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Giurisprudenza di merito - Occupazione del suolo stradale - Sosta di autoveicolo - Carico e scarico di merce - Ingombro della carreggiata – Sussistenza. (Massima redazionale)

(Giudice di pace di Gemona del Friuli, 16 dicembre 2004, n. 130)
N. 130/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà,
nella pubblica udienza del 16 dicembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 12/113, emesso il 29.07.04 dalla Polizia Municipale del Comune di Venzone (UD),
avente ad oggetto: violazione dell’art. 20, c. 1 e 4, C.d.S.

promossa
con domanda in data 15.09.2004

da
OMISSIS
e
OMISSIS
OPPONENTI
contro
COMUNE DI VENZONE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA     

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:
Nel merito annullarsi il verbale opposto.  In istruttoria disporsi l’audizione del teste Gioia Giovanni, residente a Noci (BA).  Spese rifuse.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: confermarsi il verbale.

FATTO E DIRITTO
Con il verbale in oggetto gli Agenti della P.M. di Venzone Giuseppe Fois e Raffaele Armiento contestavano a omissis (trasgressore) ed alla omissis. S.n.c. (proprietaria solidale) la violazione dell’art. 20, comma 1, C.d.S., con la seguente motivazione: “In data 29 luglio 2004, alle ore 10.30 in Via Monte S. Simeone s.n., occupava abusivamente la sede di una strada comunale con il suddetto veicolo (ostruendo la carreggiata)”. Il veicolo di cui trattasi veniva individuato nell’autocarro tg. BB159RY, adibito a “trasporto di cose – uso proprio”.
Nell’occasione gli agenti applicavano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di €. 137,55 prevista dal 4° comma del citato art. 20, oltre ad €. 7,75 per spese di notifica e procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli opponenti, pur ammettendo che in data 29.07.04, alle ore 10,30 circa l’autocarro in questione risultava momentaneamente parcheggiato in Venzone, Frazione Pioverno, al margine destro di Via Monte San Simeone in quanto Vuerich Celso stava caricando sullo stesso del materiale destinato alla discarica e che un tanto avrebbe potuto comportare delle limitazioni al traffico veicolare, assumono che la norma contestata non risulta applicabile alla fattispecie, poiché sanziona esclusivamente la stabile occupazione della sede stradale.  Un tanto si deduce dal tenore della disposizione stessa, che al primo comma esplicitamente menziona “fiere e mercati, veicoli, baracche, tende e simili, mentre nella fattispecie si trattava solamente di sosta temporanea e chi avesse inteso transitare avrebbe dovuto attendere qualche attimo lo spostamento dell’autocarro, dato che l’autista si trovava nei pressi.
Controdeducono gli accertatori rilevando che l’autocarro in questione si trovava nei pressi di un cantiere, posizionato al centro della carreggiata e stava effettuando lavori di carico e scarico di materiale edile vario, creando disagio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.  Aggiungono che la carreggiata occupata dall’autocarro era di ml. 4,56 nel tratto più stretto e che il veicolo aveva una larghezza di ml. 2,50, oltre agli specchietti retrovisori esterni di cm. 30, oltre ai piedi idraulici stabilizzatori appoggiati al suolo, che occupavano cm. 60 per lato.  Inoltre nel tratto interessato ai lavori non era posto alcun tipo di segnaletica provvisoria e nessun accorgimento era stato preso per regolarizzare il traffico veicolare e pedonale o per indicare percorsi alternativi.  Fanno inoltre rilevare che alcuni giorni prima, nello stesso cantiere di lavoro, la stessa ditta era stata contravvenzionata ex art. 21 C.d.S., perché “occupava totalmente la sede stradale senza premunirsi dell’apposita ordinanza di chiusura della strada”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.
In fatto osserva questo Giudice che la fattispecie sanzionata corrisponde esattamente con la fattispecie descritta dagli stessi opponenti.  Nel caso di specie, viste le modalità di occupazione della sede stradale, non vi è dubbio e non è contestato che le dimensioni del mezzo impedivano la regolare circolazione veicolare.  Infatti, indipendentemente dalla posizione del mezzo sulla carreggiata, l’ostruzione lasciava un esiguo passaggio della larghezza di circa cm. 86 nel tratto più stretto.  Inoltre, ai sensi della norma applicata non è rilevante la durata dell’occupazione, ma rilevano le modalità della stessa.
In diritto osserva che in base al secondo periodo del 1° comma dell’art. 20 “sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico”.
Nella fattispecie trattasi di occupazione della carreggiata di una strada urbana di tipo E (strada urbana di quartiere), con interruzione del flusso veicolare e pericolo per quello pedonale, senza autorizzazione e senza la prescritta predisposizione di un itinerario alternativo.
Il primo periodo del 1° comma dell’art. 20 vieta “ogni tipo di occupazione della sede stradale” e non soltanto quella relativa a fiere e mercati.  La “ratio legis” della norma si ricava anche dalla norma sanzionatoria, infatti il 4° comma stabilisce che “Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”.  Un tanto fa propendere per l’applicazione del 1° comma anche a chi ha ottenuto la concessione (leggasi autorizzazione) e non ha ottemperato alle relative prescrizioni.
Per quanto riguarda l’entità della sanzione, visto l’art. 204 C.d.S. e visti i criteri dettati dagli artt. 195 C.d.S e 11, L. 689/1981, il Giudicante ritiene applicabile il doppio del minimo edittale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
•Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 12/113, emesso il 29.07.04 dalla Polizia Municipale del Comune di Venzone (UD).
•Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 275,10, oltre ad €. 7,75 per spese.
•Spese compensate.
•Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 16 dicembre 2004.

    IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
    Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2004


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Venerdì, 16 Giugno 2006
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