Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art.
187 Cod. strad., è necessario che lo stato di alterazione del conducentevenga
accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un
esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, pertanto, che
lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni,
come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto
l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla
individuazione ed alla quantificazione delle stesse.
Fatto
e diritto
Con la sentenza in epigrafe il giudice di pace di Taranto condannava Tizio
concesse le attenuanti genetiche, alla pena di euro 1377,22 di ammenda ed
applicava al medesimo la sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida per il periodo di 1 mese per i reati d! guida in stato di
alterazione psichica correlata con l’uso di sostanze psicotrope e rifiuto di
sottoporsi agli accertamenti , rispettivamente previsti dall’art. 187, commi 1
e 2, e comma 5 dello stesso art. 187 C. d. S..
Il giudicante fondava la responsabilità dell’imputato su elementi indiziari (
il rinvenimento nel posacenere del vano cruscotto anteriore di un pezzo di
sostanza solida verosimilmente hashish e la descrizione delle condizioni
fisiche e comportamentali del prevenuto ad opera degli agenti verbalizzanti),
alla luce dei quali riteneva provato che il Tizio avesse circolato in stato di
alterazione da abuso di sostanze stupefacenti alla guida di un’autovettura
Lancia.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Tizio con un unico
motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione: il
giudice avrebbe erroneamente individuato il reato in esame pur essendo emerso
dalla istruttoria dibattimentale, attraverso le dichiarazioni di uno degli
agenti verbalizzanti, che il Tizio si presentava in condizioni di apparente
normalità ed aveva illogicamente fatto derivare dall’accertato rifiuto di
sottoporsi ai controlli una ingiustificata presunzione dello stato di ebbrezza.
Parimenti illogicamente era stata conferita rilevanza probatoria ad
"pezzo" di sostanza rinvenuta sul cruscotto anteriore della vettura,
senza ulteriori approfondimenti istruttori.
Il ricorso è fondato.
Infatti, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art.
187 Cod. strad., è necessario che lo stato di alterazione del conducente
dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo,
attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi,
pertanto, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi
sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di
ebbrezza, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche
in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (sul
punto, di recente, Cass., Sez. IV, 7 ottobre 2004, Melani e Sez. IV 15 gennaio
2003, Casali).
Nel nuovo codice della strada il legislatore, infatti, ha distinto lo stato di
ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione da stupefacenti ed in
relazione a queste ultime ha fissato i termini procedimentali di un articolato
controllo che richiede conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per
quanto riguarda la qualificazione delle sostanze.
L’art 187 Cod. strad. prevede infatti, al comma 2, che in caso di incidente o
quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano (necessariamente)
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare
la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita
medica. E’ conseguentemente escluso un accertamento diretto da parte degli
operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di accertamento diverse.
Nell’ipotesi dell’alterazione da abuso di sostanze alcoliche, l’art. 186 Cod.
strad., invece, non prevede come obbligatorio un accertamento del tipo dì
quello previsto per l’eventuale abuso di sostanze stupefacenti, configurando a
tal fine (come facoltà) la possibilità del ricorso da parte degli operanti
stessi direttamente al c.d. etilometro.
È una disciplina differente che la Corte costituzionale (ordinanza 25 luglio
2001, n. 306) ha ritenuto pienamente legittima, tenuto conto dell’attuale stato
delle conoscenze tecnico-scientifiche, che non rendono disponibile, per la
verifica dell’uso di sostanze stupefacenti, una strumentazione analoga a quella
utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza derivante dall’assunzione
di sostanze alcoliche, strumentazione che, pur essendo meno invasiva, permette
riscontri immediati ed affidabili.
Nell’ipotesi del possibile abuso di sostanze stupefacenti, pertanto,
all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa una valutazione nel
momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la
loro contingenza egli soltanto può apprezzare, quali difficoltà di linguaggio,
tremore e lentezza nei movimenti. Dopodiché, è sulla base di tale valutazione
che l’operante è tenuto necessariamente ad accompagnare il soggetto presso una
delle strutture abilitate per l’effettuazione dell’accertamento tecnico.
Solo gli esiti di questo, in ipotesi positivi, consentono di dimostrare la
condizione di abuso, senza la possibilità di surroga attraverso il ricorso a
modalità anche tecniche alternative e, soprattutto, senza la possibilità di
ritenere a tal fine satisfattivo, come pacificamente per la contravvenzione ex
art. 186 Cod. strad. (ex pluribus, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, Mazzedda),
l’apprezzamento diretto da parte dell’operante, veicolabile nel processo
mediante l’escussione testimoniale del medesimo.
Da ciò consegue che, nella specie, il giudice ha errato nell’applicazione
dell’art. 187, comma 2, Cod. strad., avendo richiamato, nella motivazione sul
convincimento raggiunto in ordine alla sussistenza dello stato di alterazione,
il comportamento dell’imputato al momento del controllo, così come descritto da
uno degli agenti di polizia intervenuto, e la presenza nell’autovettura di un
"pezzo di sostanza solida verosimilmente hashish", secondo un
accertamento assolutamente empirico dei verbalizzanti.
Trattasi di apprezzamento non consentito al giudice prevedendo l’art. 187,
comma 2 Cod. strad, a ben vedere, un sistema di prova legale che non è
sostituibile con la valutazione della polizia giudiziaria o con l’utilizzo di
altre modalità alternative di accertamento.
In difetto di tale accertamento legale sullo stato di alterazione da abuso di
sostanze stupefacenti non può ritenersi legittimamente raggiunta la prova del
reato de quo.
L’impugnato provvedimento va pertanto annullato senza rinvio potendo questa
Corte prendere ex art, 620, lettera I), c.p.p. i provvedimenti necessari,
dichiarando che il reato non sussiste in difetto di prova legale, ovvero in
difetto di un accertamento promosso secondo le regole legali.
All’annullamento in parte qua della decisione, consegue la necessità di
rideterminazione della pena per il residuo reato di rifiuto dell’accertamento,
previsto dall’ari. 187, comma 8, codice della strada.
Operazione, questa, cui non può procedere direttamente questa Corte, ex art.
619, c.p.p., giacché dalla motivazione della sentenza non è rinvenibile il
quantum della pena previsto per il suddetto reato
Si impone, a questo limitato fine, il rinvio ex art. 569, comma 4, c.p.p. al
Tribunale di Taranto; ferma restando all’evidenza la definitività
dell’affermazione di responsabilità quanto al detto reato di rifiuto
dell’accertamento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
limitatamente alla imputazione di cui all’art. 187, comma 1, codice della
strada con rinvio per la determinazione della pena al Tribunale di Taranto in
ordine alla imputazione di cui all’art. 187, comma 5, codice della strada.
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