nuova targa se l’acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore.

Usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e vendita con patto di riservato dominio

Come per il punto precedente

Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione

In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione si procede alla duplicazione dello stesso, nel quale viene annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore cui il certificato di circolazione si riferisce.

 

 

 

Deterioramento del certificato di circolazione

 

 

Si procede alla duplicazione dello stesso, nel quale viene annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore cui il certificato di circolazione si riferisce.

Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione

 

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Ogni qualvolta il ciclomotore sia oggetto di trasformazioni od allestimenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (in particolare dall’art. 78 c.d.s. e dall’art. 236 del relativo regolamento di esecuzione) si rende necessario l’aggiornamento in archivio dei relativi dati tecnici dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione.

Trasferimento della residenza delle persone fisiche

Si procede all’aggiornamento del certificato di circolazione con le stesse modalità già in uso per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.

Pertanto gli interessati, all’atto della richiesta di annotazione della variazione di residenza nei registri anagrafici, richiedono ai competenti Uffici comunali anche l’apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l’aggiornamento del certificato di circolazione.

Trasferimento della sede delle persone giuridiche

Anche in tal caso, l’aggiornamento del certificato di circolazione avviene mediante rilascio di un tagliando autoadesivo da applicare sul certificato stesso, ma la procedura viene avviata mediante istanza da presentare direttamente ad un UMC, ovvero ad uno degli Studi di consulenza abilitati, ed il tagliando viene rilasciato contestualmente alla presentazione dell’istanza stessa.




 

 

Circolare con ciclomotore privo di certificato di circolazione in quanto non rilasciato

 

 

·Articolo 97 comma 7 e 14

·Sequestro ciclomotore ai fini confisca

·Pagamento non ammesso ai sensi articolo 210/3 cds

·Ai sensi articolo 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositeria convenzionata

Circolare con ciclomotore privo di certificato di circolazione in quanto - pur rilasciato – non al seguito

·Articolo 180 comma 6 e 8

·Pagamento misura ridotta euro 21,00

·Obbligo esibire documento entro i termini indicati nel verbale

·In difetto articolo 180/8 cds

 

Circolare con ciclomotore senza targa

 

 

 

 

 

·Articolo 97 comma 8 e 14

·Pagamento misura ridotta euro 65,00

·Fermo amministrativo per 1 mese

·Ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 comma 1 ter e 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositeria convenzionata

Circolare con ciclomotore con targa non propria

 

 

 

 

·Articolo 97 comma 9 e 14

·Pagamento non ammesso ai sensi articolo 202 comma 3 bis

·Fermo amministrativo per 1 mese

·Ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 comma 1 ter e 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositeria convenzionata

Ciclomotore con dati targa non visibili

 

·Articolo 97 comma 10

·Pagamento misura ridotta euro 21,00

Ciclomotore con targa con caratteristiche difformi da quelle prescritte

·Articolo 97 comma 11

·Pagamento misura ridotta euro 1.549,00

Ciclomotore per il quale non è stato richiesto il trasferimento di proprietà

 

·Articolo 97 comma 12

·Pagamento misura ridotta euro 327,00

Ciclomotore per il quale non è stato comunicata la cessazione della circolazione

 

·Articolo 97 comma 12

·Pagamento misura ridotta euro 327,00

Ciclomotore per il quale non è stata effettuata denuncia di smarrimento del certificato di circolazione e/o della targa

·Articolo 97 comma 13

·Pagamento misura ridotta euro 65,00

 

Ciclomotore per il quale era stata effettuata denuncia di smarrimento ma omettendo di richiedere entro 3 giorni il duplicato

·Articolo 97 comma 13

·Pagamento misura ridotta

Mercoledì, 19 Luglio 2006
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