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Giurisprudenza di merito - Guida in stato di ebbrezza – Accertamento del reato – Opposizione al giudice di pace avverso il verbale di contestazione - Incompetenza per materia – Sussistenza. (Massima redazionale)

(Giudice di pace di Gemona del Friuli, 16 maggio 2006, n. 93)
N. 93/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 16 maggio 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a:
•verbale di contestazione serie 2004 bis, n. 2146180 - 425868019, emesso e notificato il 02.12.2005 dalla Regione Carabinieri F.-V.G., Compagnia di Tolmezzo (UD), Aliquota Radiomobile;
•decreto di sospensione della patente prot. M_ITPRUDUUTG48671/05 Area IV Patenti, emesso dalla Prefettura di Udine il 28.12.2005 e notificato il 10.01.2006;
aventi ad oggetto: violazione dell’art. 186, commi 2 e 5 C.d.S., sanzione accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida cat. B n. UD 2287477K, ex art. 223, comma 3 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.);

promossa
con domanda in data 09.02.2006
da
omissis, con proc. e dom. l’avv. Paolo Dal Zilio, via Bini, 25, Gemona del Friuli (UD)
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi entrambi gli atti opposti.  Spese rifuse.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: dichiarare inammissibile l’opposizione al verbale di contestazione e respingere l’opposizione al provvedimento prefettizio.

FATTO E DIRITTO
In data 20.11.2005 i C.C. di Tolmezzo intervenivano in Gemona del Friuli, sulla via Sottocastello, all’altezza del civico n. 7 per i rilievi dell’incidente occorso al sig. omissis, il quale, nell’affrontare una semicurva, aveva perso il controllo del suo autoveicolo, collidendo violentemente contro un palo di illuminazione pubblica.
Il conducente veniva accompagnato in ambulanza presso il pronto soccorso del locale nosocomio, per le cure del caso.  Le strutture sanitarie, su richiesta degli accertatori, rilevavano un tasso alcolemico di 2,54 G/L.
Veniva pertanto notificato al sig. D’A. il verbale in oggetto, con cui gli era contestata la violazione dell’art. 186, commi 2 e 5, C.d.S., che comporta la sospensione provvisoria della patente, ai sensi dell’art. 223, comma 3, C.d.S. ed il procedimento penale presso il Tribunale competente.  In sede di notifica del verbale il sig. D’Angelo rilasciava la seguente dichiarazione: “Mi sono intrattenuto con amici e abbiamo bevuto un bicchiere in più”.  Successivamente la Prefettura, con il decreto di cui in premessa, ha disposto la sospensione della patente per mesi due.

MOTIVI DEL RICORSO
A)    Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dell’art. 186, 2° c., c.d.s. in relazione all’art. 354, c. 1 e 3, c.p.p. e dell’art. 114 disp. att. c.p.p., per omesso avviso al trasgressore.  Infatti l’accertamento tecnico del tasso alcolico del sangue va inquadrato nella categoria degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. citato e, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., gli ufficiali di P.G. hanno il dovere di informare preventivamente l’indagato, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.  Dagli atti non risulta che tale informazione sia stata preventivamente rilasciata all’odierno opponente.
B)    Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dell’art. 186 c.d.s. in relazione agli artt. 354, 356 e 366 c.p.p. per omesso tempestivo deposito degli atti nella segreteria del Pubblico Ministero ed omesso avviso di deposito al difensore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 10.02.2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 16.05.06.  La Prefettura si è costituita in data 21.04.2006, mediante il deposito degli atti e delle controdeduzioni del Comando accertatore.  Fra gli atti dimessi: il verbale di contestazione; il decreto di sospensione della patente; l’annotazione di servizio e dinamica del sinistro dd. 21.11.2005; il verbale di annotazione di P.G. dd. 01.12.05; il referto SSN n. 91121282 dd. 20.11.2005 con l’accertamento del tasso alcolemico; il “verbale dei rilievi tecnici sullo stato dei luoghi e delle cose a seguito di sinistro stradale”, redatto ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.p.; le controdeduzioni del Comando accertatore dd. 26.04.06.  La Prefettura ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con fax del 12.05.06.
All’udienza di comparizione il procuratore dell’opponente insiste per l’accoglimento delle richieste istruttorie e chiede la sospensione del procedimento in presenza di una pregiudiziale penale rilevante ai fini della decisione.
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è inammissibile per quanto riguarda il verbale di contestazione, infondata in fatto ed in diritto per quanto riguarda il decreto di sospensione della patente.
In diritto, osserva preliminarmente il Giudicante che il verbale impugnato contesta un reato il cui accertamento e la cui cognizione competono al Giudice Penale (art. 220 C.d.S.).  Pertanto l’opposizione al verbale è inammissibile per incompetenza del Giudice adìto.
Comunque l’opposizione al verbale sarebbe inammissibile perché tardiva.  Infatti il verbale è stato notificato in data 02.12.2005, mentre l’opposizione è stata depositata in data 09.02.2006, vale a dire dopo 69 gg., mentre il termine previsto dal 1° comma dell’art. 204 bis c.d.s. è di gg. 60.
Diversa è la sorte del decreto prefettizio che applica la sospensione provvisoria della patente, ai sensi del 3° comma dell’art. 223 C.d.S.  Tale decreto è opponibile al Giudice di Pace per espressa previsione del 5° comma dell’art. 223 citato, che rimanda all’art. 205 C.d.S.  Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 3332/2004 e, da ultimo, Sez. II n. 14932/2005) la competenza funzionale del Giudice di Pace “risulta successivamente confermata con il 1° comma septies dell’art. 4 della legge 1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l’art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992”.
Tuttavia nell’impianto complessivo del Codice della Strada la sospensione “provvisoria” della patente prelude al provvedimento definitivo che il Prefetto adotterà in relazione alla durata stabilita dal Giudice penale (art. 224, 1° comma, c.d.s.).
Quindi il decreto prefettizio di sospensione della patente ex art. 223, 3° comma è un atto amministrativo a carattere provvisorio e cautelativo, in attesa di un accertamento “sub sudice”.
La tutela giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace ha il solo scopo di controllare la legittimità formale del decreto prefettizio e di valutare la congruità della durata della sospensione provvisoria comminata dal Prefetto, in relazione alla gravità della violazione contestata, nelle more della definizione del procedimento penale.
Nella fattispecie si chiede l’annullamento del decreto di sospensione della patente, eccependo la violazione delle garanzie predisposte nel procedimento penale a tutela dell’indagato e del suo difensore, in occasione di un accertamento urgente ex art. 354 c.p.p., ma non viene contestato l’effettivo stato di ebbrezza, accertato ai sensi dell’art. 186, commi 2 e 5, c.d.s.
A modesto avviso del Giudicante, anche tali eccezioni sono di competenza del Giudice penale, poiché non attengono alla validità del decreto di sospensione della patente, ma all’accertamento del reato di “guida in stato di ebbrezza” contenuto nel verbale di contestazione, che - si ribadisce - compete al Giudice penale.
Comunque le doglianze dell’opponente sono da respingere, perché l’opposto decreto di sospensione provvisoria della patente è perfettamente legittimo alla luce del tasso alcolemico rilevato da una struttura sanitaria, secondo i protocolli medici, in seguito al ricovero dell’automobilista portato all’ospedale subito dopo un incidente stradale (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 30.11.2004, n. 7639).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
•Dichiara la propria incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. e per l’effetto dichiara inammissibile l’opposizione al verbale di contestazione serie 2004 bis, n. 2146180 - 425868019, emesso e notificato il 02.12.2005 dalla Regione Carabinieri F.-V.G., Compagnia di Tolmezzo (UD), Aliquota Radiomobile.
•Respinge l’opposizione avverso il decreto di sospensione della patente prot. M_ITPRUDUUTG48671/05 Area IV Patenti, emesso dalla Prefettura di Udine il 28.12.2005 e notificato il 10.01.2006.
•Spese compensate.
•Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 16 maggio 2006.

                                                               IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
                                                                               Avv. Vincenzo Zappalà


Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2006


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Mercoledì, 21 Giugno 2006
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