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Corte di Cassazione 05/06/2006

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Violazione comportante sanzioni non pecuniarie – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida in stato di ebbrezza.

(Cass. civ., sezione I, 7 giugno 2005, n. 11797)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 7 giugno 2005, n. 11797

 
Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Violazione comportante sanzioni non pecuniarie – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida in stato di ebbrezza.

 
In tema di opposizione all’applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un’attività istruttoria destinata a concludersi, ove l’autorità competente ritenga la sussistenza dell’infrazione contestata, con l’emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada, le quali comportino l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale della sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento, ancorché riferito a violazioni del codice della strada, è privo di una siffatta particolare efficacia giuridica, e la tutele delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è inflitta. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta davanti al giudice di pace avverso un verbale di accertamento della violazione dell’art. 186, secondo comma, del codice della strada per guida in stato di ebbrezza, dato che la prevista sospensione della patente non è sanzione amministrativa). 

 

Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2000, il signor P.V. impugnò il verbale di constatazione redatto dalla polizia stradale di Padova il 29 gennaio 2000 per violazione dell’art. 186, comma secondo c.s. l’opponente dedusse che:- la violazione contestata era inesistente, perché l’apparecchiatura «alcool test» aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,00164 grammi per litro sia nella prima e sia nella seconda prova, percentuale molto inferiore a 0,8 grammi per litro previsto dall’art. 379 del Regolamento d’esecuzione al c.s.; - che il verbale di contestazione era nullo perché, in violazione delle disposizioni dell’art. 379 comma terzo del regolamento c.s., aveva omesso l’indicazione delle circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato d’ebbrezza; - era violato l’art. 379 reg. cit., comma secondo, per l’omissione delle indicazioni nel verbale dei tempi dell’espletamento della procedura di rilevazione del tasso alcolemico del guidatore; - era stato violato l’art. 379 reg. cit., commi 5, 6, 7 e 8, nulla risultando dal verbale circa il preventivo controllo dell’apparecchiatura utilizzata e il suo corretto funzionamento al momento della rilevazione; - il verbale era nullo o inefficace per l’omessa indicazione del giudice competente a decidere sull’eventuale ricorso.

La Prefettura di Padova, costituendosi per mezzo di proprio funzionario, depositò comparsa di risposta ed allegò documentazione, contestando il ricorso.

Con sentenza in data 4 ottobre 2000, il Giudice di pace di Padova respinse il ricorso, avendo accertato che il tasso alcolemico rilevato nelle circostanze di causa era pari a 1,64 grammi per litro, e quindi superiore al limita consentito (0,8), a nulla rilevando che per errore materiale nel verbale il predetto valore (1,64) fosse esposto in milligrammi, anziché in grammi; tanto risultava, infatti, dalla documentazione cartacea stampata dall’etilometro all’atto dell’accertamento.

Contro questa sentenza, non notificata, l’interessato ricorre per cassazione con atto notificato al Prefetto di Padova, con tre mezzi d’impugnazione. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

 

Motivi della decisione. – Preliminare all’esame del ricorso nel merito è quello, tralasciato dal giudice del merito, della proponibilità dell’opposizione contro il verbale d’accertamento della guida in stato d’ebbrezza.

L’odierno ricorrente, infatti, senza aspettare la notifica di un provvedimento d’irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Prefetto competente, ha proposto opposizione contro un verbale d’accertamento della violazione dell’art. 186, comma secondo del codice della strada. Tuttavia, il verbale d’accertamento delle violazione per l le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, lesivo di situazione giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un’attività istruttoria a concludersi, ove l’autorità competente ravvisi la sussistenza dell’infrazione contestata, con l’emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso lo stesso verbale d’accertamento delle violazione, le quali comportino l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma, al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale d’accertamento è privo di una siffatta particolare efficacia giuridica e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è comminata (nel medesimo senso, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie estranee al codice della strada, si veda Cass. 2 settembre 2004, n. 17674). La sospensione della patente di guida, di cui si tratta nel presente processo, non è una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale sia consentita l’opposizione contro il verbale.

Il ricorso, siccome proposto contro il verbale di constatazione, doveva essere dichiarato inammissibile dal giudice di pace, e, in difetto di tale pronuncia, al rilevo che l’azione non poteva essere proposta deve provvedersi in questa sede a norma dell’art. 382 comma terzo c.p.p.

Considerato che nel giudizio di merito l’amministrazione era difesa da un proprio funzionario, e che essa non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità, non v’è luogo pronuncia sulle spese. (Omissis). [RIV-0602P151]


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Lunedì, 05 Giugno 2006
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